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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6980/2023 del 08/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi al 2005 con recupero a tassazione di costi ritenuti non correttamente capitalizzati (IRES e IRAP) e con irrogazione di sanzioni. In primo grado la Commissione provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente; in appello la CTR ha parzialmente accolto il ricorso della banca confermando il disconoscimento dei costi dedotti anziché capitalizzati ma ritenendo inammissibile una eccezione nuovo-formulata in appello relativa alla qualificazione delle spese come "manutenzione ordinaria". La CTR ha inoltre ritenuto applicabile l'art. 6 d.lgs. 472/1997 escludendo la punibilità e quindi le sanzioni. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi (tra cui la censura sull'ammissibilità della nuova eccezione in appello e sulla corretta applicazione dell'art. 6), mentre la banca ha resistito e ha presentato ricorso incidentale sostenendo che la qualificazione come spese di manutenzione ordinaria era già dedotta in primo grado e contestando l'affermazione della CTR sulla rilevanza della qualificazione rispetto agli "immobili merce".

La decisione

La Corte di cassazione ha dato priorità al ricorso incidentale della banca e ha accolto il primo motivo di quest'ultimo, rilevando che la qualificazione delle spese come manutentive era già stata fatta in primo grado e quindi non era nuova in appello. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale (perché attiene a motivazione meramente ad abundantiam priva di effetti decisori). Per l'accoglimento del ricorso incidentale è stato assorbito il ricorso principale dell'Agenzia. La sentenza impugnata della CTR è stata cassata nella parte relativa al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 6 d.lgs. 472/1997

    La CTR aveva applicato tale norma per escludere la punibilità dell'autore della violazione e quindi le sanzioni; la Cassazione non ha deciso definitivamente sulla fondatezza dell'applicazione sostanziale dell'art. 6, ma ha accertato che la deduzione relativa alla sua violazione non era stata introdotta tardivamente dall'odierna resistente.

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    Invocato dall'Agenzia per censurare la deduzione in appello di una nuova eccezione; la Corte ha ritenuto che, alla luce della formulazione del ricorso di primo grado, la questione sulla natura manutentiva delle spese era già stata prospettata e quindi non nuova, incidendo sull'applicabilità di questa norma circa le eccezioni tardive.

  • art. 360 cod. proc. civ. (primo comma, nn. 3 e 4)

    Norme richiamate come criteri di ammissibilità dei motivi di cassazione: n.3 per violazione di legge, n.4 per vizio di motivazione. Sono state il riferimento formale dei motivi di censura presentati in cassazione.

  • art. 132 cod. proc. civ.

    Richiamato dall'Agenzia per censurare presunte carenze della motivazione della CTR; la Cassazione ha comunque assorbito le questioni sostanziali per effetto dell'accoglimento del ricorso incidentale.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dall'Agenzia in relazione alla presunta motivazione apparente della CTR; la Corte di legittimità ha ritenuto non necessario decidere nel merito dopo aver accolto il ricorso incidentale.

  • artt. 90, 92 e 102 TUIR

    Invocati nel ricorso incidentale dalla contribuente in relazione ai criteri di valutazione delle rimanenze e alla qualificazione dei costi (manutentivi vs capitalizzabili); la Corte di cassazione ha però considerato il secondo motivo incidentale inammissibile perché attiene a motivazione meramente ad abundantiam.

  • principi contabili internazionali

    Citati dalla contribuente come parametri interpretativi per la qualificazione contabile delle spese; la Corte non ha affrontato il merito di tali principi, avendo deciso per via procedurale.

Massime di principio

  • Non si devono introdurre nuovi motivi di difesa esclusivamente in appello: le questioni rilevanti vanno prospettate già in primo grado o motivate come nuove con fondamento processuale valido, altrimenti possono essere ritenute inammissibili.
  • Quando si contesta la riclassificazione di costi (manutenzione ordinaria vs capitalizzazione), è fondamentale che la deduzione sulla natura delle spese sia chiara e documentata sin dal primo grado di giudizio (descrizione lavori, fatture, schede contabili e motivazione tecnica).
  • Le questioni processuali (ammissibilità di difese, errori di motivazione) possono prevalere sulle questioni sostanziali: se il giudice di legittimità rileva vizio procedurale o di ammissibilità, la causa può essere cassata e rinviata senza decidere definitivamente sul merito tributario.
  • L'eventuale esclusione di punibilità ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 472/1997 richiede che il relativo motivo sia tempestivamente e correttamente contestato; la sua applicazione sostanziale dipende dalla verifica delle condizioni di fatto e di diritto e può essere riesaminata in sede di merito.
  • Le osservazioni meramente 'ad abundantiam' o non necessarie alla decisione (obiter dictum o motivazione superflua) possono essere inattuabili come oggetto di ricorso per cassazione per difetto di rilevanza decisoria.

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