Cassazione Civile, Ordinanza n. 33421/2023 del 30/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento IVA per l’anno d’imposta 2011 emesso nei confronti di una società. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della contribuente ritenendo non provata dall’amministrazione la delega di firma del funzionario che aveva sottoscritto l’atto, perché l’Ufficio non aveva depositato l’ordine di servizio n. 17/2012 richiamato da una successiva disposizione di servizio. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973, della disciplina processuale tributaria, del d.lgs. 165/2001, del regolamento interno e dell’art. 97 Cost., sostenendo che l’avviso fosse stato sottoscritto da soggetto legittimamente delegato e che la CTR avesse travisato i documenti; (2) violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973 e dei canoni ermeneutici contrattuali, lamentando che la CTR avesse interpretato in modo parziale gli ordini di servizio n. 39/2015 e n. 13/2015, mentre la lettura coordinata degli atti consentiva di ricostruire la delega anche senza il deposito del n. 17/2012; (3) violazione delle medesime norme e dell’art. 21-septies l. 241/1990, deducendo che l’atto non poteva essere annullato per difetto di prova della delega, essendo comunque chiaramente riferibile all’Ufficio emittente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo e assorbiti gli altri. Ha interpretato congiuntamente le disposizioni di servizio prodotte in giudizio, osservando che la revoca di precedenti deleghe con la disposizione n. 13/2015 comportava l’assorbimento e il trasferimento delle deleghe già conferite alla dirigente firmataria; perciò il mancato deposito dell’ordine di servizio n. 17/2012 non impediva di ricostruire i poteri di firma, ricavabili dal complesso degli atti esibiti. Poiché la dirigente risultava delegata a sottoscrivere avvisi IVA entro un determinato range di imposta e l’accertamento riguardava un importo rientrante in tale limite, la sottoscrizione era valida. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
La validità della sottoscrizione dell’avviso di accertamento va verificata alla luce dei poteri effettivamente attribuiti al funzionario firmatario, ricostruibili anche tramite gli atti di organizzazione interna prodotti in giudizio.
art. 10 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale tributaria, senza autonoma statuizione specifica nel decisum.
art. 11 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale tributaria, senza autonoma statuizione specifica nel decisum.
art. 17 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della legittimazione organizzativa del dirigente/funzionario firmatario.
art. 24, comma 2, del Regolamento dell’Amministrazione
Richiamato per fondare la delega interna di firma e la legittimazione del soggetto che ha sottoscritto l’atto.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al buon andamento e all’organizzazione dell’ufficio.
Usati come canoni ermeneutici per interpretare congiuntamente le disposizioni di servizio e ricostruire la portata della delega.
art. 21-septies l. n. 241 del 1990
Richiamato nel terzo motivo, ma la Corte non ha accolto la tesi della nullità dell’atto per difetto di delega, avendo ritenuto valida la sottoscrizione.
Massime di principio
- Ai fini della validità della sottoscrizione di un avviso di accertamento, la delega di firma può essere ricostruita sulla base del complesso degli atti organizzativi interni prodotti in giudizio, senza che sia necessario isolare un singolo documento se altri atti consentono di individuare poteri, limiti e sostituzioni.
- L’interpretazione degli atti di delega dell’amministrazione deve essere sistematica e coordinata, non meramente letterale o frammentaria: espressioni come "assorbite" vanno lette nel contesto complessivo delle disposizioni succedutesi nel tempo.
- L’annullamento dell’atto impositivo per difetto di sottoscrizione non è giustificato quando dagli atti emerge che il firmatario era effettivamente munito di delega e l’atto rientrava nei limiti quantitativi e oggettivi della stessa.
- Quando il giudice di merito abbia fondato la decisione su una lettura incompleta degli atti di organizzazione interna, la censura per violazione dei canoni ermeneutici può essere decisiva e comportare cassazione con rinvio.
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