Cassazione Penale, Sentenza n. 25551/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli che lo aveva prosciolto nel merito per estinzione del reato per prescrizione riformando la sentenza di primo grado. I motivi di ricorso contestavano la qualificazione della condotta come abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), rilevando che le competenze del dirigente del settore finanziario non comprendevano il controllo sulla liceità sostanziale degli atti di liquidazione adottati da altri servizi; si deduceva violazione delle norme del T.U.E.L. (in particolare art. 185 e richiamo ad artt. 153, 184, 191) e carenza di dolo e prova. Si sosteneva altresì che mancava la macroscopica illegittimità degli atti e che l'affidamento diretto a cooperative sociali poteva essere legittimo (riferimento a L. 381/1991 art.5). Solo in un motivo è stato chiesto esplicitamente l'accoglimento anche agli effetti civili.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, avendo la Corte di appello dichiarato la prescrizione, non sia consentito riaprire in sede di legittimità l'accertamento di merito salvo che l'insussistenza del fatto emerga in modo "evidente" dagli atti (art. 129, comma 2, c.p.p.). I giudici di legittimità hanno ritenuto che non ricorresse tale evidenza: le critiche difensive riguardavano valutazioni di merito non riapribili. Quanto al punto centrale, la Corte territoriale aveva correttamente individuato la violazione della normativa sul pagamento (art. 185 T.U.E.L.), perché Lanzalone aveva emesso mandati senza i necessari controlli formali sulla presenza della causale e della documentazione giustificativa, posto che la cooperativa non risultava contrattualizzata dal Comune. Per questi motivi il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare in via equitativa 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha applicato la regola secondo cui, quando il giudice di merito dichiara estinto il reato per prescrizione, in Cassazione non sono riapribili i profili di merito se non emerge in modo "evidente" l'insussistenza del fatto; l'evidenza deve essere tale da escludere ogni necessità di accertamento.
art. 185, d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)
Interpretato come norma che impone al servizio finanziario, prima dell'ordine di pagamento, un controllo formale e contabile sulla sussistenza dell'impegno e sulla presenza della causale e dei documenti giustificativi: il mandato deve riportare la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittimano l'esborso.
art. 184, d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)
Richiamato quale norma che attribuisce al servizio finanziario i compiti di controllo amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di liquidazione prima della fase dell'ordinazione (mandato).
art. 153, 191, d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)
Richiamate come parti del quadro normativo della gestione della spesa pubblica e del visto di regolarità contabile; la Corte ha tenuto conto della disciplina organica per delimitare le competenze dei vari uffici.
Norma dell'abuso d'ufficio: la Corte d'appello ha ritenuto sussistente l'abuso nella condotta degli 'intranei' (emissione di mandati senza controlli e in presenza di atti di liquidazione privi di giustificazioni e senza contratti), configurando l'omissione dei doveri di controllo come elemento rilevante.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento per cassazione.
art. 157, comma 7, cod. pen. (richiamato in giurisprudenza)
Riferito dalla Cassazione come possibile opzione per l'imputato che voglia ottenere in sede di legittimità un accertamento sul merito (rinuncia alla prescrizione), ossia scelta che consente la discussione piena dell'innocenza.
artt. 81, 110 cod. pen. (richiami alle concorrenti fattispecie)
Norme penalistiche generali relative alla concorso di persone e alla continuazione; citate nel contesto dell'impianto accusatorio originario.
Massime di principio
- Se il processo di merito si conclude con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, in Cassazione non è normalmente possibile riaprire questioni di merito a meno che l'insussistenza del fatto non emerga in modo assolutamente evidente dagli atti (standard molto rigoroso).
- Il dirigente finanziario che emette mandati di pagamento deve verificare formalmente la presenza della causale, degli estremi dell'atto esecutivo e della documentazione giustificativa richieste dall'art. 185 T.U.E.L.; l'omissione di tali controlli può integrare abuso d'ufficio anche se la valutazione sulla congruità sostanziale dell'impegno è di competenza di altro servizio.
- Le contestazioni relative alla ripartizione delle competenze interne (chi doveva controllare cosa) sono valutazioni di merito: per avere successo in Cassazione occorre dimostrare l'insussistenza dei fatti in modo ictu oculi, non limitarsi a critiche interpretative o normative.
- Per l'imputato che voglia ottenere un proscioglimento pieno sul merito quando sussiste il rischio di prescrizione, è strategico valutare la rinuncia alla prescrizione (art. 157 c.p.) per consentire ai giudici di merito e di legittimità di esaminare il merito sostanziale.
- Dal punto di vista operativo, gli enti locali devono mantenere contratti, determinazioni e documentazione di supporto agli affidamenti e alle liquidazioni; l'assenza di contratti o documenti giustificativi rende vulnerabile l'emissione dei mandati di pagamento.
- In fattispecie di affidamenti a cooperative sociali, la legittimità dell'affidamento automatico va valutata alla luce della normativa specifica (es. L. 381/1991) e richiede comunque la formale comprova documentale per la liquidazione e il pagamento.
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