Cassazione Civile, Ordinanza n. 42132/2021 del 31/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietaria confinante)
La controversia
La lite nasce da una domanda di un soggetto proprietario di fondo confinante che lamentava la realizzazione, da parte dei vicini, di un garage solo parzialmente interrato, in violazione delle distanze legali dal confine. Secondo l'attrice, il manufatto sarebbe sporgente rispetto al piano di campagna e la trasformazione della copertura in terrazza praticabile avrebbe determinato anche una illecita servitù di veduta a carico del suo fondo; chiedeva quindi il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento dei danni. Il Tribunale accoglieva la domanda, la Corte d'appello confermava, e i convenuti proponevano ricorso per cassazione con otto motivi: 1) omesso esame di fatto decisivo per asserito travisamento delle conclusioni della CTU sulla sporgenza del manufatto; 2) violazione dell'art. 873 c.c. e delle norme regolamentari sulle distanze, per avere il giudice considerato sporgenze misurate rispetto a piani diversi; 3) violazione dell'art. 873 c.c. perché l'intervento sarebbe stata mera ricostruzione e non nuova costruzione; 4) motivazione perplessa/apparente sulla qualificazione dell'intervento come nuova costruzione; 5) falsa applicazione dell'art. 873 c.c. per le medesime ragioni; 6) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione, avendo la Corte valorizzato la modifica della copertura in terrazza praticabile; 7) violazione dell'art. 905 c.p.c. per l'accertamento di una servitù di veduta; 8) omesso esame di fatto decisivo sulla effettiva possibilità di inspicere e prospicere, dato che sul confine vi sarebbe una rete e una fascia vegetata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla violazione delle distanze legali, affermando che, ai fini dell'art. 873 c.c., rileva il piano di campagna naturale e che integra costruzione qualsiasi manufatto stabilmente collegato al suolo e non completamente interrato; nel caso concreto, la CTU indicava comunque una sporgenza del garage rispetto ai piani circostanti, con conseguente non configurabilità di un manufatto totalmente interrato. Ha inoltre precisato che, in presenza di costruzioni realizzate su suolo in dislivello, il piano di posa va determinato mediante media ponderale delle quote. Ha poi escluso l'ultrapetizione, osservando che la domanda originaria riguardava l'intero manufatto e che la Corte di merito poteva valorizzare, ai fini della novità della costruzione, la modifica della copertura resa praticabile. Infine, ha dichiarato assorbiti i motivi sulla servitù di veduta, poiché la rimozione della parte non interrata della struttura precludeva in radice ogni possibilità di inspicere e prospicere in alienum. Condanna dei ricorrenti alle spese e pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La nozione di costruzione, ai fini del rispetto delle distanze legali, comprende ogni manufatto stabilmente collegato al suolo e non completamente interrato; la sporgenza va apprezzata con riferimento al piano di campagna naturale o piano di posa dell'edificio, non a piani artificialmente abbassati o a quote diverse del fondo.
La violazione della disciplina sulle vedute resta assorbita quando la rimozione della parte non interrata del manufatto elimina in radice ogni possibilità di inspicere e prospicere in alienum.
Non vi è ultrapetizione se la domanda riguarda l'intero manufatto e il giudice valorizza uno specifico profilo dell'opera, come la modifica della copertura, per qualificare la costruzione e decidere sulla domanda proposta.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Richiamato come norma sul vizio di violazione di legge dedotto nei motivi relativi all'art. 873 c.c. e all'art. 905 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato per i motivi di omesso esame di fatto decisivo, ma ritenuto non fondato nei punti in cui le doglianze non attingevano un fatto decisivo o non erano specifiche.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione delle distanze legali tra costruzioni, conta il piano di campagna naturale o il piano di posa dell'edificio: un manufatto che presenti anche una minima sporgenza rispetto a tale riferimento non può essere considerato completamente interrato.
- Integra 'costruzione', ai sensi dell'art. 873 c.c., qualsiasi opera stabilmente incorporata al suolo e non totalmente interrata; non è necessario che sia un volume chiuso, essendo sufficiente una struttura idonea a creare intercapedini e a incidere su aria e luce.
- Quando il terreno presenta dislivelli o il manufatto insiste su suolo inclinato, il piano di posa va determinato con criterio tecnico che tenga conto della media delle quote dei diversi punti del perimetro, e la censura deve investire specificamente tale criterio di calcolo.
- Non sussiste ultrapetizione se la domanda originaria concerne l'intero manufatto e il giudice, nel decidere sulla domanda stessa, valorizza un elemento costruttivo specifico per qualificarne la novità o la conformità alla disciplina delle distanze.
- Le doglianze in cassazione devono essere specifiche e decisive: non è sufficiente contestare che il giudice abbia richiamato solo una delle misurazioni tecniche, se dai dati stessi emerge comunque una sporgenza idonea a escludere la totale interratura del manufatto.
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