L.R. Toscana 41/2018
Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge toscana disciplina la prevenzione del rischio alluvioni e la tutela dei corsi d’acqua, fissando vincoli e condizioni per nuove costruzioni e interventi edilizi dentro e fuori il territorio urbanizzato, nonché regole per i tratti coperti dei corsi d’acqua. Si applica in Toscana e contiene norme transitorie, modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014 e abrogazioni.
Gestione del rischio di alluvioni e tutela dei corsi d’acqua in Toscana
Gestione del rischio di alluvioni e tutela dei corsi d’acqua in Toscana
La legge regionale della Toscana definisce un quadro organico per ridurre i danni delle alluvioni e per tutelare i corsi d’acqua, in attuazione del d.lgs. 49/2010. La disciplina incide sulla pianificazione urbanistica, sugli interventi edilizi e sulle opere idrauliche, con regole differenziate dentro e fuori dal territorio urbanizzato.
Finalità e definizioni
La legge mira a ridurre gli effetti negativi delle alluvioni su salute, ambiente, patrimonio culturale e attività economiche, oltre a mitigare esondazioni e dissesto idrogeologico. Vengono precisate le nozioni di scenario per alluvioni frequenti e poco frequenti, pericolosità, battente, magnitudo idraulica, rischio di alluvioni, vulnerabilità, rischio medio R2, opere di sopraelevazione, opere idrauliche, interventi di difesa locale, opere non diversamente localizzabili, interventi di nuova costruzione e aree presidiate da sistemi arginali.
Tutela dei corsi d’acqua e limiti alle trasformazioni
Negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle fasce di 10 metri dal piede esterno dell’argine, o dal ciglio di sponda in assenza di argine, sono vietati nuove costruzioni, nuovi manufatti e trasformazioni morfologiche, salvo eccezioni tipizzate. Sono invece ammessi, previa autorizzazione regionale e verifica di compatibilità idraulica, interventi idraulici, reti di servizi essenziali, opere di tutela del corso d’acqua, opere connesse a concessioni idrauliche, interventi per la fruibilità pubblica, percorsi ciclopedonali, opere di adduzione e restituzione idrica e interventi di riqualificazione ambientale. Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti solo interventi conservativi e di manutenzione, con limiti stringenti su frazionamenti, cambi d’uso verso residenziale o ricettivo, ristrutturazioni ricostruttive, sostituzioni edilizie e incrementi volumetrici. Sono sempre ammessi manutenzione ordinaria e abbattimento delle barriere architettoniche.
Autorizzazione idraulica e condizioni di compatibilità
Gli interventi ammessi nelle aree vincolate richiedono autorizzazione della struttura regionale competente, che verifica il rispetto di condizioni sostanziali: miglioramento o non alterazione del regime delle acque, assenza di interferenze con regimazione, accessibilità e manutenzione, assenza di pregiudizio alla stabilità di fondo e sponde, assenza di aggravio del rischio altrove e per persone/immobile. Per il patrimonio edilizio esistente occorre anche l’inserimento nel piano comunale di protezione civile. L’autorizzazione è rilasciata entro 45 giorni.
Tratti coperti dei corsi d’acqua
Le coperture dei corsi d’acqua insistenti sul demanio idrico, fluviale, lacuale e sul reticolo idrografico sono vietate. Per i tratti già coperti la Regione impartisce indirizzi ai concessionari per gli adeguamenti finalizzati alla funzionalità idraulica e alla riduzione del rischio, privilegiando la riapertura del corso d’acqua, l’eventuale delocalizzazione di edifici interferenti e, solo in subordine, l’ampliamento della sezione o altri interventi riduttivi del rischio. Durante la fase transitoria, il concessionario deve garantire l’esercizio in condizioni compatibili con la pubblica incolumità; il comune, d’intesa con la Regione, disciplina condizioni d’esercizio, tempo di ritorno della portata e misure di prevenzione, da recepire nel piano di protezione civile.
Gestione e concessione dei tratti coperti
I tratti coperti contigui sul medesimo corso d’acqua sono affidati in concessione a uno o più soggetti associati, o al comune se non individuabile un soggetto unico. Se il tratto è in area urbanizzata e attraversa più di due proprietà, o è stato realizzato per pubblica utilità, gestione e concessione spettano al comune o ai comuni interessati in forma associata.
Pianificazione territoriale comunale e gestione del rischio
I comuni devono disciplinare usi e trasformazioni del territorio in coerenza con la gestione del rischio alluvioni, riferendosi in particolare allo scenario di alluvioni poco frequenti. Nei piani operativi e nelle varianti devono individuare le opere necessarie a conseguire almeno il rischio medio R2 nelle aree esposte, scegliendole in base all’appropriatezza tecnico-economica e ambientale.
Opere per la gestione del rischio di alluvioni
Le opere ammesse per raggiungere almeno R2 comprendono: opere idrauliche che eliminano gli allagamenti per eventi poco frequenti, opere idrauliche che riducono gli allagamenti fino ad almeno la magnitudo moderata, opere di sopraelevazione e interventi di difesa locale. Il non aggravio del rischio altrove può essere assicurato tramite drenaggio verso un corpo idrico recettore o tramite trasferimento degli effetti idraulici in altra area, a condizione che non aumenti la magnitudo idraulica e sia prevista una convenzione con il comune. Le opere idrauliche principali devono essere realizzate prima o contestualmente alla trasformazione urbanistico-edilizia e l’agibilità è subordinata al collaudo.
Interventi dentro il territorio urbanizzato
Nel territorio urbanizzato, nelle aree a pericolosità frequente non possono essere realizzati ospedali, case di cura, strutture strategiche di emergenza e impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale; nelle aree poco frequenti tali funzioni sono ammesse solo se non diversamente localizzabili e secondo le condizioni specifiche della legge. Per nuove costruzioni e volumi interrati valgono condizioni differenziate in base alla pericolosità e alla magnitudo idraulica: nelle aree frequenti servono in generale opere idrauliche adeguate, mentre nelle aree poco frequenti sono ammessi gli interventi se vengono realizzate opere idrauliche, di sopraelevazione o misure equivalenti e non si supera R2. I volumi interrati hanno divieti ulteriori, soprattutto per il loro uso residenziale o di pernottamento.
Interventi sul patrimonio edilizio esistente dentro il territorio urbanizzato
Sul patrimonio edilizio esistente sono in linea generale consentiti gli interventi edilizi, ma per quelli con incremento volumetrico occorre una delle opere di gestione del rischio previste dalla legge; sono sempre ammessi gli incrementi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche. Gli incrementi che non ostacolano il deflusso, non sottraggono volume di laminazione e non aggravano il rischio altrove sono comunque ammessi. Per demolizione e ricostruzione senza incremento volumetrico servono interventi di difesa locale. Nei casi di parti di edificio al di sotto del battente e con magnitudo severa o molto severa sono richiesti interventi di difesa locale. In alcune situazioni sono ammessi cambi di destinazione d’uso verso residenziale o pernottamento, ma con condizioni rigorose; per i volumi interrati esistenti resta il divieto di tali mutamenti d’uso e dei frazionamenti con nuove unità residenziali o ricettive.
Infrastrutture lineari, reti, parcheggi e impianti
Le nuove infrastrutture lineari sono ammesse con diverse condizioni a seconda della pericolosità dell’area: nelle aree frequenti in genere occorrono opere idrauliche adeguate; nelle aree poco frequenti è necessario evitare aggravio del rischio altrove, non superare R2 e prevedere misure preventive per l’uso in emergenza. Analoghe condizioni valgono per adeguamento e ampliamento delle infrastrutture esistenti. Sono inoltre disciplinati itinerari ciclopedonali, parcheggi in superficie, nuove infrastrutture a rete, impianti per energie rinnovabili, trattamento della risorsa idrica e depurazione, nonché sottopassi. Per alcune categorie è richiesto il non aggravio del rischio; per altre l’esecuzione di opere idrauliche o di difesa locale.
Aree presidiate da sistemi arginali
Nelle aree presidiate da sistemi arginali per il contenimento delle alluvioni, gli interventi di nuova costruzione devono essere accompagnati da misure di gestione del rischio nel piano di protezione civile comunale. Il comune deve aggiornare il piano entro 180 giorni dal rilascio del titolo abilitativo e trasmetterlo alla struttura regionale competente.
Interventi fuori dal territorio urbanizzato
Fuori dal territorio urbanizzato si applicano regole in gran parte analoghe, ma con alcune specificità. Nelle aree poco frequenti con magnitudo severa o molto severa per nuove costruzioni serve almeno una delle opere idrauliche di cui alla legge; i nuovi edifici rurali e le nuove infrastrutture lineari richiedono opere idrauliche o misure equivalenti, mentre gli annessi agricoli sono consentiti se non ostacolano il deflusso e non sottraggono volume di laminazione.
Regime transitorio e coordinamento con la pianificazione esistente
Gli interventi già previsti dagli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore della legge restano soggetti alle nuove condizioni. La legge non si applica alle opere pubbliche già a gara né agli interventi edilizi per i quali, prima dell’entrata in vigore, sia stata presentata domanda di permesso di costruire, SCIA o CILA, né ai piani attuativi e agli interventi convenzionati con convenzione già stipulata. In attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici alle mappe del d.lgs. 49/2010, vengono dettate regole per l’individuazione delle aree frequenti e poco frequenti e per il battente di riferimento, con ricorso, in subordine, al valore di 2 metri.
Disposizioni transitorie sul patrimonio edilizio e sulle mappe di pericolosità
Se il piano di protezione civile comunale non contiene le misure richieste per il patrimonio edilizio esistente, il comune le individua con apposito atto, poi recepito nel piano aggiornato. Il comune può inoltre proporre il riesame delle mappe di pericolosità e di rischio di alluvioni; se l’Autorità di bacino le approva, si fa riferimento a tali mappe fino all’adeguamento dello strumento urbanistico. Quando gli strumenti urbanistici subordinano un intervento alle opere idrauliche di cui alla legge, l’efficacia del titolo abilitativo resta subordinata al collaudo delle opere.
Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014
La legge introduce la possibilità per la Giunta regionale di adottare linee guida per i pareri e le autorizzazioni, incluse le verifiche di compatibilità idraulica per tombamenti, ponti, opere sopra-passanti e per i casi dell’articolo 19. Inoltre consente convenzioni con privati per la realizzazione di opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria: il privato può realizzarle a propria cura e spese, oppure finanziarle lasciandone la realizzazione alla Regione. Sono disciplinati progetto, tempi, collaudo, espropriazioni, acquisizione al demanio regionale, documentazione da trasmettere e manutenzione in caso di mancata trasmissione. Infine, nell’attribuzione dei contributi regionali la sicurezza idraulica viene valorizzata come priorità nelle ipotesi di perequazione urbanistica.
Abrogazioni ed entrata in vigore
Sono abrogate le principali discipline regionali precedenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d’acqua, incluse la l.r. 21/2012 e la l.r. 33/2016, nonché alcune disposizioni collegate. L’entrata in vigore è fissata al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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