Cassazione Civile, Ordinanza n. 09150/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto del ricorso avverso un'intimazione di pagamento. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 32 d.lgs. n. 546/1992, 18 d.P.R. n. 445/2000 e 357 c.p., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto provata la notifica della cartella prodromica in data 28 febbraio 2005. Secondo la ricorrente, la matrice di notifica prodotta non dimostrava una notifica a suo favore, risultando riferita ad altro destinatario e ad altro luogo, oltre a essere una mera fotocopia. Gli ulteriori motivi non sono stati esaminati perché assorbiti. La controversia riguardava la validità della notifica di una cartella relativa a IRPEF 1998, anno in cui era intervenuta la dichiarazione di fallimento della contribuente, e la conseguente possibilità di eccepire la prescrizione del tributo in relazione alla successiva intimazione di pagamento notificata nel 2012.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha affermato che, per i crediti tributari riferiti ad anni precedenti o a quello in corso al momento della dichiarazione di fallimento, la notifica dell'atto impositivo deve essere effettuata sia al curatore fallimentare sia al fallito; tuttavia, la sola notifica al curatore non determina la nullità dell'atto. Il fallito, una volta tornato in bonis, può far valere le proprie ragioni a partire dalla notifica del primo atto che gli venga ritualmente notificato personalmente. Poiché nel caso concreto la notifica del 2005 era stata effettuata al curatore fallimentare e non alla contribuente, la CTR aveva errato nel ritenere che quella notifica avesse reso la contribuente tempestivamente edotta della pretesa e quindi nell'escludere la prescrizione maturata fino alla notifica dell'intimazione del 7 agosto 2012. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di produzione documentale e valutazione della prova nel processo tributario.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della contestazione sulla prova della notifica, ma non centrale nella ratio decidendi.
Citato nel motivo di ricorso, senza svolgere un ruolo decisivo nella motivazione della Corte.
Massime di principio
- Quando un credito tributario riferito ad un periodo anteriore o coevo alla dichiarazione di fallimento è oggetto di atto impositivo, la notifica deve essere eseguita nei confronti del curatore fallimentare e del fallito; la notifica al solo curatore non invalida per ciò solo l'atto.
- La mancata notifica personale al fallito impedisce di considerare preclusa, nei suoi confronti, l'eccezione di prescrizione o altre difese decorrenti dalla conoscenza legale dell'atto, che potranno essere esercitate a partire dalla prima notifica ritualmente effettuata a sue mani dopo il ritorno in bonis.
- In sede di legittimità, se il primo motivo è fondato e conduce alla cassazione della sentenza, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
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