Cassazione Civile, Ordinanza n. 14906/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto la liquidazione del saldo del compenso spettante per l'attività svolta come amministratori giudiziari di un compendio sequestrato (quattro aziende, 14 terreni e un appartamento), nell'ambito di una procedura penale per reati di mafia, sino al dissequestro dei beni. Il giudice penale aveva respinto l'istanza ritenendola inammissibile per decadenza, sul presupposto che la domanda fosse stata presentata oltre il termine di 100 giorni previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002 e del D.P.R. n. 177/2015, sostenendo che la decadenza non sarebbe applicabile agli amministratori giudiziari, perché la normativa speciale sui compensi non prevede un termine decadenziale e perché la disciplina dell'art. 71 riguarderebbe soltanto gli ausiliari del giudice in senso proprio; 2) violazione dell'art. 71, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002, contestando che il dies a quo del termine dovesse essere il dissequestro dei beni e non la successiva presentazione del rendiconto finale, che secondo loro segnerebbe la cessazione effettiva dell'incarico.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che gli amministratori giudiziari dei beni sequestrati sono ausiliari del giudice e, in mancanza di una disciplina derogatoria speciale sui termini per la domanda di compenso, resta applicabile l'art. 71, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002 con il termine decadenziale di 100 giorni dal compimento delle operazioni. Ha respinto anche il secondo motivo, precisando che il "compimento delle operazioni" coincide con il dissequestro dei beni, che determina la cessazione della complessa attività di gestione, mentre il rendiconto ha sola funzione ricognitiva e non sposta in avanti il termine. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di legittimità, al risarcimento del danno ex art. 96, comma 3, c.p.c., alla sanzione in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È indicato come rito introduttivo dell'opposizione proposta dinanzi al tribunale.
Rimedio richiamato dai ricorrenti per l'opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso.
Prevede un termine di decadenza di 100 giorni dal compimento delle operazioni per chiedere il pagamento delle spettanze degli ausiliari del giudice; la Corte lo ritiene applicabile anche agli amministratori giudiziari.
Disciplina speciale per i custodi; non è applicabile agli amministratori giudiziari.
art. 2, comma 13, L. n. 94/2009
Delega legislativa per l'istituzione dell'albo degli amministratori giudiziari e per la definizione dei criteri di liquidazione dei compensi.
Rinviava a un D.P.R. la determinazione delle modalità di calcolo e liquidazione dei compensi, senza introdurre termini speciali di decadenza.
art. 42, comma 4, D.Lgs. n. 159/2011
Stabilisce che i compensi degli amministratori giudiziari siano liquidati in base alle tabelle allegate al regolamento previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 14/2010.
È richiamato come regolamento applicabile alla misura dei compensi degli amministratori giudiziari, ma non ai termini decadenziali.
art. 42, comma 7, D.Lgs. n. 159/2011
Indicato nella proposta del relatore come rimedio alternativo di opposizione contro il diniego di liquidazione.
È il rito camerale utilizzato per la proposta di definizione anticipata e per la decisione in camera di consiglio.
Norma richiamata per il deposito della memoria dei ricorrenti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro invocato per denunciare la violazione di norme di diritto.
Base della condanna al risarcimento del danno per responsabilità aggravata.
Base della condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Gli amministratori giudiziari di beni sequestrati, quando svolgono attività di gestione e conservazione sotto il controllo del magistrato, rientrano tra gli ausiliari del giudice; in difetto di una disciplina speciale derogatoria sui termini per la domanda di compenso, si applica il termine decadenziale generale previsto per gli ausiliari.
- La normativa speciale che regola criteri e modalità di calcolo del compenso non esclude, di per sé, l'applicazione del termine di decadenza già previsto dalla disciplina generale delle spese di giustizia, se tale disciplina non è espressamente derogata.
- Ai fini del termine per richiedere il compenso, il "compimento delle operazioni" coincide con la cessazione effettiva dell'attività affidata, nel caso dell'amministratore giudiziario con il dissequestro dei beni, e non con la successiva presentazione del rendiconto, che ha funzione meramente ricognitiva.
- Non può essere individuato come dies a quo un momento rimesso alla discrezionalità del professionista incaricato, perché ciò vanificherebbe la funzione di certezza e contenimento della spesa pubblica sottesa al termine decadenziale.
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