Cassazione Penale, Sentenza n. 3899/2025 del 30/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto del G.I.P. del Tribunale di Roma che aveva rigettato l'opposizione, proposta ai sensi dell'art. 59, comma 6, d.lgs. n.159/2011, all'esclusione dei crediti da lui vantati per euro 103.600 nei confronti della società sottoposta a confisca. Il G.I.P. aveva motivato il rigetto richiamando una presunta discordanza nella numerazione delle fatture. Il ricorrente contestava tale valutazione, sostenendo che la presunta anomalia poteva dipendere dalla diversa data di registrazione nel registro IVA (citate le previsioni dell'art. 74, comma 4, d.P.R. n.633/1972) e denunciando la scarsa comprensibilità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha accolto che la motivazione del provvedimento impugnato era carente, contraddittoria e incomprensibile poiché il rigetto era fondato unicamente sulla presunta discordanza delle fatture, mentre dal raffronto operato nel provvedimento non emergeva alcuna differenza né nella numerazione né negli importi. Per tali ragioni la Corte ha annullato il decreto impugnato e ha disposto il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma - Ufficio G.I.P.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice antimafia), art. 59
L'art. 59 disciplina le opposizioni allo stato passivo nei procedimenti di misure di prevenzione; il comma 9 (richiamato in motivazione giurisprudenziale) consente il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., non applicandosi in tal caso i limiti di vizio previsti dagli artt. 10 e 27 dello stesso decreto.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, art. 74, comma 4
Prevede che la registrazione delle fatture nel registro IVA possa avvenire entro il trimestre successivo all'emissione; la circostanza era evocata dal ricorrente per spiegare una possibile diversa numerazione/registrazione senza che ciò implicasse falsità delle fatture.
codice di procedura penale, art. 606
Individua i motivi di ricorso per cassazione nei procedimenti penali; la Corte ha richiamato che, in base all'art. 59 comma 9 del d.lgs. 159/2011, all'opposizione in materia di misure di prevenzione si applicano i motivi di cui all'art. 606 c.p.p.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 525 del 11/11/2022 (M.P.S. Leasing & Factoring S.p.A., Rv. 284106)
Richiamata per confermare il principio che, nelle impugnazioni di misure di prevenzione patrimoniali, il ricorso per cassazione può essere proposto per tutti i motivi di cui all'art. 606 c.p.p. e che i limiti contenuti negli artt. 10 e 27 del d.lgs. 159/2011 non sono applicabili in tale ipotesi.
Massime di principio
- Nei procedimenti di misure di prevenzione patrimoniali il G.I.P. deve dare motivazioni chiare e congruenti: semplici affermazioni di "discordanza" non sono sufficienti se dal confronto documentale non emergono differenze.
- Se la decisione si fonda su presunte discrepanze formali (numerazione, date, registrazioni IVA), il giudice deve indicare esattamente la natura della difformità e spiegare perché essa rende il credito inesistente o inammissibile; altrimenti il provvedimento rischia l'annullamento per carenza di motivazione.
- La registrazione delle fatture nel registro IVA entro il trimestre successivo (art. 74, comma 4, d.P.R. n.633/1972) può giustificare differenze apparenti tra data di emissione e data di registrazione senza che ciò implichi invalidità del documento.
- Avverso i decreti decisori sulle opposizioni allo stato passivo nelle misure di prevenzione è possibile impugnare per cassazione con tutti i motivi di cui all'art. 606 c.p.p.; quindi le censure possono essere ampie (fattuali e di diritto).
- Per evitare l'annullamento, la parte resistente deve documentare con chiarezza ogni contestazione sulla veridicità o corrispondenza dei crediti (confronti numerici, evidenze di registrazione, spiegazioni su eventuali discrepanze).
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