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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37408/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica della Guardia di finanza, con cui venivano rettificati per l'anno 2006 il reddito imponibile e i tributi Iva, Ires e Irap di una società che, secondo quanto riportato, non aveva presentato le dichiarazioni annuali e non disponeva di una contabilità rinvenibile. L'Ufficio ricostruiva i ricavi anche attraverso fatture acquisite presso i clienti e tramite l'applicativo CLI.F0, stimando ricavi non dichiarati e riconoscendo alcune componenti negative. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della società; la CTR confermava la decisione, ritenendo non coincidessero ricavi e reddito imponibile e rideterminando il reddito d'impresa in misura pari all'8% dei ricavi. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 41-bis DPR 600/1973, sostenendo che l'accertamento era legittimo e che la CTR aveva erroneamente ridotto il reddito imponibile senza prova dei costi maggiori; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'intera domanda di appello; 3) vizio di motivazione della sentenza per incoerenza e illogicità. La contribuente intimata non si costituiva in cassazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo che l'accertamento ex art. 41-bis DPR 600/1973, nella specie basato su elementi della Guardia di finanza e svolto in via induttiva, fosse legittimo e che la CTR non potesse rideterminare i costi e il reddito imponibile in percentuale fissa dell'8% in assenza di prova contraria fornita dalla società. Ha invece rigettato il secondo motivo, escludendo la violazione dell'art. 112 c.p.c., e il terzo motivo, escludendo un vizio di motivazione apparente o manifestamente illogica. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 41-bis DPR 600/1973

    "gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche (...) risultino elementi che consentano di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggior ammontare di un reddito parzialmente dichiarato che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile (...) possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito od il maggior reddito imponibile (...)"

    L'accertamento ex art. 41-bis è uno strumento di emersione sollecita della materia imponibile che non costituisce un metodo autonomo, ma segue le regole degli accertamenti ordinari e può essere fondato anche su metodo induttivo; l'Ufficio può ricostruire il reddito sulla base degli elementi acquisiti in verifica.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è stata omissione di pronuncia, poiché la questione dedotta era logicamente assorbita e comunque il motivo non coglieva una reale violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto contro la sentenza della CTR.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro usato per le censure di nullità della sentenza e di vizio motivazionale prospettate nel secondo e terzo motivo.

  • artt. 35, comma 2, n. 4, e 62 d.lgs. 546/1992

    Richiamati come norme processuali tributarie a supporto della censura di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza; la Corte ha escluso che la motivazione fosse apparente o manifestamente illogica.

  • art. 112 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente insieme alle norme sulla motivazione, ma ritenuto non violato.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale di sufficienza della motivazione; la Corte ha escluso la sua violazione.

Massime di principio

  • L'accertamento fondato su elementi acquisiti in verifica, compreso quello ex art. 41-bis DPR 600/1973, può essere legittimamente svolto in via induttiva e non richiede che ricavi e reddito imponibile coincidano automaticamente.
  • Quando l'Ufficio ricostruisce il reddito sulla base di elementi presuntivi e di dati contabili acquisiti, spetta al contribuente provare l'esistenza e la maggiore entità dei costi deducibili per ridurre la pretesa impositiva.
  • In mancanza di prova contraria sul quantum dei costi, il giudice di merito non può sostituire alla ricostruzione dell'Ufficio una determinazione equitativa o percentuale del reddito imponibile.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. non sussiste se la censura introdotta in appello è logicamente assorbita dall'esame della questione principale o se il giudice ha comunque pronunciato sulla domanda sostanziale proposta.
  • Il vizio di motivazione è configurabile solo in presenza di motivazione apparente, irriducibilmente contraddittoria o manifestamente illogica; non basta una diversa lettura dei fatti proposta dalla parte soccombente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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