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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24350/2022 del 05/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di tre lavoratori volta a ottenere il superiore inquadramento contrattuale al 5° livello del CCNL Terziario, con conseguenti differenze retributive, per l’intero periodo di lavoro prestato alle dipendenze della società. La Corte d’appello aveva accolto in parte la domanda, ritenendo che le mansioni concretamente svolte corrispondessero al profilo professionale di "addetto all’insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi" e che tali mansioni richiedessero capacità tecnico-pratiche superiori a quelle previste per il 6° livello assegnato dall’azienda. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando in modo cumulativo violazione e falsa applicazione di numerose norme processuali e sostanziali, nonché del CCNL, contestando il riconoscimento del superiore inquadramento. In sostanza ha censurato la decisione di merito sia sotto il profilo della ricostruzione dei fatti e delle mansioni, sia sotto il profilo dell’interpretazione delle norme e della disciplina contrattuale collettiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse formulato in modo promiscuo, cumulando censure eterogenee riferite a vizi diversi, senza permettere di identificare con precisione il devolutum e i singoli errores denunciati. Ha inoltre osservato che, dietro la formale denuncia di violazioni di legge, le doglianze miravano in realtà a rimettere in discussione gli apprezzamenti di merito compiuti dalla Corte d’appello sulla concreta natura delle mansioni e sul livello di professionalità richiesto, attività non sindacabile in sede di legittimità. La società è stata condannata alle spese e, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non entra nel merito della dedotta violazione perché il motivo è inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte rileva che la doglianza, nel complesso, è eterogenea e inammissibile.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 436 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme sull’interpretazione contrattuale asseritamente violate.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme sull’interpretazione contrattuale asseritamente violate.

  • art. 1365 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme sull’interpretazione contrattuale asseritamente violate.

  • art. 2103 c.c.

    La Corte d’appello lo ha richiamato per riconoscere il superiore inquadramento dopo sei mesi di assegnazione alle mansioni; la Cassazione non ne esamina il merito per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul riparto dell’onere probatorio; la Corte osserva che la censura è inserita in un motivo promiscuo e non specifico.

  • art. 100 CCNL del Terziario

    Richiamato dalla ricorrente quale clausola collettiva asseritamente violata; la Cassazione non affronta il merito dell’interpretazione del CCNL.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La Corte ribadisce che i vizi di legittimità devono essere specificamente ricondotti alla previsione normativa corretta e non cumulati in modo indistinto.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Norma procedurale relativa alla proposta del relatore e alla trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamata come norma modificativa dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è consentito cumulare in un unico motivo censure eterogenee di natura processuale, sostanziale e interpretativa senza distinguere chiaramente il vizio dedotto e la norma che si assume violata; altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • La c.d. duplice specificità del ricorso per cassazione impone che la censura sia sussunta in modo chiaro in uno dei vizi tipizzati dall’art. 360 c.p.c., così da consentire alla Corte di identificare con precisione il devolutum.
  • Non sono sindacabili in cassazione gli apprezzamenti di merito che consistono nella valutazione concreta delle mansioni svolte e del livello di professionalità richiesto, quando la censura miri in sostanza a una nuova valutazione del fatto.
  • La denuncia formale di errores in iudicando o in procedendo non è sufficiente se, nella sostanza, il motivo mira a rimettere in discussione accertamenti fattuali riservati al giudice di merito.
  • I requisiti formali del ricorso per cassazione sono legittimi e funzionali alla funzione nomofilattica della Corte e non contrastano con il diritto di accesso al giudice di legittimità, purché siano ragionevoli e coerenti con la natura del giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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