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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25946/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di due persone fisiche, in proprio e quali ex soci di una società di persone estinta, per il recupero a tassazione di maggiori redditi da partecipazione imputati pro quota, con conseguente maggiore IRPEF e addizionali, oltre a IRAP e IVA dovute dalla società per l’anno d’imposta 2010. In primo grado gli avvisi erano stati annullati anche per asserita violazione del contraddittorio endoprocedimentale; la Commissione tributaria regionale aveva poi dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia per tardività. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo: la CTR avrebbe errato nel ritenere depositata la sentenza di primo grado il 3.3.2019, mentre il deposito era del 3.4.2019; da ciò derivava l’erronea individuazione del termine lungo di impugnazione e quindi la falsa affermazione di tardività dell’appello, notificato il 23.10.2019. I contribuenti hanno resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo ammissibile e fondato nei limiti indicati. Ha chiarito che l’errore sulla data di deposito della sentenza, quando attenga a un fatto controverso e discusso tra le parti, non integra errore revocatorio ma può essere dedotto con ricorso per cassazione. Ha inoltre ribadito che il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza, cioè dal deposito del testo completo in cancelleria, non dalla lettura o comunicazione del dispositivo. Poiché la CTR aveva fondato la declaratoria di tardività su una data di deposito errata e doveva invece verificare la tempestività dell’appello sulla base della reale data di pubblicazione della sentenza di primo grado, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR Sicilia in diversa composizione, anche per le spese, limitatamente al profilo accolto e agli altri rimasti assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti

    Il motivo è stato utilizzato per censurare l’omesso esame della corretta data di deposito della sentenza di primo grado, fatto decisivo ai fini della tempestività dell’appello.

  • art. 395, n. 4 c.p.c.

    L’errore sulla data di pubblicazione della sentenza può integrare errore revocatorio solo se la supposizione errata riguarda un fatto non controverso; se il fatto è stato discusso e deciso dal giudice, non si tratta di revocazione.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo di impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza, ossia dal deposito del testo completo in cancelleria.

  • art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    Se nessuna delle parti notifica la sentenza, si applica il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.

  • art. 51 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato in relazione al computo del termine per proporre appello nel processo tributario.

  • art. 12, comma 7, l. n. 212/2000

    Richiamato nel riepilogo dei gradi di merito come norma posta a fondamento dell’annullamento in primo grado per asserita violazione del contraddittorio endoprocedimentale.

Massime di principio

  • L’errore sulla data di deposito o pubblicazione della sentenza può essere dedotto con ricorso per cassazione quando il fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e abbia inciso sulla decisione, non essendo in tal caso configurabile il solo errore revocatorio.
  • Nel processo tributario, se la sentenza di primo grado non è notificata da alcuna parte, il termine lungo di impugnazione decorre dal deposito in cancelleria della sentenza completa di motivazione, non dalla lettura o comunicazione del dispositivo.
  • Ai fini della verifica della tempestività dell’appello, il giudice deve accertare la reale data di pubblicazione della sentenza impugnata e non può fondare la declaratoria di tardività su una data erronea o su dati non corrispondenti agli atti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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