Cassazione Civile, Ordinanza n. 11776/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia trae origine dalla domanda proposta da alcuni dipendenti di una società di trasporto ferroviario, volta a ottenere l'accertamento del diritto a includere nella retribuzione feriale talune voci corrisposte in via ordinaria in relazione all'attività lavorativa: indennità di trasferta e diaria ridotta, percorrenza, duplici mansioni, fuori nastro, guida 1 e 2 e autosnodato, tutte previste dalla contrattazione collettiva. I giudici di merito hanno accolto la domanda e condannato la datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive non prescritte. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 36 Cost., 2109 c.c., 10 d.lgs. 66/2003 e 7 dir. 2003/88/CE, sostenendo in via principale l'inapplicabilità nell'ordinamento italiano della giurisprudenza della Corte di giustizia sulla retribuzione delle ferie, chiedendo in subordine di limitarne l'operatività al solo periodo minimo di ferie retribuite, e lamentando ulteriormente la mancata prova dell'effetto dissuasivo; con il secondo ha denunciato violazione della contrattazione collettiva e dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo l'erronea inclusione integrale nella retribuzione feriale delle indennità di trasferta e diaria ridotta. La Corte ha ritenuto i motivi infondati, richiamando la giurisprudenza interna e unionale consolidata sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse conforme al principio, derivante dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla Corte di giustizia, secondo cui la retribuzione feriale deve essere sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria percepita nei periodi di lavoro, includendo gli emolumenti collegati alle mansioni e allo status professionale del lavoratore, così da non costituire un deterrente all'effettivo godimento delle ferie. Ha inoltre valorizzato il consolidato orientamento di legittimità già formatosi in controversie analoghe contro la stessa società. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese, alla somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 Cost.
Richiamato dalla ricorrente come parametro della retribuzione feriale; la Corte non nega il rilievo costituzionale del tema, ma ritiene la decisione conforme al principio di adeguatezza della retribuzione e alla disciplina unionale recepita.
Norma evocata in tema di ferie annuali retribuite; la Corte la legge in coordinamento con la disciplina euro-unitaria sulla funzione effettiva del riposo annuale.
Disposizione nazionale di recepimento dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE; la Corte la interpreta in modo conforme alla giurisprudenza CGUE sulla nozione di retribuzione feriale.
art. 7 Dir. 2003/88/CE
È la norma centrale: la retribuzione delle ferie deve essere tale da non dissuadere il lavoratore dal fruirne e deve essere sostanzialmente assimilata alla retribuzione ordinaria per le componenti collegate alle mansioni e allo status del lavoratore.
art. 267 TFUE
La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata implicitamente disattesa perché la Corte ha ritenuto la questione già chiarita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e dalla giurisprudenza di legittimità.
Invocato per lamentare difetto di prova dell'effetto dissuasivo; la censura è stata reputata infondata perché contrastante con il principio già affermato in giurisprudenza sulla struttura della retribuzione feriale.
artt. 1 e 10 CCNL 12.03.1980
Richiamati dalla ricorrente per escludere l'inclusione delle indennità nella retribuzione feriale; la Corte li considera interpretati correttamente dai giudici di merito alla luce della disciplina legale e unionale.
artt. 3 e 5 CCNL 27.11.2000
Norme collettive invocate per limitare la base di computo della retribuzione feriale; la Corte conferma la soluzione di merito che ne ha escluso un'interpretazione riduttiva incompatibile con la tutela effettiva delle ferie.
Criterio ermeneutico dei contratti richiamato nel secondo motivo; la Corte non ravvisa errori interpretativi nella lettura degli accordi collettivi effettuata dai giudici di merito.
Altro criterio ermeneutico invocato; la Corte conferma che la lettura sistematica degli accordi collettivi non esclude l'inclusione delle indennità nella retribuzione feriale.
Usato per la definizione accelerata del ricorso; la Corte decide in conformità alla proposta di manifesta infondatezza.
Norma sul procedimento in camera di consiglio seguito nel caso.
Richiamato per rinviare ai precedenti conformi già resi su ricorsi analoghi.
Applicato perché la decisione è stata resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.; la Corte ha condannato la ricorrente a somme in favore della controparte e della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La retribuzione dovuta durante le ferie annuali deve essere sostanzialmente equivalente alla retribuzione ordinaria percepita nei periodi di lavoro, comprensiva delle voci strettamente collegate alle mansioni e allo status professionale del lavoratore.
- Sono incompatibili con la disciplina delle ferie retribuite assetti retributivi che, riducendo sensibilmente il trattamento economico durante il riposo annuale, possano dissuadere il lavoratore dall'esercizio del diritto alle ferie.
- Quando la giurisprudenza della Corte di giustizia e quella di legittimità abbiano già chiarito il significato della norma unionale rilevante, non è necessario un nuovo rinvio pregiudiziale se la questione risulta già risolta in modo univoco.
- La censura che pretenda di limitare la tutela alle sole ferie minime retribuite deve confrontarsi con la funzione effettiva del diritto alle ferie e con la regola di non dissuasività del trattamento economico.
- L'interpretazione delle clausole collettive in materia di retribuzione feriale deve essere letta in modo sistematico e conforme alla disciplina legale e unionale, senza introdurre esclusioni che ne svuotino la tutela effettiva.
- La violazione di legge non può essere ravvisata quando la decisione di merito sia coerente con un orientamento di legittimità consolidato e con la finalità di garantire uniformità, prevedibilità e stabilità nell'interpretazione delle regole giuridiche.
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