Cassazione Penale, Ordinanza n. 31967/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma indirettamente la correttezza dell'ordinanza impugnata e della qualificazione ostativa della condanna ai fini dell'esecuzione penale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso l'ordinanza del 15 aprile 2025 della Corte di assise di appello di Caltanissetta, emessa in relazione a un ordine di carcerazione del 11 aprile 2025 per una pena residua di un anno, undici mesi e sette giorni di reclusione. L'interessato lamentava, con due doglianze correlate, asserite carenze motivazionali del provvedimento e chiedeva in sostanza una rivalutazione nel merito della propria posizione esecutiva, sostenendo che non ricorressero le condizioni ostative richiamate dalla disciplina dell'art. 4-bis ord. pen. e dell'art. 656, comma 9, c.p.p. La Corte di cassazione rileva però che le censure erano riproduttive di questioni già esaminate e respinte dal giudice dell'esecuzione con motivazione ritenuta corretta, e che il ricorso si poneva in contrasto con le emergenze processuali, dalle quali risultava che la condanna per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di uno dei reati ostativi è sufficiente a rendere ostativa l'esecuzione, anche se non vi sia stata condanna per il reato-fine.
Norme richiamate
La condanna per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati indicati dalla norma ostativa rileva come causa impeditiva ai benefici o alle modalità esecutive favorevoli.
La disciplina dell'esecuzione della pena deve coordinarsi con le preclusioni derivanti dalla presenza di reati ostativi.
art. 4-bis l. 26 luglio 1975, n. 354
Le condanne per associazione finalizzata alla commissione di reati ostativi sono ostative a prescindere dalla mancata condanna per il reato-fine.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro provvedimenti esecutivi, è inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- Ai fini delle preclusioni di cui all'art. 4-bis ord. pen., la condanna per associazione finalizzata alla commissione di uno dei reati ostativi è sufficiente a determinare l'effetto ostativo, anche se non risulti una condanna separata per il reato-fine.
- Una prospettazione difensiva che contrasti con le emergenze processuali richiamate nel provvedimento impugnato non può fondare un valido motivo di ricorso in cassazione quando non sia assistita da critica specifica e puntuale della ratio decidendi.
- In sede esecutiva, l'ordinanza che applichi correttamente la disciplina delle preclusioni ostative non è censurabile con una richiesta di mero riesame del merito della posizione del condannato.
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