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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23434/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Trieste, quale giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato l'opposizione avverso il diniego di due richieste: la prima, di declaratoria di estinzione dei reati oggetto di una sentenza di patteggiamento irrevocabile, ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p.; la seconda, di estinzione per prescrizione della pena inflitta con altra sentenza irrevocabile. In concreto, il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto che la sentenza di patteggiamento si inserisse in un contesto di continuazione con altra sentenza precedente e che, quindi, il termine decennale per l'effetto estintivo non fosse ancora decorso; quanto alla seconda pena, aveva ritenuto operante l'effetto ostativo derivante da una precedente declaratoria di recidiva qualificata, con conseguente raddoppio del termine di prescrizione della pena. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: 1) violazione di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 445, comma 2, c.p.p., 172 c.p. e 137 disp. att. c.p.p.; 2) violazione di legge in relazione agli artt. 173 e 99 c.p., sostenendo che il giudice dell'esecuzione avesse erroneamente negato l'estinzione e la prescrizione della pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e meramente confutativo, perché volto solo a contrapporre un diverso apprezzamento alle argomentazioni del giudice dell'esecuzione. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, ribadendo che la recidiva qualificata, una volta accertata con sentenza irrevocabile prima della maturazione del termine, impedisce l'estinzione della pena ai sensi dell'art. 172 c.p. e determina il raddoppio del termine di prescrizione della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    richiamato quale base dell'opposizione avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione

  • art. 445, comma 2, c.p.p.

    norma invocata per ottenere la declaratoria di estinzione dei reati oggetto di patteggiamento

  • art. 173 c.p.

    norma invocata per la prescrizione della pena; la Corte richiama il termine e il relativo effetto ostativo in presenza di recidiva qualificata

  • art. 172 c.p.

    l'estinzione delle pene non ha luogo nei casi di recidiva qualificata previsti dall'art. 99 c.p. e opera il meccanismo ostativo previsto dalla norma

  • art. 99 c.p.

    la recidiva qualificata, se accertata con sentenza irrevocabile prima del maturare del termine, impedisce l'estinzione della pena e incide sul decorso del termine prescrizionale

  • art. 137 disp. att. c.p.p.

    richiamato nel primo motivo di ricorso, senza accoglimento delle doglianze

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    il ricorso è dichiarato inammissibile per aspecificità e perché contenente censure meramente reiterative o confutative

  • art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

    richiamato quale parametro dell'onere di specificità dei motivi di ricorso

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato in relazione alle sentenze di patteggiamento già divenute irrevocabili

  • art. 137 disp. att. c.p.p.

    richiamato nel primo motivo senza che la Corte ravvisi violazioni

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, i motivi di ricorso contro un provvedimento del giudice dell'esecuzione devono essere specifici, argomentati e confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi; censure generiche, meramente reiterative o solo confutative sono inammissibili.
  • Ai fini dell'estinzione della pena, la recidiva qualificata accertata con sentenza irrevocabile anteriormente alla scadenza del termine estintivo è ostativa: il relativo effetto non dipende dal momento in cui il giudice lo richiama, ma dall'esistenza dell'accertamento irrevocabile prima del dies ad quem.
  • L'art. 172 c.p. va interpretato nel senso che la prescrizione della pena non opera nei casi di recidiva qualificata previsti dall'art. 99 c.p., e la successiva condanna intervenuta durante il tempo necessario per l'estinzione produce effetto impeditivo.
  • In sede esecutiva, la richiesta di estinzione del reato ex art. 445, comma 2, c.p.p. può essere rigettata quando la sentenza di patteggiamento sia inserita in un contesto di continuazione con altra sentenza e il termine per l'effetto estintivo non risulti ancora decorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternativeCause di non punibilità
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

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