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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21402/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

Una società cessionaria di crediti bancari aveva ottenuto decreto ingiuntivo contro due fideiussori per il pagamento, in solido, di una somma garantita da fideiussione omnibus a prima richiesta prestata a garanzia delle obbligazioni di una società debitrice principale, originate soprattutto da un mutuo fondiario e da un rapporto di conto corrente. I fideiussori avevano proposto opposizione eccependo la nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust, deducendo che il contratto riproduceva clausole dello schema ABI 2003 ritenuto anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia nel 2005, in particolare le clausole di riviviscenza, di deroga all'art. 1957 c.c. e di sopravvivenza. In appello avevano sostenuto che tali clausole dovevano essere colpite da nullità parziale e, quanto alla clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., che una volta caducata sarebbe riespansa la disciplina legale con conseguente decadenza della banca/cessionaria per mancata proposizione di azione giudiziale contro il debitore principale entro sei mesi. Con il ricorso per cassazione hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 1419 c.c. e dell'art. 2 l. 287/1990, per non avere la Corte territoriale esteso la nullità a tutte le clausole anticoncorrenziali e per avere subordinato la rilevazione della nullità alla prova di un concreto vantaggio per la banca; 2) vizio di motivazione apparente/contraddittoria, poiché la sentenza sarebbe incoerente nell'affermare che gli appellanti avevano contestato solo la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. pur avendo in atti indicato anche le altre clausole nulle; 3) violazione degli artt. 1419 e 1957 c.c. e dell'art. 2 l. 287/1990, per avere la Corte ritenuto che una comunicazione stragiudiziale di revoca e intimazione di pagamento integrasse una valida istanza idonea a impedire la decadenza, nonché per avere attribuito alla clausola a prima richiesta un effetto sostanzialmente esonerativo dall'onere di agire giudizialmente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché non colpivano specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva infatti affermato che la nullità delle clausole antitrust non travolge automaticamente l'intero contratto senza prova della loro essenzialità/interdipendenza rispetto all'economia negoziale, e tale prova non era stata fornita; inoltre, la rilevabilità d'ufficio della nullità non esonera la parte dall'onere di dimostrare che l'effetto estensivo investa l'intero negozio. Ha inoltre rilevato che la mera allegazione della nullità astratta di clausole conformi allo schema ABI non basta se non è dimostrato che esse abbiano inciso sull'assetto degli interessi e reso inesigibile il credito. Il terzo motivo è stato invece ritenuto infondato: la Corte ha affermato che, una volta riconosciuta la natura autonoma della garanzia per la presenza della clausola a prima richiesta, la declaratoria di nullità parziale della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. comporta la riespansione della disciplina legale, ma non elimina il termine semestrale solo per l'azione giudiziale, essendo sufficiente, per evitare la decadenza, una iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante; la Corte territoriale aveva accertato che una simile iniziativa era stata compiuta. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1419 c.c.

    La nullità parziale non comporta la nullità dell'intero contratto se non risulta che la parte nulla sia essenziale per l'economia del negozio; l'onere di provare tale interdipendenza grava sulla parte che invoca la caducazione totale.

  • art. 1957 c.c.

    La clausola derogatoria può essere nulla; una volta riespansa la disciplina legale, il creditore deve attivarsi entro il termine previsto, ma, secondo la ricostruzione accolta, è sufficiente un'iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante se la garanzia è qualificata come a prima richiesta.

  • art. 2 L. 287/1990

    Le clausole di fideiussione riproduttive dello schema ABI vietato sono colpite da nullità di protezione/concorrenziale; tuttavia la deduzione della nullità deve essere accompagnata dalla prova della sua incidenza sull'assetto negoziale quando si pretende la caducazione dell'intero contratto.

  • art. 101 TFUE

    Richiamato come parametro della nullità delle clausole fideiussorie conformi a intese anticoncorrenziali.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Utilizzato per la censura di motivazione apparente o contraddittoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando si deduce la nullità di clausole di una fideiussione per contrasto con la disciplina antitrust, la parte che intende far valere la nullità dell'intero contratto deve provare che le clausole illecite siano essenziali e interdipendenti rispetto alla complessiva economia del negozio.
  • La rilevabilità d'ufficio della nullità non esonera la parte dall'onere di allegare e provare i fatti necessari a farne discendere l'effetto estensivo sull'intero contratto.
  • La mera riproduzione di clausole conformi allo schema ABI vietato non basta, di per sé, a determinare la caducazione totale del contratto se non è dimostrato che la loro eliminazione travolga l'assetto complessivo degli interessi pattuiti.
  • Nelle fideiussioni a prima richiesta, la nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. comporta il ritorno alla disciplina legale, ma non necessariamente impone un'azione giudiziale entro il semestre quando la garanzia e il testo contrattuale consentano di valorizzare un'iniziativa stragiudiziale idonea a evitare la decadenza.
  • Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile se non confronta specificamente la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, limitandosi a contestazioni che non incidono sulla reale base logico-giuridica della decisione.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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