Cassazione Civile, Sentenza n. 6980/2023 del 08/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi al 2005 con recupero a tassazione di costi ritenuti non correttamente capitalizzati (IRES e IRAP) e con irrogazione di sanzioni. In primo grado la Commissione provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente; in appello la CTR ha parzialmente accolto il ricorso della banca confermando il disconoscimento dei costi dedotti anziché capitalizzati ma ritenendo inammissibile una eccezione nuovo-formulata in appello relativa alla qualificazione delle spese come "manutenzione ordinaria". La CTR ha inoltre ritenuto applicabile l'art. 6 d.lgs. 472/1997 escludendo la punibilità e quindi le sanzioni. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi (tra cui la censura sull'ammissibilità della nuova eccezione in appello e sulla corretta applicazione dell'art. 6), mentre la banca ha resistito e ha presentato ricorso incidentale sostenendo che la qualificazione come spese di manutenzione ordinaria era già dedotta in primo grado e contestando l'affermazione della CTR sulla rilevanza della qualificazione rispetto agli "immobili merce".
La decisione
La Corte di cassazione ha dato priorità al ricorso incidentale della banca e ha accolto il primo motivo di quest'ultimo, rilevando che la qualificazione delle spese come manutentive era già stata fatta in primo grado e quindi non era nuova in appello. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale (perché attiene a motivazione meramente ad abundantiam priva di effetti decisori). Per l'accoglimento del ricorso incidentale è stato assorbito il ricorso principale dell'Agenzia. La sentenza impugnata della CTR è stata cassata nella parte relativa al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La CTR aveva applicato tale norma per escludere la punibilità dell'autore della violazione e quindi le sanzioni; la Cassazione non ha deciso definitivamente sulla fondatezza dell'applicazione sostanziale dell'art. 6, ma ha accertato che la deduzione relativa alla sua violazione non era stata introdotta tardivamente dall'odierna resistente.
Invocato dall'Agenzia per censurare la deduzione in appello di una nuova eccezione; la Corte ha ritenuto che, alla luce della formulazione del ricorso di primo grado, la questione sulla natura manutentiva delle spese era già stata prospettata e quindi non nuova, incidendo sull'applicabilità di questa norma circa le eccezioni tardive.
art. 360 cod. proc. civ. (primo comma, nn. 3 e 4)
Norme richiamate come criteri di ammissibilità dei motivi di cassazione: n.3 per violazione di legge, n.4 per vizio di motivazione. Sono state il riferimento formale dei motivi di censura presentati in cassazione.
Richiamato dall'Agenzia per censurare presunte carenze della motivazione della CTR; la Cassazione ha comunque assorbito le questioni sostanziali per effetto dell'accoglimento del ricorso incidentale.
Richiamato dall'Agenzia in relazione alla presunta motivazione apparente della CTR; la Corte di legittimità ha ritenuto non necessario decidere nel merito dopo aver accolto il ricorso incidentale.
Invocati nel ricorso incidentale dalla contribuente in relazione ai criteri di valutazione delle rimanenze e alla qualificazione dei costi (manutentivi vs capitalizzabili); la Corte di cassazione ha però considerato il secondo motivo incidentale inammissibile perché attiene a motivazione meramente ad abundantiam.
principi contabili internazionali
Citati dalla contribuente come parametri interpretativi per la qualificazione contabile delle spese; la Corte non ha affrontato il merito di tali principi, avendo deciso per via procedurale.
Massime di principio
- Non si devono introdurre nuovi motivi di difesa esclusivamente in appello: le questioni rilevanti vanno prospettate già in primo grado o motivate come nuove con fondamento processuale valido, altrimenti possono essere ritenute inammissibili.
- Quando si contesta la riclassificazione di costi (manutenzione ordinaria vs capitalizzazione), è fondamentale che la deduzione sulla natura delle spese sia chiara e documentata sin dal primo grado di giudizio (descrizione lavori, fatture, schede contabili e motivazione tecnica).
- Le questioni processuali (ammissibilità di difese, errori di motivazione) possono prevalere sulle questioni sostanziali: se il giudice di legittimità rileva vizio procedurale o di ammissibilità, la causa può essere cassata e rinviata senza decidere definitivamente sul merito tributario.
- L'eventuale esclusione di punibilità ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 472/1997 richiede che il relativo motivo sia tempestivamente e correttamente contestato; la sua applicazione sostanziale dipende dalla verifica delle condizioni di fatto e di diritto e può essere riesaminata in sede di merito.
- Le osservazioni meramente 'ad abundantiam' o non necessarie alla decisione (obiter dictum o motivazione superflua) possono essere inattuabili come oggetto di ricorso per cassazione per difetto di rilevanza decisoria.
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