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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33890/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 100.000, fondato su una scrittura privata di ricognizione di debito e cessione del credito. In opposizione gli ingiunti avevano contestato la falsità del documento, sostenendo che il rapporto originario riguardava la vendita di beni strumentali e merce di un esercizio di ottica, che parte dei beni era pignorata e che per tale ragione avevano sospeso i pagamenti ex art. 1460 c.c. Il tribunale, espletata consulenza grafologica, aveva revocato il decreto ma condannato ugualmente gli opponenti al pagamento. In appello gli eredi della debitrice e l'altro coobbligato avevano dedotto: 1) l'erroneo riconoscimento della legittimazione attiva della cedente, poiché il credito sarebbe stato previamente ceduto a terzi e la successiva rinuncia alla cessione sarebbe stata inefficace per mancanza della firma della cedente; 2) la nullità della sentenza e della consulenza tecnica grafologica per violazione del contraddittorio, assumendo che la perizia fosse stata svolta senza adeguato confronto tecnico e che le conclusioni finali fossero difformi dalla bozza. La Corte d'appello aveva rigettato il gravame. In cassazione i ricorrenti hanno riproposto essenzialmente tali due censure, deducendo violazione degli artt. 1264 c.c., 105 e 194 c.p.c., nonché dei principi sul contraddittorio e sul diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la retrocessione o risoluzione della cessione del credito può risultare anche da comportamenti concludenti e che, nel caso concreto, la cessionaria aveva rinunciato al credito in giudizio, con accettazione desumibile dal comportamento della cedente; inoltre, tale vicenda era stata portata a conoscenza del debitore, rendendo opponibile il mutamento della titolarità. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la consulenza grafologica era stata espletata nel contraddittorio, che eventuali osservazioni critiche erano state tardive o provenienti da soggetti non nominati, e che la mera difformità tra bozza e relazione finale non integra nullità. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e, in ragione della conformità alla proposta accelerata, ha condannato i ricorrenti anche alle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 1264 c.c.

    La disciplina della cessione del credito è richiamata in via analogica per affermare che anche la retrocessione o risoluzione della cessione deve essere resa opponibile al debitore ceduto mediante notifica o accettazione; in mancanza, gli effetti verso il debitore non si producono.

  • art. 105 c.p.c.

    È richiamato in relazione all'intervento volontario della cessionaria nel giudizio di primo grado; la sua dichiarazione di rinuncia al credito è valutata come comportamento processuale idoneo a confermare la retrocessione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale che consente di dedurre in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge per entrambe le censure formulate.

  • art. 194, secondo comma, c.p.c.

    È richiamato per contestare il presunto difetto di contraddittorio nella consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 195 c.p.c.

    terzo comma; ultimo comma

    La Corte ribadisce che la procedimentalizzazione della CTU tutela il contraddittorio tecnico, ma i termini per osservazioni e repliche hanno natura ordinatoria e acceleratoria; la loro violazione comporta nullità relativa soggetta a tempestiva eccezione.

  • art. 156 c.p.c.

    È richiamato con riferimento al regime delle nullità processuali relative e alla loro sanatoria.

  • art. 157 c.p.c.

    Le nullità della consulenza o del relativo procedimento devono essere eccepite nella prima difesa successiva, altrimenti si intendono sanate.

  • art. 175 c.p.c.

    È menzionato come fonte dei poteri del giudice di direzione del processo e di organizzazione del subprocedimento peritale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per la proposta di definizione accelerata del ricorso.

  • art. 373 c.p.c.

    È menzionato incidentalmente con riguardo all'istanza di sospensione dell'esecuzione forzata dinanzi alla corte d'appello.

  • art. 372 c.p.c.

    È richiamato per affermare la tardività della richiesta di liquidazione delle spese del subprocedimento depositata oltre il termine previsto.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La Corte applica la condanna per responsabilità aggravata in ragione della conformità della decisione alla proposta accelerata e dell'esito del ricorso.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    È disposta anche la condanna a favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1460 c.c.

    È citato solo nella ricostruzione dei fatti originari, come ragione addotta per sospendere i pagamenti in ragione delle contestate irregolarità della vendita.

Massime di principio

  • La cessione del credito, una volta perfezionata, non è unilateralmente revocabile dal cedente; il suo scioglimento può però derivare da un accordo di mutuo dissenso o da comportamenti concludenti inequivoci tra cedente e cessionario.
  • La retrocessione o risoluzione della cessione del credito è opponibile al debitore ceduto solo se notificata o da lui accettata; in difetto, il debitore può legittimamente considerare ancora titolare del credito il cessionario originario.
  • In tema di consulenza tecnica d'ufficio, la fase di interlocuzione sulle bozze e sulle osservazioni delle parti è funzionale al contraddittorio tecnico, ma i termini assegnati hanno natura ordinatoria e non precludono, di regola, ulteriori difese sul contenuto della consulenza nel successivo corso del giudizio.
  • Le nullità del procedimento peritale hanno natura relativa e devono essere eccepite tempestivamente nella prima difesa utile, altrimenti restano sanate.
  • La mera difformità tra bozza e relazione finale del CTU non integra, di per sé, violazione del contraddittorio, poiché solo la relazione definitiva assume rilievo processuale; la censura deve indicare specifiche violazioni procedurali o tecniche, non bastando contestazioni generiche del merito peritale.

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoProveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

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