Cassazione Civile, Ordinanza n. 20996/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Le società agivano per l'accertamento negativo di crediti contributivi fondati su verbali ispettivi INPS, contestando la propria responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 per omesso versamento dei contributi da parte della cooperativa subappaltatrice impiegata negli appalti. In appello la domanda era stata respinta e la Corte territoriale aveva escluso il litisconsorzio necessario con la subappaltatrice, ritenendo provata la pretesa contributiva mediante e-mens, documentazione acquisita dagli ispettori e presenza dei lavoratori nei locali aziendali. Nel ricorso per cassazione le società deducevano: 1) falsa applicazione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, come modificato, e dell'art. 92 c.p.c., sostenendo che per accertare la solidarietà fosse necessaria la partecipazione di appaltatori/subappaltatori e la previa escussione infruttuosa degli stessi; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 87 disp. att. c.p.c., perché basata su documenti asseritamente inutilizzabili in quanto acquisiti in violazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il primo motivo difettava di specificità perché la sentenza impugnata non ricostruiva compiutamente la fattispecie concreta, in particolare il periodo di esecuzione degli appalti, e il ricorso non colmava tale lacuna con allegazioni puntuali; la questione del litisconsorzio era quindi genericamente devoluta e non decisiva. Quanto al secondo motivo, la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specifica indicazione e allegazione dei documenti e degli atti processuali rilevanti, in violazione degli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c.; la possibilità per la Cassazione di esaminare direttamente il fatto processuale non esonera dal rispetto degli oneri di specificità e procedibilità. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte non entra nel merito della disciplina dopo le modifiche del 2012, ma richiama il proprio orientamento secondo cui, nel testo anteriore alle modifiche, la norma non comportava litisconsorzio necessario tra committente e appaltatore/subappaltatore.
Richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
Richiamato nel secondo motivo per contestare l'utilizzabilità di documenti acquisiti in violazione del contraddittorio, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per mancanza di puntuali riferimenti.
Norma processuale che delimita i motivi di ricorso invocati: falsa applicazione di legge e nullità della sentenza.
L'onere di specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti si applica anche ai vizi processuali dedotti in cassazione.
La mancata produzione o specificazione degli atti/documenti rilevanti comporta inammissibilità della censura.
Richiamato per il rito camerale in Cassazione.
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura è inammissibile quando, specie in presenza di una sentenza che non descriva compiutamente la fattispecie concreta, il ricorrente non integri la motivazione con allegazioni puntuali e specifiche idonee a rendere decisivo il vizio dedotto.
- La deduzione di un vizio processuale o di un error in procedendo non esonera il ricorrente dagli oneri di specificazione e di indicazione degli atti e documenti imposti dagli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c.; il potere di esame diretto degli atti da parte della Cassazione opera solo entro tali limiti.
- In tema di responsabilità solidale del committente per omissioni contributive dell'appaltatore/subappaltatore, la questione del litisconsorzio necessario va valutata alla luce del testo della norma applicabile ratione temporis e della concreta ricostruzione fattuale del rapporto, non potendo essere utilmente devoluta in modo generico.
- Quando la censura di mancata integrazione del contraddittorio o di inutilizzabilità di documenti si fonda su atti del processo, è necessario indicare con precisione quali documenti o quali atti sarebbero viziati e in quale fase ciò sarebbe avvenuto.
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