Cassazione Civile, Ordinanza n. 17794/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di cartelle di pagamento relative a IRPEF per gli anni d'imposta 1995-1997. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; l'appello dell'ufficio era stato poi dichiarato inammissibile e, sul reclamo, la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'inammissibilità dell'appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ritenendo che l'ente, salvo l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato, non potesse stare in giudizio davanti alle Commissioni tributarie mediante procuratore generale o speciale. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 11, 12 e 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016, e dell'art. 4-novies del d.l. n. 34 del 2019, conv. in l. n. 58 del 2019, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la possibilità di farsi patrocinare da un avvocato del libero foro; con il secondo, proposto in via subordinata, ha dedotto violazione degli artt. 182 c.p.c. e 11 e 12 del d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando che non fosse stato concesso un termine per regolarizzare il mandato alle liti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha richiamato il principio già affermato dalle Sezioni Unite secondo cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi, nei casi previsti, dell'Avvocatura dello Stato, ma negli altri casi può costituirsi con avvocati del libero foro senza necessità di specifiche formalità o di prova ulteriore circa il presupposto che legittima tale scelta, neppure in cassazione. La CTR non si era attenuta a tale principio, avendo omesso di distinguere tra le diverse ipotesi e avendo richiesto una documentazione non necessaria.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato utilizzato come parametro di censura per denunciare errori processuali della decisione impugnata.
artt. 11, 12 e 15 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamati per contestare la dichiarazione di inammissibilità dell'appello e la disciplina della rappresentanza nel processo tributario.
art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, convertito in l. n. 225 del 2016
Richiamato quale base normativa dell'organizzazione e del patrocinio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
art. 4-novies del d.l. n. 34 del 2019, convertito in l. n. 58 del 2019
Richiamato a sostegno della possibilità per l'Agenzia di avvalersi di avvocati del libero foro.
Richiamato in via subordinata per sostenere il diritto a un termine di regolarizzazione del mandato alle liti.
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933
Citato nel principio richiamato dalla Corte: l'intervento dell'Avvocatura dello Stato richiede una delibera motivata nei casi speciali previsti.
artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50 del 2016
Richiamati come limiti e criteri da rispettare nel conferimento dell'incarico a legali del libero foro.
art. 1, comma 5, d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016
Richiamato per gli atti di carattere generale che regolano la scelta del patrocinio.
Massime di principio
- L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può essere assistita, nei casi previsti dalla convenzione con l'Avvocatura dello Stato, dall'Avvocatura erariale; negli altri casi può avvalersi di avvocati del libero foro senza necessità di specifiche formalità o di una previa delibera speciale, purché nel rispetto della disciplina normativa richiamata.
- Quando la costituzione dell'Agenzia avviene tramite Avvocatura dello Stato o tramite avvocato del libero foro in base alle ipotesi previste, la sussistenza del relativo presupposto di legge deve considerarsi implicitamente integrata dalla stessa modalità di costituzione, senza bisogno di allegazione o prova ulteriore, nemmeno in cassazione.
- Il giudice non può dichiarare l'inammissibilità dell'atto processuale dell'Agenzia per il solo fatto che essa si sia costituita mediante patrocinio del libero foro, dovendo invece verificare se il caso rientri tra quelli che consentono tale forma di assistenza.
- Se il primo motivo di ricorso è accolto e determina la cassazione della decisione impugnata, resta assorbita la censura subordinata relativa alla concessione di un termine per la regolarizzazione del mandato alle liti.
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