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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06785/2026 del 19/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma, in sede di rinvio, della sentenza di condanna di Maier per i reati contestati ai capi A (art. 588, secondo comma, c.p.), B (art. 4 legge 895/1967 e art. 61 n.2 c.p.) e D (art. 610 c.p., limitatamente al delitto di violenza privata). Tre motivi principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per insufficienza delle prove una volta espunte le dichiarazioni dei coimputati, in particolare mancante collegamento certo dell'arma a Maier e mancata prova della sua partecipazione attiva alla rissa; 2) violazione del divieto di reformatio in peius in sede di giudizio di rinvio; 3) violazione di legge per mancata rilevazione d'ufficio della sopravvenuta procedibilità a querela del reato di violenza privata (d.lgs. 10/10/2022, n.150, "riforma Cartabia"), con dedotta efficacia retroattiva della nuova disciplina. Inoltre, con memoria difensiva successiva è stata eccepita la prescrizione dei reati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Motivazione: la Corte ha ritenuto corretta la dinamica argomentativa complessiva formata dall'integrazione delle sentenze di primo e secondo grado (principio della "doppia conforme"). In sede di rinvio la Corte d'appello ha rispettato l'ordine di espunzione delle dichiarazioni inutilizzabili disposto dalla sentenza di annullamento e ha adeguatamente motivato la decisione fondandosi sulla deposizione del teste Tres e sugli accertamenti balistico-scientifici (tracce di polvere da sparo sul manubrio del ciclomotore), ritenuti idonei a collegare gli spari e la detenzione/porto dell'arma a Maier. Il motivo sul divieto di reformatio in peius è stato ritenuto infondato poiché la Corte d'appello ha confermato integralmente la sentenza di primo grado senza disattendere i limiti posti dall'art. 597 c.p.p. Quanto alla questione della procedibilità a querela, la Corte ha rilevato che tale deduzione non era stata sollevata nel ricorso per cassazione che aveva determinato l'annullamento con rinvio e quindi non poteva essere introdotta in sede di giudizio di rinvio; inoltre la sopravvenuta procedibilità a querela non equivale ad abolitio criminis e non incide sul "giudicato sostanziale". Infine, l'eccezione di prescrizione presentata successivamente è stata dichiarata inammissibile alla luce dell'inammissibilità del ricorso e del consolidato principio che, in tali condizioni, non si può riaprire il merito per far valere cause di non punibilità.

Norme richiamate

  • art. 588 cod. pen. (secondo comma)

    Norma che disciplina i fatti contestati al capo A; la Corte ha dato per assunto l'inquadramento del fatto in base alla qualificazione operata dai giudici di merito senza ravvisare errore di diritto esplicito.

  • art. 4 legge 895/1967

    Norma richiamata per il capo B; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione degli artt. di legge e delle aggravanti menzionate dai giudici di merito.

  • art. 61 n.2 cod. pen.

    Aggravante richiamata nella imputazione (capo B); la Corte ha ritenuto insussistenti i vizi di applicazione denunciati in cassazione.

  • art. 610 cod. pen. (violenza privata)

    Delitto contestato al capo D; la Corte ha valutato che la questione della procedibilità a querela non era stata dedotta nel ricorso decisivo e quindi non poteva essere sollevata in sede di rinvio.

  • d.lgs. 10/10/2022, n.150 ("riforma Cartabia")

    Riferimento per la modifica del regime di procedibilità (passaggio a querela) invocata dalla difesa; la Corte ha distinto la sopravvenuta procedibilità da una abrogazione dell'offesa e ha affermato che tale mutamento non prevale sul giudicato formato dal processo, se non era stato dedotto nel ricorso che ha determinato l'annullamento.

  • art. 85 d.lgs. 150/2022 (disposizioni transitorie)

    Richiamata dalla difesa per sostenere efficacia retroattiva della nuova procedibilità; la Corte ha ritenuto la questione non dedotta nel ricorso decisivo e pertanto inammissibile in sede di rinvio.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma sulla rilevabilità d'ufficio delle cause di non punibilità; la Corte ha ricordato che l'eccezione non poteva essere rilevata in sede di rinvio quando la questione non era stata devoluta alla Cassazione nel ricorso che ha determinato l'annullamento.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Norma che tutela il divieto di reformatio in peius; la Corte ha ritenuto rispettato il principio poiché la sentenza di appello ha confermato integralmente la decisione di primo grado facendo riferimento ad essa.

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Causa di inammissibilità relativa a vizio di motivazione o violazione di legge; la Corte ha ritenuto che i vizi denunciati non emergessero dal testo della decisione impugnata e che non fosse possibile sostituirsi alla valutazione di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede conseguenze per l'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e possibile ammenda; applicata dalla Corte (condanna al pagamento delle spese e euro 3.000 alla Cassa delle ammende).

  • art. 673 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla possibilità distinta di revoca della sentenza in caso di abolitio criminis; la Corte ha distinto l'effetto di una abrogazione dall'intervenuta procedibilità a querela.

Massime di principio

  • In ipotesi di "doppia conforme" le motivazioni di primo e secondo grado si integrano: la valutazione di merito sui fatti e sulle prove difficilmente è sindacabile in Cassazione salvo vizio di legge o motivazione manifestamente illogica emergente dal testo.
  • Se la Cassazione annulla per l'uso di dichiarazioni inutilizzabili, il giudice di rinvio deve espungere tali dichiarazioni ma può confermare la condanna se risultano altri elementi probatori idonei e adeguatamente motivati (es. accertamenti scientifici, deposizioni ritenute autonome e credibili).
  • Il divieto di reformatio in peius è rispettato quando il giudice del rinvio si limita a confermare la sentenza di primo grado e non introduce peggioramenti non consentiti dall'ordinamento processuale.
  • Questioni non dedotte nel ricorso per cassazione che ha determinato l'annullamento non possono essere introdotte in sede di giudizio di rinvio: il rimedio per cassazione definisce l'ambito delle questioni riaperture.
  • La sopravvenuta modifica legislativa che rende un reato procedibile a querela non equivale automaticamente a abolitio criminis e non sempre è idonea a incidere sul "giudicato sostanziale"; l'eccezione deve essere tempestivamente dedotta nei gradi di impugnazione pertinenti.
  • Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per genericità o manifesta infondatezza, non si forma valida occasione processuale per far valere successivamente cause di non punibilità (es. prescrizione) davanti alla Corte di Cassazione.
  • La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per rivedere la scelta tra versioni concorrenti dei fatti se la motivazione del giudice di merito è congrua e non manifestamente illogica.

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