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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31967/2025 del 25/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma indirettamente la correttezza dell'ordinanza impugnata e della qualificazione ostativa della condanna ai fini dell'esecuzione penale.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto avverso l'ordinanza del 15 aprile 2025 della Corte di assise di appello di Caltanissetta, emessa in relazione a un ordine di carcerazione del 11 aprile 2025 per una pena residua di un anno, undici mesi e sette giorni di reclusione. L'interessato lamentava, con due doglianze correlate, asserite carenze motivazionali del provvedimento e chiedeva in sostanza una rivalutazione nel merito della propria posizione esecutiva, sostenendo che non ricorressero le condizioni ostative richiamate dalla disciplina dell'art. 4-bis ord. pen. e dell'art. 656, comma 9, c.p.p. La Corte di cassazione rileva però che le censure erano riproduttive di questioni già esaminate e respinte dal giudice dell'esecuzione con motivazione ritenuta corretta, e che il ricorso si poneva in contrasto con le emergenze processuali, dalle quali risultava che la condanna per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di uno dei reati ostativi è sufficiente a rendere ostativa l'esecuzione, anche se non vi sia stata condanna per il reato-fine.

Norme richiamate

  • art. 416 c.p.

    La condanna per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati indicati dalla norma ostativa rileva come causa impeditiva ai benefici o alle modalità esecutive favorevoli.

  • art. 656, comma 9, c.p.p.

    La disciplina dell'esecuzione della pena deve coordinarsi con le preclusioni derivanti dalla presenza di reati ostativi.

  • art. 4-bis l. 26 luglio 1975, n. 354

    Le condanne per associazione finalizzata alla commissione di reati ostativi sono ostative a prescindere dalla mancata condanna per il reato-fine.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro provvedimenti esecutivi, è inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
  • Ai fini delle preclusioni di cui all'art. 4-bis ord. pen., la condanna per associazione finalizzata alla commissione di uno dei reati ostativi è sufficiente a determinare l'effetto ostativo, anche se non risulti una condanna separata per il reato-fine.
  • Una prospettazione difensiva che contrasti con le emergenze processuali richiamate nel provvedimento impugnato non può fondare un valido motivo di ricorso in cassazione quando non sia assistita da critica specifica e puntuale della ratio decidendi.
  • In sede esecutiva, l'ordinanza che applichi correttamente la disciplina delle preclusioni ostative non è censurabile con una richiesta di mero riesame del merito della posizione del condannato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleReati fallimentari
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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