Cassazione Civile, Ordinanza n. 28860/2021 del 19/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Un soggetto aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di lavori eseguiti presso un immobile, indicati in fattura come opere extra-contratto. Il destinatario dell'ingiunzione aveva proposto opposizione sostenendo che i lavori non gli erano stati commissionati personalmente, ma da altra persona che aveva stipulato il preliminare di acquisto dell'immobile e che aveva seguito l'esecuzione delle opere. Riuniti l'opposizione e una domanda riconvenzionale di risarcimento per asseriti difetti delle opere e mancata consegna del certificato di abitabilità, il tribunale aveva respinto l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, mentre la corte d'appello aveva riformato la decisione, revocando l'ingiunzione e ritenendo che il rapporto fosse intercorso con la diversa soggetto indicata in appello. Con il ricorso per cassazione si denunciavano violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 1411 c.c. e vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza di merito avesse erroneamente imputato il rapporto contrattuale a una persona diversa dal resistente, trascurando che questi aveva acquistato la nuda proprietà dell'immobile, che i lavori erano stati ordinati dopo il preliminare e che la fattura gli era stata comunque trasmessa; si deduceva inoltre che il giudice non avrebbe potuto rilevare d'ufficio il difetto di titolarità del rapporto sostanziale e che i lavori erano in parte diversi e non contestati, con richiamo anche alla previsione del preliminare relativa a una ringhiera a carico del venditore.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione della corte territoriale. Ha affermato che la censura mirava in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una diversa imputazione del rapporto di appalto, attività riservata al giudice di merito se sorretta da motivazione логica e non censurabile in sede di legittimità. È stato ritenuto decisivo che il resistente non avesse stipulato il preliminare, che la persona individuata dai giudici di merito come committente avesse invece partecipato al contratto e seguito i lavori, e che la prova testimoniale avesse confermato l'esecuzione delle opere ma non chi le avesse ordinate. La Corte ha inoltre escluso che vi fosse un subentro automatico del resistente nel contratto per effetto dell'estinzione dell'usufrutto, anche perché egli non era stato evocato come erede della committente deceduta. È stato poi precisato che la comunicazione della fattura al resistente non implicava necessariamente la sua qualità di committente e che non vi era violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la titolarità del rapporto era stata effettivamente contestata. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di ultrapetizione è stata esclusa perché il giudice di merito ha deciso su una questione effettivamente controversa e decisiva, cioè la titolarità del rapporto sostanziale da cui derivava la pretesa di pagamento.
La norma è richiamata dal ricorrente, ma la Corte non ne ravvisa una violazione; la comunicazione della fattura al beneficiario di un contratto a favore di terzo non comporta di per sé assunzione dell'obbligo di pagamento da parte del beneficiario.
art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c.
I motivi vengono ricondotti a violazione di legge e vizio motivazionale, ma la Corte li qualifica sostanzialmente come richiesta di rivalutazione del merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
È richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Cass. S.U. 2951/2016
Le contestazioni sulla titolarità del rapporto sostanziale sono mere difese, proponibili in ogni fase; la carenza di titolarità è rilevabile anche d'ufficio se risultante dagli atti.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito sotto forma di censura per violazione di legge o vizio motivazionale quando la doglianza mira, in sostanza, a una diversa imputazione del rapporto contrattuale o a una diversa lettura degli indizi di fatto.
- L'individuazione del soggetto che ha commissionato le opere è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere fondato su un insieme di elementi indiziari convergenti, purché la motivazione sia logica e non contraddittoria.
- La comunicazione di una fattura o la riferibilità di opere a un contratto preliminare non implicano automaticamente la qualità di committente o l'assunzione dell'obbligo di pagamento da parte del soggetto che riceve la fattura.
- La contestazione della titolarità del rapporto sostanziale è una mera difesa e può essere dedotta in ogni fase; se la carenza emerge dagli atti, il giudice può rilevarla anche d'ufficio.
- Non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice decide su una questione che costituisce il presupposto necessario della domanda e che sia stata effettivamente posta in discussione tra le parti.
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