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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19401/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

L'acquirente aveva convenuto la società venditrice deducendo che, in esecuzione di un contratto di vendita stipulato nel 2006, gli era stata consegnata un'autovettura diversa da quella acquistata: sosteneva di aver comprato l'ultimo modello della Opel Meriva, mentre avrebbe ricevuto un veicolo relativo al penultimo modello, privo del sistema di controllo automatico della velocità. Chiedeva il risarcimento dei danni e, in subordine, la riduzione del prezzo. La corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo, sulla base delle prove orali e della consulenza tecnica, che la vettura consegnata fosse quella esposta in autosalone, più volte visionata e scelta dall'acquirente, e che il dispositivo di controllo della velocità non fosse di serie ma un optional non indicato nel contratto. Nel ricorso per cassazione l'acquirente ha dedotto: nullità della sentenza per vizio di composizione del collegio per la partecipazione di un giudice onorario; violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. e vizi motivazionali per mancata considerazione delle critiche alla CTU e del depliant illustrativo; omesso esame di deposizioni testimoniali decisive; omesso esame di circostanze che dimostrerebbero che il sistema di controllo della velocità era stato decisivo per l'acquisto; violazione della disciplina consumeristica sulla conformità del bene e sulla presunzione di difetto entro sei mesi.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo l'illegittimità della partecipazione del giudice ausiliario alla decisione alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata, che consente temporaneamente l'utilizzo dei giudici ausiliari fino alla riforma complessiva della magistratura onoraria. Ha dichiarato inammissibili gli altri motivi: i motivi relativi a violazioni processuali e omesso esame sono stati ritenuti preclusi dalla doppia conforme ai sensi dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.; la doglianza sulla motivazione è stata ritenuta non più proponibile nei termini prospettati, essendo ammesso solo il sindacato sul minimo costituzionale della motivazione; il richiamo al codice del consumo è stato giudicato generico e non pertinente rispetto alle ragioni della decisione di merito. Non è stata liquidata alcuna spesa per mancata costituzione della resistente, ma è stato dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 158 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per dedurre la nullità della sentenza per vizio di composizione del collegio; la Corte ha escluso la nullità.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 158 c.p.c. quale base della dedotta nullità della sentenza; il motivo è stato respinto.

  • art. 106 Cost.

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale che consente, in via temporanea, la partecipazione dei giudici ausiliari alle corti di appello fino alla riforma della magistratura onoraria.

  • artt. 62, 65, 66, 67 e 68 d.l. 21 giugno 2013, n. 69

    Sono stati richiamati con riferimento alla questione di legittimità costituzionale sulla composizione dei collegi di appello; la Corte ha osservato che la declaratoria di incostituzionalità non travolge retroattivamente le decisioni assunte nel periodo di temporanea tollerabilità.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo all'omessa valutazione delle doglianze in appello; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 342 c.p.c.

    Invocato per denunciare l'erronea considerazione dei motivi di appello; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ha ribadito che, dopo la riformulazione del 2012, il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti del minimo costituzionale e non per insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    È stato ritenuto applicabile ratione temporis e ostativo alla proposizione del motivo di omesso esame di fatti decisivi in presenza di doppia conforme.

  • artt. 128, 129, 130, 132 e 135 codice del consumo

    Richiamati dal ricorrente per invocare la disciplina di conformità del bene e la presunzione di difetto entro sei mesi; la Corte ha reputato il richiamo generico e non pertinente.

  • art. 132, comma 3, codice del consumo

    Invocato per la presunzione di sussistenza originaria del difetto di conformità manifestatosi entro sei mesi dalla consegna; la Corte non l'ha applicato per difetto di pertinenza rispetto alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la partecipazione del giudice ausiliario al collegio d'appello non determina di per sé la nullità della sentenza quando, secondo la disciplina costituzionale e la giurisprudenza richiamata, la composizione del collegio sia tollerata in via transitoria fino alla riforma complessiva della magistratura onoraria.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione fondato sull'omesso esame di fatti decisivi è inammissibile ai sensi dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
  • Dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il controllo di legittimità è limitato al rispetto del minimo costituzionale della motivazione.
  • La valutazione delle prove e il convincimento tratto dalle risultanze istruttorie appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti consentiti dal vizio motivazionale tipizzato.
  • La deduzione di una disciplina speciale, come quella del codice del consumo, deve essere specifica e pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata; un richiamo generico e non correlato alle ragioni del rigetto è inammissibile.
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Come è indicizzato

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