Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15244/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente impugna la sussistenza dei gravi indizi per la sua partecipazione all'associazione per delinquere di cui all'art. 74 T.U. stupefacenti, contestando: carenza e contraddittorietà della motivazione; che i rapporti con l'associazione fossero limitati a singole compravendite di droga e non esprimessero affectio societatis, stabilità o permanenza; l'erronea attribuzione del ruolo di promotore/organizzatore/finanziatore (richiamando una conversazione del 14 gennaio 2019 in cui si parla di 13.000 euro); insufficienza delle intercettazioni per collegare Ferrara ad alcuni carichi (capi 48, 52, 53) e rilievo dell'uso generico del termine "cugino" e della genericità della cella telefonica di Erice.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per essere generico e reiterativo rispetto ai motivi già esaminati dal riesame, senza un confronto specifico con la motivazione dell'ordinanza impugnata. La Corte ritiene adeguata e logica la motivazione del Tribunale del riesame e del provvedimento originario, che documentano numerose intercettazioni e elementi plurimi e stabili (pluralità di soggetti, ripartizione dei compiti, gestione della piazza di spaccio, contributi finanziari e interessamento al recupero di partite di droga) idonei a configurare i gravi indizi di partecipazione all'associazione e la rilevanza delle condotte ai sensi dell'art. 73 T.U. stupefacenti. La Corte precisa il limite del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito relative alle intercettazioni e sulle esigenze cautelari. Consegue condanna del ricorrente al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 74 T.U. stupefacenti

    art. 74 T.U. stupefacenti

    La norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è stata ritenuta applicabile in presenza di pluralità di soggetti, ripartizione dei compiti, stabilità dell'organizzazione e collaborazione reciproca; le intercettazioni e gli elementi indizianti sono stati considerati adeguati a dimostrare la partecipazione associativa.

  • art. 73 T.U. stupefacenti

    art. 73 T.U. stupefacenti

    I singoli reati di acquisto e detenzione ai fini di spaccio (capo 43, 48, 49, 50, 54 ecc.) sono stati ritenuti gravi e di rilievo tale da giustificare la custodia cautelare anche a prescindere dalla contestazione associativa per i capi non contestati dal ricorrente.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione: il ricorso deve indicare in modo specifico i profili di illegittimità; censure generiche e ripetitive sono inammissibili.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.

    Limita l'estensione della motivazione nel ricorso, consentendo censure nei limiti strettamente necessari per la decisione di cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alla somma a favore della cassa delle ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

  • art. 110, art. 81 cod. pen.

    art. 110 e art. 81 cod. pen.

    Richiamati come norme penali correlate alle imputazioni (concorso di persone e continuazione), utilizzate nel quadro delle contestazioni collegate ai delitti di stupefacenti.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari il controllo di legittimità in Cassazione è limitato: non può sostituirsi alla valutazione di merito e riguarda l'adeguatezza e la congruenza della motivazione rispetto ai canoni logico-giuridici.
  • Le intercettazioni, anche se criptiche, sono valutazione di merito del giudice e solo un travisamento palese e determinante può giustificare intervento in sede di legittimità.
  • Censure generiche o ripetitive della decisione di riesame, prive di confronto puntuale con la motivazione, sono inammissibili in Cassazione.
  • Quando permangono gravi indizi per altri reati non contestati o per capi differenti, la custodia cautelare può comunque trovare giustificazione anche se il ricorrente contesta la partecipazione associativa.
  • Elementi concreti come ripartizione dei ruoli, frequenti contatti intercettati, pagamenti significativi e attivo interesse nel recupero/gestione di partite di droga rappresentano indici rilevanti di stabilità e partecipazione all'associazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.