Cassazione Civile, Ordinanza n. 18349/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia riguarda l’ammissione al passivo di un credito di lavoro vantato da un dirigente cessato dal rapporto dopo la messa in amministrazione straordinaria della società datrice. Il Tribunale aveva riconosciuto il credito per indennità supplementare aggiuntiva prevista dall’Accordo interconfederale del 27 aprile 1995, oltre al TFR, ma lo aveva quantificato al netto e lo aveva ammesso con privilegio, negando la prededuzione. La procedura ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che l’indennità non spettasse: perché la vicenda della compagnia era disciplinata da una normativa speciale distinta dall’amministrazione straordinaria, perché il licenziamento era motivato dalla chiusura dell’azienda e non dalla procedura, e perché mancava la prova dello stato di disoccupazione del dirigente, anche in considerazione della riassunzione nell’impresa subentrante. Il dirigente ha proposto a sua volta ricorso censurando la quantificazione del credito al netto anziché al lordo e la mancata collocazione in prededuzione.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi. Ha dichiarato inammissibile il ricorso della procedura concorsuale, ritenendo corretta l’applicazione dell’orientamento consolidato secondo cui l’indennità supplementare spetta quando il recesso sia obiettivamente causato da ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale, senza che sia necessario provare l’effettiva disoccupazione del dirigente o la mancata riassunzione, essendo tali profili fatti impeditivi da allegare e provare a carico della procedura. Ha invece accolto entrambi i motivi del ricorso del dirigente: il credito va accertato e liquidato al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, che saranno operate al momento del pagamento, e l’indennità supplementare maturata dopo l’ammissione alla procedura deve essere ammessa in prededuzione perché funzionale alla continuazione dell’attività d’impresa. Il decreto del Tribunale è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
è stata disposta la riunione delle impugnazioni autonome proposte avverso il medesimo provvedimento
il ricorso della procedura è stato dichiarato inammissibile perché contrastante con un orientamento di legittimità consolidato
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma invocata nei motivi di ricorso per dedurre violazioni di legge
richiamato dal dirigente ai fini della disciplina dell’indennità supplementare collegata alla cessazione del rapporto
art. 96 l.f.
richiamato dal dirigente nel primo motivo, nel contesto dell’ammissione al passivo e della quantificazione del credito
art. 110 l.f.
richiamato dal dirigente nel primo motivo, nel contesto dell’ammissione al passivo e della quantificazione del credito
l’indennità supplementare è stata qualificata come credito da ammettere in prededuzione per la funzionalità alla prosecuzione dell’impresa
art. 111-bis l.f.
richiamato nel motivo sul trattamento concorsuale del credito
il Tribunale aveva riconosciuto il privilegio del credito di lavoro
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente soccombente
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità
la disciplina dell’amministrazione straordinaria è richiamata come applicabile alla vicenda
richiamato come fonte della disciplina speciale e delle modifiche alla procedura di amministrazione straordinaria
richiamata come legge di conversione del d.l. 347/2003
richiamato come modifica della disciplina speciale della crisi della compagnia aerea
richiamata come legge di conversione del d.l. 134/2008
L. n. 218 del 1952, art. 19
richiamato per affermare che le ritenute previdenziali a carico del lavoratore possono essere operate solo in caso di tempestivo pagamento del contributo
Accordo interconfederale del 27 aprile 1995
l’indennità supplementare spetta in caso di licenziamento obiettivamente causato da crisi, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale, senza necessità di provare lo stato di disoccupazione
Massime di principio
- L’indennità supplementare prevista per i dirigenti nelle ipotesi di crisi aziendale spetta quando il recesso sia causalmente riconducibile, in concreto, a ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi dell’impresa, a prescindere dalla motivazione formale del licenziamento.
- Ai fini del riconoscimento dell’indennità supplementare, il dirigente deve provare la cessazione del rapporto in un contesto di crisi aziendale; non è invece tenuto a dimostrare di essere rimasto disoccupato o di non essere stato riassunto, poiché tali circostanze integrano fatti impeditivi da allegare e provare dalla procedura o dal datore.
- Il credito del lavoratore deve essere accertato e liquidato al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali gravanti sul lavoratore; le trattenute sono operate dal sostituto d’imposta al momento del pagamento.
- L’indennità supplementare maturata dopo l’apertura dell’amministrazione straordinaria, ove funzionale alla prosecuzione dell’attività d’impresa, va ammessa in prededuzione nel passivo della procedura.
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