Cassazione Penale, Sentenza n. 14346/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
PIZZIMENTI era stato condannato per due violazioni dell'obbligo di soggiorno imposto dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale (art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011). La misura era stata applicata originariamente il 22/01/2020, estesa con decreto del 9/02/2022 e sospesa per lo stato di detenzione dell'imputato; il ripristino è avvenuto con verbale del 14/06/2023. Il ricorrente contestava, in cassazione, la mancata rivalutazione della pericolosità sociale al momento del ripristino, nonché il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e delle attenuanti generiche (artt. 62-bis e 133 c.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso rilevando che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 162/2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'inciso «se esso si è protratto per almeno due anni» contenuto nell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011, il tribunale era obbligato a verificare anche d'ufficio la persistenza della pericolosità sociale al momento del ripristino della misura. In mancanza di tale valutazione aggiornata la misura non aveva efficacia e, quindi, non poteva configurarsi il reato di violazione dell'obbligo inerente alla sorveglianza speciale. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza di merito (conseguentemente probabilmente senza rinvio, come richiesto dal Procuratore generale), essendo esclusa la configurabilità del fatto penalmente rilevante.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 75, comma 2
Il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale richiede che la misura di prevenzione sia effettivamente in vigore al momento della violazione; se la misura è stata sospesa per detenzione e non è stata previamente rivalutata la pericolosità, il provvedimento non è efficace e il reato non si configura.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 14, comma 2-ter
«se esso si è protratto per almeno due anni»
La parte dell'inciso è stata dichiarata incostituzionale: non può sussistere una presunzione automatica di persistenza della pericolosità basata sul decorso di un biennio di detenzione; è necessaria la verifica, anche d'ufficio, della persistenza della pericolosità al momento della ripresa dell'esecuzione della misura.
Corte costituzionale, sentenza n. 162 del 24/09/2024
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'inciso indicato (art. 14, comma 2-ter), ritenendo la norma incompatibile con gli artt. 3, 13 e 27 Cost. nella parte in cui introduceva la presunzione biennale di persistenza della pericolosità; ha imposto la necessità di verifica caso per caso della pericolosità al momento dell'esecuzione della misura.
Corte di cassazione, Sez. U., n. 51407 del 21/06/2018
Ha affermato che, in vigenza della disciplina precedente, la mancata rivalutazione dell'attualità e persistenza della pericolosità sociale da parte del giudice della prevenzione impedisce la configurabilità del reato di cui all'art. 75 d.lgs. 159/2011; principio confermato e coordinato con la sentenza costituzionale.
Legge 17 ottobre 2017, n. 161 (art. 4, comma 1)
Norma che ha introdotto nel codice antimafia il comma 2-ter dell'art. 14 d.lgs. 159/2011 (poi parzialmente dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale).
Richiamata dalla difesa come causa di non punibilità per particolare tenuità o scarsa offensività del fatto; la Corte di merito non l'aveva riconosciuta e la Corte di cassazione ha risolto la questione sul presupposto più ampio dell'inefficacia della misura senza esaminare nel merito l'applicabilità di tale causa.
Norme sulle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio sollevate in appello; la Corte di merito le aveva escluse ritenendo la sussistenza di precedenti specifici; la Cassazione ha invece annullato per vizio relativo all'efficacia della misura di prevenzione (fonte primaria dell'imputazione).
artt. 3, 13 e 27 Cost.
Richiamati dalla Corte costituzionale come parametri di illegittimità della presunzione biennale: violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza (art.3), della libertà personale e tutela giurisdizionale (art.13) e del principio rieducativo della pena (art.27, comma 3).
Riferimento comparativo della Corte costituzionale per evidenziare disparità di trattamento tra misure di sicurezza e misure di prevenzione in tema di verifica della persistenza della pericolosità.
Massime di principio
- Se una misura di prevenzione (es. sorveglianza speciale) è sospesa per lo stato di detenzione, il suo ripristino richiede una verifica aggiornata e motivata della persistenza della pericolosità sociale: in mancanza la misura non ha efficacia e non può configurarsi la violazione penale degli obblighi ad essa connessi.
- La presunzione normativa che esonera dalla verifica se la detenzione si è protratta per meno di due anni è stata dichiarata parzialmente incostituzionale: pertanto il giudice deve valutare caso per caso e può solo in ipotesi limitate omettere la rivalutazione (es. rivalutazione immediatamente antecedente alla scarcerazione o adozione della misura in imminenza della scarcerazione).
- La verifica della pericolosità può/dovere essere effettuata d'ufficio dal giudice della prevenzione; la tutela dell'interessato non deve restare subordinata esclusivamente a istanze difensive.
- In procedimenti già decisi, la decisione costituzionale sopravvenuta può essere utilizzata in cassazione e può condurre all'annullamento senza rinvio quando l'incostituzionalità della norma incide direttamente sulla configurabilità del reato e non siano necessari accertamenti ulteriori.
- Per la difesa: sollevare sempre, quando rilevante, la mancata rivalutazione della pericolosità in caso di sospensione della misura per detenzione; per il giudice e il pubblico ministero: curare la motivazione e l'istruttoria riguardo alla persistenza della pericolosità prima di ritenere efficaci le prescrizioni della misura.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14215/2025 del 11/04/2025
- Sentenza penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14216/2025 del 11/04/2025
- Sentenza penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14217/2025 del 11/04/2025
- Sentenza penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14219/2025 del 11/04/2025
- Sentenza penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14220/2025 del 11/04/2025
- Sentenza penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14221/2025 del 11/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →