Cassazione Civile, Ordinanza n. 21746/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento, formalmente qualificato come cessione di ramo d’azienda, del ramo "Gaming Machines" da una società del gruppo a un’altra società del medesimo gruppo. La Corte d’appello ha ritenuto nullo il trasferimento dei contratti di lavoro perché il ramo ceduto non aveva autonoma funzionalità: al momento del passaggio erano trasferiti i dipendenti adibiti alla Direzione "Gaming Machines", mentre restavano in capo alla cedente i principali beni, servizi strumentali, infrastrutture tecnologiche, servizi di assistenza e riparazione, sviluppo e manutenzione hardware/software, nonché le strutture amministrative e di controllo. La società cessionaria ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 416, comma 3, c.p.c. e 2697 c.c., assumendo di avere provato l’autonomia funzionale del ramo ceduto mediante documenti non esaminati o male valutati; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., relativi al valore economico e alla composizione del ramo, alla perizia di stima e alla capacità del ramo di svolgere il medesimo servizio; 3) violazione dell’art. 2112 c.c., sostenendo che il trasferimento di un gruppo di lavoratori dotati di specifico know how e organizzati come struttura unitaria integri un trasferimento di ramo anche se altri fattori restano alla cedente; 4) violazione dell’art. 2112 c.c. e della giurisprudenza di legittimità, contestando che l’esistenza di contratti di service tra cedente e cessionaria escludesse l’autonomia del ramo ceduto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d’appello fosse conforme al consolidato orientamento secondo cui il trasferimento di ramo d’azienda ex art. 2112 c.c. richiede l’autonomia funzionale dell’entità ceduta, cioè la capacità del ramo, già al momento dello scorporo, di perseguire uno scopo produttivo con propri mezzi funzionali e organizzativi, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario. Ha inoltre osservato che le doglianze della ricorrente miravano in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti e alla rivalutazione delle prove, attività non consentita in sede di legittimità; non risultava neppure configurabile la violazione dell’art. 2697 c.c., perché la prova dei requisiti del trasferimento grava su chi intende avvalersi degli effetti dell’art. 2112 c.c. Infine, è stato escluso il vizio di omesso esame di fatti decisivi, poiché le censure riguardavano una pluralità di dati probatori e non un fatto storico decisivo non esaminato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
Il motivo ex n. 3 attiene all’interpretazione delle norme di diritto e alla sussunzione della fattispecie concreta, presupponendo un accertamento in fatto non contestato.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame di fatti decisivi
Il vizio è configurabile solo se sia omesso l’esame di un fatto storico, fenomenico, decisivo; non è utilizzabile per contestare la valutazione di prove o documenti.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’erronea valutazione della prova, ma la Corte non ne ha ravvisato violazione sostanziale nel caso concreto.
La prova dell’esistenza dei requisiti che consentono di avvalersi dell’art. 2112 c.c. grava su chi invoca gli effetti del trasferimento.
Il trasferimento di ramo d’azienda richiede un’entità dotata di autonomia funzionale già al momento dello scorporo, capace di operare con propri mezzi senza integrazioni significative del cessionario.
È richiamato per evidenziare che l’art. 2112 c.c. deroga al principio del necessario consenso del contraente ceduto.
art. 47 della legge 428 del 1990
La Corte richiama l’informativa resa ai sensi di tale norma quale fonte dell’accertamento sul contenuto dell’operazione di trasferimento.
Indica il rito camerale seguito per la decisione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso comporta il presupposto per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il calcolo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il trasferimento di ramo d’azienda ex art. 2112 c.c. presuppone che l’entità ceduta sia già autonoma funzionalmente al momento del passaggio, ossia idonea a svolgere la propria attività con un complesso organizzato di mezzi e personale senza apporti organizzativi significativi del cessionario.
- Chi invoca l’applicazione dell’art. 2112 c.c. e la prosecuzione automatica dei rapporti di lavoro deve provare i relativi presupposti, compresa l’autonomia del ramo trasferito.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti sotto le mentite spoglie della violazione di legge o del vizio motivazionale.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. richiede l’omissione di un fatto storico decisivo e non può essere fondato sulla mera critica alla lettura delle prove documentali o testimoniali compiuta dal giudice di merito.
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