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Sentenza

Sentenza n. 205/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento, previa adozione delle più opportune misure cautelari, - dell’ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del 29 aprile 2024, con la quale il Sindaco del Comune di San Benedetto dei Marsi ha vietato “su tutto il territorio qualsivoglia aumento dei limiti dei campi elettromagnetici ad oggi vigenti pari a 6 V/m”, aggiungendo “che nessuna ragione tecnica, tecnologica o economica potrà giustificare un aumento di tale limite con rischio alla salute per la popolazione”; - della comunicazione del 4 giugno 2024, con la quale il Comune di San Benedetto dei Marsi, in relazione alla SCIA presentata il 23 maggio 2024 da Zefiro Net ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 259/2003 per l’adeguamento tecnologico dell’impianto di telefonia già esistente in San Benedetto dei Marsi, Via Valeria snc, individuato al NCT al foglio 24 particella 10, ha chiesto alla società di prendere visione dell’ordinanza sindacale; - di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ancorché non noto per l’accertamento: - del perfezionamento della SCIA presentata il 23 maggio 2024 da Zefiro Net ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 259/2003.

Giustizia amministrativa202400249

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente che vietava su tutto il territorio comunale l'aumento dei limiti dei campi elettromagnetici oltre 6 V/m, nonché la comunicazione del SUAP relativa alla SCIA per l'adeguamento tecnologico di un impianto radio base

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 1 del 29 aprile 2024, con la quale era stato vietato qualsiasi aumento del limite dei campi elettromagnetici vigente nel territorio comunale, nonché la comunicazione del SUAP del 4 giugno 2024, che aveva invitato la società a prendere visione dell'ordinanza in relazione alla SCIA presentata il 23 maggio 2024 ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 259/2003 per l'adeguamento tecnologico di un impianto radio base già esistente. È stato inoltre chiesto l'accertamento del perfezionamento della SCIA. Nel corso del giudizio il Comune ha revocato l'ordinanza il 26 febbraio 2026 e la ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, chiedendo tuttavia la liquidazione delle spese in proprio favore. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità originaria del ricorso per carenza di interesse, sostenendo che gli atti impugnati non avessero efficacia lesiva concreta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché la revoca dell'ordinanza impugnata aveva determinato il pieno soddisfacimento dell'interesse della ricorrente. Ai fini della regolazione delle spese, il Collegio ha però esaminato preliminarmente l'eccezione di inammissibilità originaria. Ha ritenuto che, dopo il parere favorevole dell'ARTA del 17 giugno 2024 e il conseguente consolidamento della SCIA, fossero preclusi i provvedimenti inibitori previsti dall'art. 19 l. n. 241/1990. Alla data di notificazione del ricorso, l'operatore disponeva quindi del titolo per eseguire l'adeguamento dell'impianto. La mera comunicazione del SUAP, contenente l'invito a prendere visione dell'ordinanza generale, non aveva inciso sull'efficacia della SCIA, poiché sarebbe stato necessario un distinto atto di ritiro in autotutela, avente contenuto particolare e concreto, applicativo dell'ordinanza. L'atto impugnato era pertanto originariamente privo di efficacia lesiva e il ricorso era inammissibile per carenza di interesse. Per tale ragione, in accoglimento della richiesta del Comune, le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 45 d.lgs. 259/2003

    dopo l'espressione del parere favorevole da parte dell'ARTA e la conseguente preclusione dell'adozione di provvedimenti inibitori ex art. 19 l. n. 241/1990, l'efficacia della SCIA presentata dalla ricorrente si è consolidata

    Il parere favorevole dell'autorità ambientale competente, nell'ambito del procedimento previsto per gli impianti di telecomunicazione, determina il consolidamento dell'efficacia della SCIA e preclude l'adozione dei provvedimenti inibitori previsti dall'art. 19 l. n. 241/1990.

  • art. 19 l. 241/1990

    conseguente preclusione dell’adozione di provvedimenti inibitori

    Una volta consolidata la SCIA, l'amministrazione non può incidere sulla relativa efficacia mediante un mero richiamo a un atto generale, ma deve adottare un provvedimento di ritiro in autotutela avente contenuto concreto e specifico.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, il provvedimento impugnato viene revocato e l'interesse della parte ricorrente risulta integralmente soddisfatto.

  • art. 10 l. 214/2023

    La disposizione è richiamata quale fonte dell'aumento del valore dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici da 6 V/m a 15 V/m, rispetto al quale la SCIA dichiarava la conformità dell'intervento.

  • l. 36/2001

    È richiamata quale disciplina dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, insieme al d.p.c.m. 8 luglio 2003.

  • d.p.c.m. 8 luglio 2003

    È richiamato quale atto normativo di disciplina dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici.

Massime di principio

  • Dopo il parere favorevole dell'autorità competente previsto dall'art. 45 del d.lgs. n. 259/2003, la SCIA per l'adeguamento di un impianto di telecomunicazioni si consolida e non può essere resa inefficace mediante un mero richiamo a un'ordinanza generale o mediante una comunicazione priva di contenuto provvedimentale concreto.
  • La mera comunicazione con cui il SUAP invita il titolare di una SCIA a prendere visione di un'ordinanza generale non ha efficacia lesiva nei confronti del titolo abilitativo; per incidere sulla SCIA è necessario un distinto atto di ritiro in autotutela, specificamente riferito all'intervento concreto.
  • La cessazione della materia del contendere conseguente alla revoca dell'atto impugnato non impedisce al giudice di esaminare, ai fini della regolazione delle spese, se il ricorso fosse originariamente ammissibile e assistito da un interesse concreto e attuale.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioSCIA e liberalizzazioniEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneAutotutela decisoriaLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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