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Sentenza

Sentenza n. 1880/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento - del provvedimento RAE 2022/0019 di parziale diniego alla “domanda di attestazione di conformità in sanatoria n. 00048/2021 avente per oggetto modifiche interne e prospettiche a fabbricato residenziale in difformità alla concessione edilizia n.6100 del 1990” notificato a mezzo pec il 06.05.2022; - di ogni atto presupposto o conseguente ancorché di estremi ignoti ai ricorrenti.

Giustizia amministrativa202200891

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego parziale dell'attestazione di conformità in sanatoria relativa a modifiche interne e prospettiche e a recinzioni di un fabbricato residenziale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I proprietari hanno impugnato il diniego parziale della sanatoria, riferito in particolare alla recinzione sui lati sud, est e ovest, costituita da un muretto in muratura intonacata alto circa 100 cm, con pali e rete metallica, in contrasto con l'art. 48 delle NTA comunali, che ammette cordoli di altezza non superiore a 20 cm. Hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 e travisamento, perché la motivazione del diniego sarebbe stata diversa da quella indicata nel preavviso di rigetto; 2) carenza istruttoria, illogicità e violazione dell'art. 10 l. 765/1967, sostenendo che il rialzamento del terreno non era stato realizzato da loro, ma dipendeva dalla conformazione naturale dei luoghi o da opere anteriori al 1940; 3) travisamento, motivazione apparente o illogica e carenza istruttoria, affermando che il muretto serviva a contenere un dislivello preesistente e non a crearne uno; 4) violazione dell'art. 48 delle NTA in relazione alla pianificazione di bacino e alla l.r. Toscana 41/2018, poiché l'intervento sarebbe stato cautelativo rispetto ai rischi idrogeologici, una parte della recinzione sarebbe già stata autorizzata e il muretto, misurato dal piano interno, avrebbe altezza variabile tra 20 e 60 cm. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità per acquiescenza, in ragione del pagamento della sanzione pecuniaria, e ha contestato nel merito le censure.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità per acquiescenza: il pagamento della sanzione prevista dall'art. 209 l.r. Toscana 65/2014 era condizione per il rilascio dell'attestazione in sanatoria e non manifestava univoca accettazione del diniego né rinuncia al ricorso. Nel merito, ha respinto il primo motivo: il Comune poteva fondare il diniego anche su un argomento ulteriore rispetto al preavviso, avendo così esaminato e confutato le deduzioni procedimentali dei richiedenti; l'omessa considerazione di tali deduzioni avrebbe, al contrario, comportato un difetto di motivazione. Ha respinto congiuntamente i restanti motivi: la ragione decisiva del diniego era l'altezza del cordolo, incontestatamente superiore ai 20 cm consentiti dall'art. 48 delle NTA, non la causa o l'epoca del dislivello del terreno. Il fatto che il dislivello fosse preesistente o imputabile a precedenti proprietari non eliminava la violazione della disciplina comunale; neppure il fatto che l'altezza fosse stata superata sugli altri lati consentiva di derogare alla norma. La relazione geologica prodotta dai ricorrenti non dimostrava rischi idrogeologici tali da giustificare l'opera: indicava come possibile criticità l'occlusione delle fossette, evitabile con interventi privi di rilievo edilizio. I ricorrenti non avevano individuato disposizioni del Piano di bacino o del Piano di gestione del rischio alluvioni che consentissero la deroga; le norme regionali esaminate riguardavano opere idrauliche e interventi sul patrimonio edilizio esistente, non l'altezza dei cordoli di recinzione. È stata quindi ritenuta applicabile la specifica disciplina comunale. Ricorso respinto; spese compensate per la peculiarità della materia.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Ne segue che non può sussistere violazione dell’art. 10-bis L. 241\1990, e che, al contrario, il diniego impugnato sarebbe stato viziato per difetto di motivazione se non avesse fatto cenno alle deduzioni avanzate dai ricorrenti nel contraddittorio procedimentale.

    Il provvedimento conclusivo può sviluppare una motivazione diversa o ulteriore rispetto al preavviso quando prende in considerazione e confuta le deduzioni del privato presentate nel contraddittorio procedimentale; omettere di esaminarle può invece determinare un difetto di motivazione.

  • art. 48 delle NTA del Regolamento urbanistico del Comune di Capannori

    In altri termini, quale che sia stata la ragione di un tale dislivello (il quale, peraltro, non emerge dalla documentazione fotografica allegata all’attestazione di conformità in atti, nella quale non compaiono fondi o strade a quota diversa da quella della proprietà Lenzi), il punto centrale nella motivazione di rigetto risiede non nell’esistenza di questo, bensì nella riscontrata violazione del divieto di elevare recinzioni di confine il cui cordolo sia superiore all’altezza prevista nel citato art. 48 delle NTA al regolamento, ossia a 20 centimetri: circostanza, quest’ultima, che rimane incontestata dai ricorrenti, i quali, anzi, adducono anche doglianze con cui postulano che il Comune avrebbe dovuto consentire la violazione di tale altezza sul fronte interessato perché essa era già stata superata sugli altri lati della proprietà: cosa, quest’ultima, parimenti vietata dal regolamento citato.

    La disciplina comunale vieta recinzioni di confine con cordoli superiori a 20 cm; la preesistenza del dislivello e l'eventuale inosservanza della medesima regola sugli altri lati della proprietà non costituiscono ragioni per derogare al limite.

  • art. 209 l.r. Toscana 65/2014

    Il ricorso è, innanzitutto, ammissibile, atteso che l’avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria è stato comminato ai sensi dell’art. 209 della legge regionale della Toscana n. 65\2014, il quale subordina il rilascio dell’attestazione in sanatoria a tale adempimento: di guisa che non può ravvisarsi, in tale atto, univoca volontà di accettare il contenuto negativo del provvedimento gravato e di rinunziare all’impugnazione.

    Il pagamento della sanzione pecuniaria richiesto quale condizione per il rilascio dell'attestazione in sanatoria non integra, da solo, acquiescenza al diniego né rinuncia alla sua impugnazione.

  • art. 16 l.r. Toscana 41/2018

    Pertanto, ai sensi dell’art. 16 di tale legge regionale, nella zona sono imposte soltanto determinate “opere idrauliche”, ossia “opere strutturali sui corsi d'acqua volte a evitare gli allagamenti o in alternativa a ridurre gli allagamenti conseguendo almeno una classe di magnitudo idraulica moderata”; mentre non si ravvisano disposizioni inerenti l’edilizia privata.

    Per le aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti, l'art. 16 impone le opere idrauliche indicate dalla legge regionale, ma non disciplina l'edilizia privata né introduce una deroga alle regole comunali sull'altezza dei cordoli.

Massime di principio

  • Il pagamento di una sanzione pecuniaria che la legge configura come condizione per il rilascio dell'attestazione di conformità in sanatoria non comporta, in assenza di una manifestazione univoca di volontà, acquiescenza al diniego né rinuncia all'impugnazione.
  • Nel procedimento regolato dall'art. 10-bis l. 241/1990, l'amministrazione può motivare il diniego anche sviluppando argomenti ulteriori rispetto al preavviso, purché dia conto delle deduzioni presentate dall'interessato; la mancata considerazione di tali deduzioni può viziare la motivazione.
  • Quando il diniego di sanatoria è fondato sulla violazione di un limite regolamentare all'altezza di una recinzione, la causa e l'epoca del dislivello del terreno non eliminano la rilevanza della difformità della recinzione rispetto a quel limite.
  • Le norme regionali concernenti opere idrauliche o interventi sul patrimonio edilizio esistente non consentono, in mancanza di una specifica previsione, di derogare alla disciplina comunale che limita l'altezza dei cordoli delle recinzioni.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioDestinazioni d'uso e zone omogeneePartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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