Sentenza n. 1299/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del valore annuo di 500 euro per gli anni di servizio a tempo determinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l’attuazione della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, riferita agli anni scolastici nei quali aveva prestato servizio a tempo determinato, per l’importo complessivo di 2.500 euro. Dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il Ministero non aveva provveduto all’erogazione della Carta. La ricorrente ha quindi chiesto l’attivazione della Carta con accredito dell’importo dovuto e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Nel corso del giudizio, il Ministero ha provveduto tardivamente al rilascio della Carta; la ricorrente ha pertanto chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna del Ministero alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la pretesa sostanziale era stata integralmente soddisfatta mediante il rilascio della Carta elettronica da parte del Ministero. Ai fini delle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ravvisando l’originaria fondatezza della domanda, comprovata dalla spettanza delle somme e dall’adempimento tardivo dell’Amministrazione. Tuttavia, ha ritenuto che l’adempimento spontaneo, seppure tardivo, costituisse comportamento conciliativo idoneo a giustificare la compensazione parziale delle spese. Le spese, liquidate complessivamente in 800 euro, sono state compensate per metà e poste per la restante metà, pari a 400 euro, a carico del Ministero, con restituzione del contributo unificato, spese generali e accessori di legge. Il contributo unificato è stato posto a carico del Ministero quale parte soccombente, nonostante la compensazione parziale delle spese.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di agire in ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
Impone di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale dedotta sia stata integralmente soddisfatta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Consente la regolazione delle spese del giudizio secondo i criteri applicabili e, ricorrendone i presupposti, la loro compensazione.
Consente al giudice di compensare, anche parzialmente, le spese in presenza di ragioni giustificative.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il contributo unificato resta a carico della parte soccombente anche quando le spese processuali siano compensate, non potendo il giudice disporne la compensazione né modificarne l’importo.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore annuo di 500 euro.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato soddisfacendo la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- L’adempimento tardivo dell’amministrazione, intervenuto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, non impedisce la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ma può rilevare ai fini della soccombenza virtuale e della regolazione delle spese.
- La soccombenza virtuale consente di porre le spese a carico dell’amministrazione quando l’adempimento tardivo dimostri l’originaria fondatezza della pretesa; tuttavia, l’adempimento spontaneo e conciliativo può giustificare la compensazione parziale delle spese.
- Il contributo unificato grava ex lege sulla parte soccombente anche in caso di compensazione, totale o parziale, delle spese processuali e non può essere compensato o rideterminato dal giudice.
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