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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07570/2026 del 29/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce da una successione ereditaria nella quale una figlia del de cuius ha agito contro i fratelli chiedendo la collazione e la riduzione di beni immobili e di somme di denaro asseritamente donate dal padre in vita, nonché la divisione dell'asse. In primo grado erano state esaminate, tra l'altro, la nullità parziale di una donazione immobiliare per la presenza di fabbricati abusivi su alcune particelle, la donazione di una polizza assicurativa intestata a uno dei fratelli, una donazione indiretta di euro 30.000 per la ristrutturazione della casa coniugale della figlia e altre somme. In appello la decisione è stata riformata con riconoscimento della lesione della legittima della ricorrente nel giudizio di merito e con attribuzione di immobili e somme a reintegrazione. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con due motivi, da un lato la violazione della disciplina urbanistico-edilizia sostenendo che la donazione del 23/01/2008 relativa alla particella 220 non potesse essere colpita da nullità per le ragioni accolte dalla Corte territoriale; dall'altro la violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel considerare provata la donazione indiretta di euro 30.000 in favore della sorella sulla base di un documento non più disponibile nel fascicolo di parte, e avesse quindi invertito l'onere della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Quanto al primo, ha rilevato che sulla nullità parziale della donazione immobiliare relativa alla particella 220 si era formato giudicato interno, poiché la statuizione era stata condivisa in appello e non specificamente censurata, sicché la doglianza non poteva più essere esaminata. Quanto al secondo, ha escluso la violazione dell'art. 2697 c.c., affermando che il principio di non dispersione della prova documentale consente al giudice d'appello di valorizzare un documento ritualmente prodotto in primo grado anche se non più rinvenibile nel fascicolo della parte contumace in appello, purché la parte interessata lo invochi specificamente; nel caso concreto, l'appellante non era tenuta a riprodurre quel documento né aveva interesse a farlo, sicché la Corte territoriale poteva ritenere non provata la donazione in assenza di un'espressa istanza di esame del documento. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda la censura, mediante riproduzione del contenuto rilevante e indicazione della loro collocazione processuale.

  • art. 2697 c.c.

    viene richiamato per escludere che la Corte d'appello abbia invertito l'onere della prova; la prova documentale già ritualmente acquisita non si disperde e il giudice può valorizzarla nei limiti del devolutum.

  • art. 46 d.P.R. n. 380 del 2001

    è evocato dal ricorrente in relazione alla pretesa nullità dell'atto di donazione contenente un bene con fabbricato abusivo, ma la censura è respinta perché coperta da giudicato interno.

  • artt. 17 e 40 L. n. 47 del 1985

    richiamati dal ricorrente quanto alla disciplina delle nullità degli atti aventi ad oggetto immobili abusivi; la Corte non entra nel merito della questione per intervenuto giudicato interno.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma di legittimazione del motivo di ricorso per violazione di legge, utilizzata per entrambi i motivi.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per denunciare violazione di legge, nullità e vizio motivazionale nella valutazione della prova documentale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 76 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel descrivere le modalità con cui il documento non più presente nel fascicolo di parte può essere utilizzato in appello mediante copia rilasciata alle altre parti.

Massime di principio

  • Il giudicato interno si forma solo su un capo autonomo della sentenza, ossia su una statuizione che attribuisca o neghi il bene della vita richiesto; non si forma su mere argomentazioni o su questioni solo strumentali, se la relativa statuizione non è stata specificamente impugnata.
  • Quando una parte in appello censura solo una conseguenza logica o giuridica di una statuizione di primo grado, lasciando indenne la statuizione presupposta, quest'ultima resta coperta da giudicato e non può essere rimessa in discussione in cassazione.
  • Il principio di non dispersione della prova documentale comporta che il fatto storico rappresentato da un documento ritualmente acquisito al processo resta valutabile anche nei gradi successivi, senza che la sua efficacia dipenda dalle scelte difensive della parte che lo aveva prodotto.
  • Il giudice d'appello può esaminare un documento prodotto in primo grado ma non più presente nel fascicolo della parte, purché la parte interessata ne chieda specificamente la valutazione e ne indichi il contenuto rilevante nei propri atti di impugnazione o difesa.
  • L'appellante non ha un onere generale di riprodurre documenti che, nel giudizio di primo grado, erano stati prodotti dalla controparte e che siano eventualmente utili a quest'ultima in appello; in mancanza di specifica istanza di parte interessata, il giudice può ritenere non provato il fatto allegato sulla base del materiale effettivamente disponibile nel grado di gravame.
  • Nel ricorso per cassazione il requisito di specificità impone la puntuale indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento della censura e della loro collocazione processuale; tuttavia, la censura non è inammissibile se il contenuto del documento è comunque desumibile dalla sentenza impugnata ed è adeguatamente riassunto nel ricorso.

Come è indicizzato

MaterieTutela dei legittimariDivisione ereditariaImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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