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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19073/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal mancato riconoscimento, a un dipendente di azienda sanitaria pubblica, di più progressioni economiche orizzontali e delle conseguenti differenze retributive. Il lavoratore sosteneva che la graduatoria aziendale per l’attribuzione delle fasce fosse illegittima perché costruita unicamente sul criterio dell’anzianità di servizio, in contrasto con il contratto collettivo nazionale del comparto sanità, che richiedeva invece una valutazione selettiva fondata su più parametri (risultati, prestazioni, impegno, qualità, iniziativa). Deduceva inoltre una disparità di trattamento rispetto ad altri dipendenti, anche a seguito della fusione tra le aziende sanitarie. La Corte d’appello aveva però riformato la decisione di primo grado, ritenendo che la questione dell’illegittimità del criterio fosse stata introdotta d’ufficio dal giudice e che non vi fosse spazio per rilevare la nullità del contratto integrativo aziendale. Nel ricorso per cassazione il lavoratore articolava otto motivi: omesso esame della contestazione dei criteri di graduatoria; violazione delle norme sul contratto collettivo integrativo nel pubblico impiego; violazione del principio di parità di trattamento; falsa applicazione dell’art. 35 CCNL; ulteriori omessi esami su graduatorie, copertura finanziaria, reale origine di alcune progressioni già riconosciute e rilevanza di una successiva delibera aziendale. La Cassazione ha ritenuto fondati il secondo e il quarto motivo, assorbendo gli altri, affermando che il giudice può rilevare d’ufficio la nullità della clausola del contratto integrativo aziendale contrastante con il CCNL, purché la questione emerga dagli atti e il contraddittorio sia garantito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente ai motivi secondo e quarto, ritenendo erronea la decisione d’appello nella parte in cui aveva escluso la rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto integrativo aziendale e aveva negato che il criterio dell’anzianità di servizio, unico parametro utilizzato, fosse in contrasto con l’art. 35 del CCNL comparto sanità e con l’art. 40, comma 3-quinquies, d.lgs. 165/2001. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio a diversa Corte d’appello per nuovo esame della controversia e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 35 CCNL Comparto Sanità

    criteri per la progressione economica orizzontale

    la progressione economica deve essere fondata su criteri selettivi che valorizzino risultati, prestazioni, impegno, qualità e arricchimento professionale, non potendo essere ridotta al solo criterio dell’anzianità di servizio

  • art. 40, comma 3-bis, d.lgs. n. 165/2001

    la contrattazione collettiva integrativa delle pubbliche amministrazioni deve svolgersi nel rispetto dei vincoli di bilancio e dei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale

  • art. 40, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 165/2001

    le clausole del contratto integrativo in contrasto con i vincoli e limiti della contrattazione nazionale o con la legge sono nulle e non applicabili

  • art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    le amministrazioni pubbliche devono garantire ai dipendenti parità di trattamento contrattuale e trattamenti non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi

  • art. 1421 c.c.

    il giudice può rilevare d’ufficio la nullità del contratto, purché la nullità emerga dagli atti e sia rispettato il contraddittorio

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato come parametro del principio della domanda e dei limiti dell’iniziativa del giudice

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazione di legge

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    norma invocata per denunciare omesso esame di fatti decisivi

  • art. 63, comma 3, d.lgs. n. 165/2001

    le controversie sull’efficacia di clausole di contratto integrativo nel pubblico impiego privatizzato appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario

  • art. 7, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato come limite al contenuto della contrattazione integrativa

  • art. 41, comma 3, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato nel quadro dei limiti della contrattazione nazionale

  • art. 45, comma 3-bis, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato come base per l’individuazione delle risorse e dei limiti finanziari della contrattazione integrativa

  • artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c.

    le clausole nulle del contratto integrativo sono sostituite di diritto dalle norme imperative o dalle previsioni compatibili

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, il contratto collettivo integrativo è un atto negoziale privatistico e, come tale, è soggetto alla disciplina comune della nullità contrattuale.
  • La clausola di un contratto integrativo aziendale che si ponga in contrasto con i vincoli e i criteri dettati dal contratto collettivo nazionale è nulla e non può essere applicata, con sostituzione automatica delle clausole incompatibili nei limiti previsti dalla legge.
  • Il giudice può rilevare d’ufficio la nullità di una clausola contrattuale anche se non specificamente dedotta dalla parte, purché la relativa causa di nullità emerga dagli atti ritualmente introdotti e sia rispettato il contraddittorio.
  • La domanda volta a contestare la nullità dell’esclusione da una procedura di progressione economica può essere qualificata in termini di nullità del criterio selettivo impiegato, se il petitum sostanziale investe l’illegittimità del meccanismo applicato dall’amministrazione.
  • Nelle progressioni economiche orizzontali del pubblico impiego, il solo parametro dell’anzianità di servizio non è sufficiente quando la contrattazione nazionale impone una valutazione selettiva di merito e professionalità.
  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice di rilevare la nullità della regola contrattuale applicata, quando ciò costituisca il corretto inquadramento giuridico della domanda e la questione risulti dagli atti di causa.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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