Cassazione Civile, Ordinanza n. 27597/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (garante)
La controversia
Nel 1996 la resistente aveva prestato garanzia personale per le obbligazioni di una società verso una banca, con clausola di pagamento a semplice richiesta scritta e facoltà di recesso. La garanzia lasciava tuttavia coperti i debiti già in essere quando la banca avesse ricevuto il recesso, nonché quelli successivi dipendenti da rapporti già esistenti a quella data. La garante comunicò il recesso con raccomandata del 17 giugno 2006, ricevuta dalla banca il 21 giugno. Dopo il fallimento della debitrice, la banca ottenne nel 2014 un decreto ingiuntivo per euro 81.430,79, oltre accessori, riferito ai saldi passivi di un conto corrente e di un rapporto di anticipo su fatture, confluiti in un conto tecnico. In opposizione, la garante contestò, tra l’altro, l’operatività temporale della garanzia, la prova e la quantificazione del credito, l’estinzione del debito per realizzo delle garanzie e versamenti, nonché l’applicazione di interessi anatocistici e usurari. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1291/2019, rigettò l’opposizione, qualificando la garanzia come autonoma e ritenendo inopponibili le eccezioni. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5480/2024 del 28 agosto 2024, accolse l’appello, revocò il decreto e rigettò le domande della banca: ritenne provata la ricezione del recesso e non provato che i crediti azionati fossero sorti prima del recesso o dipendessero da rapporti già esistenti a quella data. La cessionaria del credito ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione del giudicato interno sulla qualificazione della garanzia come contratto autonomo; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per la ricostruzione del giroconto tra il conto corrente e il conto tecnico; 3) violazione dell’art. 101 c.p.c. per asserita decisione a sorpresa sull’effetto del giroconto; 4) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per la ritenuta mancata prova della preesistenza del rapporto di anticipo su fatture al momento del recesso.
La decisione
La Cassazione ha rigettato tutti e quattro i motivi. Il primo è infondato: la qualificazione giuridica non era coperta da giudicato interno, perché la statuizione del Tribunale fondata su tale qualificazione era stata impugnata; inoltre, l’esito d’appello si fondava sull’eccezione relativa all’estensione temporale della garanzia, opponibile anche dal garante autonomo in quanto attinente al rapporto di garanzia. Il secondo è infondato: la Corte d’appello non ha invertito l’onere della prova né applicato la non contestazione a una valutazione giuridica, ma ha ritenuto non provata dalla banca la riconducibilità del credito al periodo coperto dalla garanzia; la censura sulla direzione e funzione del giroconto sollecitava una diversa lettura delle prove, riservata al giudice di merito. Il terzo è infondato: la natura e gli effetti dei movimenti tra i conti erano già compresi nel tema di causa, sicché la valutazione dell’estratto conto prodotto dalla banca non costituiva questione nuova rilevata d’ufficio; l’art. 101, secondo comma, c.p.c. non impone di anticipare alle parti la valutazione delle prove acquisite. Il quarto è infondato: la banca non aveva specificamente allegato la data di apertura o stipulazione del rapporto di anticipo, sicché la mancata contestazione della garante non poteva rendere pacifica la preesistenza del rapporto; spettava alla banca provarla, anche mediante il contratto non prodotto. La ricorrente è stata condannata a rifondere alla controricorrente le spese di legittimità, liquidate in euro 10.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto. Nulla è stato disposto nei confronti della banca intimata, rimasta inattiva.
Norme richiamate
Il giudicato interno, inoltre, si forma soltanto sui capi della sentenza non impugnati (art. 329, secondo comma, c.p.c.), e non sulle premesse logico-giuridiche di un capo che sia stato oggetto di impugnazione.
La qualificazione giuridica posta a fondamento di una statuizione impugnata non passa autonomamente in giudicato come premessa logico-giuridica del capo.
art. 329, secondo comma, c.p.c.
Il giudicato interno, inoltre, si forma soltanto sui capi della sentenza non impugnati (art. 329, secondo comma, c.p.c.), e non sulle premesse logico-giuridiche di un capo che sia stato oggetto di impugnazione.
Il giudicato interno riguarda i capi non impugnati e non si estende alle premesse logico-giuridiche di un capo investito dall’impugnazione.
La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile soltanto quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata per le regole di scomposizione della fattispecie in fatti costitutivi ed eccezioni, e non quando, all’esito della valutazione del materiale istruttorio, sia pervenuto a una ricostruzione del fatto non condivisa dalla parte.
La violazione della regola sull’onere probatorio ricorre se il giudice ne attribuisce il carico alla parte sbagliata, non se la parte contesta la ricostruzione delle prove operata dal giudice.
Il principio di non contestazione, a sua volta, opera sui fatti storici specificamente allegati, e non sulla valutazione della loro efficacia giuridica, che resta affidata al giudice.
La non contestazione riguarda fatti storici specificamente allegati e non vincola il giudice nella valutazione della loro rilevanza giuridica.
art. 101, secondo comma, c.p.c.
L’art. 101, secondo comma, c.p.c. impone al giudice di sottoporre al contraddittorio le questioni, di fatto o miste, rilevate d’ufficio e idonee a fondare la decisione, che siano estranee al tema di causa come delineato dalle allegazioni delle parti; tale omissione determina la nullità della sentenza quando abbia privato la parte di attività difensive che avrebbe potuto svolgere. La norma non impone, invece, al giudice di anticipare alle parti la valutazione delle prove già acquisite.
Il contraddittorio preventivo è necessario per questioni rilevate d’ufficio estranee al tema di causa e potenzialmente decisive; non è necessario per comunicare in anticipo la valutazione di prove già acquisite.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La censura, benché rubricata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., denuncia un error in procedendo e va esaminata nel paradigma del n. 4 della medesima disposizione, emergendo con chiarezza dal suo contenuto il vizio dedotto (cfr. Sez. Un. 24 luglio 2013 n. 17931).
La censura va qualificata secondo il vizio processuale effettivamente dedotto nel suo contenuto, anche se la parte ha indicato un diverso paradigma di impugnazione.
art. 4 del contratto di garanzia
Corretta, pertanto, la Corte territoriale ha posto a carico della banca la prova che il credito derivante dal rapporto di anticipo fosse riconducibile a un rapporto già esistente al momento del recesso, ai sensi dell’art. 4 del contratto di garanzia, e ha tratto le conseguenze della mancata produzione del contratto che regolava quel rapporto.
Quando la garanzia mantiene coperti i crediti successivi dipendenti da rapporti già esistenti al recesso, il creditore deve provare la preesistenza del rapporto da cui il credito deriva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis del citato decreto, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis del citato decreto, se dovuto.
L’importo aggiuntivo del contributo unificato è pari a quello previsto per il ricorso, nei limiti in cui il versamento sia dovuto.
Massime di principio
- Il giudicato interno si forma sui capi non impugnati, non sulle premesse logico-giuridiche di un capo che sia stato investito dall’impugnazione.
- Anche il garante autonomo può opporre le eccezioni relative al contenuto e all’estensione temporale dell’obbligazione di garanzia, perché attengono al rapporto di garanzia e non al rapporto principale; restano precluse, salvo l’exceptio doli, le eccezioni relative al rapporto garantito.
- La violazione dell’onere della prova sussiste quando il giudice ne attribuisce il carico alla parte diversa da quella gravata secondo la struttura della fattispecie; non ricorre per il solo fatto che la parte dissenta dalla ricostruzione probatoria del giudice.
- La non contestazione può operare solo rispetto a fatti storici specificamente allegati dalla parte onerata della prova; in mancanza di allegazione specifica, il fatto resta soggetto alla regola ordinaria dell’onere probatorio.
- Il giudice deve sottoporre al contraddittorio le questioni di fatto o miste rilevate d’ufficio, decisive ed estranee al tema delineato dalle allegazioni; non deve invece anticipare alle parti la valutazione delle prove già acquisite.
- Se una garanzia mantiene la copertura per obbligazioni successive al recesso dipendenti da rapporti già esistenti, il creditore che agisce contro il garante receduto deve provare la preesistenza del rapporto da cui deriva il credito.
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