Cassazione Civile, Ordinanza n. 26084/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione amministrativa irrogata a una società per l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie e per la mancata consegna, all'atto dell'assunzione, del contratto individuale di lavoro, con applicazione di sanzioni per complessivi euro 39.030,80. L'opposizione della società era stata rigettata in primo grado e la decisione era stata confermata in appello. In Cassazione le ricorrenti hanno dedotto, con tre motivi, plurime violazioni di legge e vizi motivazionali: (1) errata distribuzione dell'onere della prova e mancata considerazione della disciplina sulle assunzioni di lavoratori "extra" e sulle previsioni del ccnl turismo, oltre a contestazione della valutazione delle prove e della rilevanza attribuita ad adempimenti asseritamente abrogati; (2) mancanza di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per la sanzione amministrativa; (3) erronea declaratoria di genericità della doglianza relativa alla riduzione della sanzione al minimo edittale, nonostante l'entità della sanzione fosse stata indicata negli atti e l'appello avesse chiesto la riduzione secondo i criteri di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, rilevando che il primo era formulato in modo promiscuo tra violazioni di legge e vizi di motivazione, che in ogni caso operava la preclusione della "doppia conforme" e che le censure miravano in sostanza a un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, precluso in sede di legittimità; il secondo è stato ritenuto inammissibile perché la valutazione della buona fede e dell'elemento soggettivo è apprezzamento di fatto del giudice di merito, anch'esso coperto dalla doppia conforme. È stato invece accolto il terzo motivo: la Corte ha ritenuto errata la declaratoria di genericità dell'appello sulla riduzione della sanzione, poiché il giudice d'appello ha imposto un onere di allegazione non richiesto e non ha applicato correttamente i criteri dell'art. 11 della l. n. 689 del 1981. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, limitatamente al profilo della quantificazione della sanzione e con regolazione delle spese rimessa al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, d.l. n. 12 del 2002
come modificato dall'art. 36 bis, comma 7, del d.l. n. 223 del 2006
norma posta a base della maxisanzione per impiego di lavoratori irregolari nel periodo considerato
art. 4 bis, comma 2, d.lgs. n. 181 del 2000
come sostituito dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 297 del 2002
richiamata come ulteriore base della contestazione amministrativa relativa agli adempimenti in materia di assunzione
richiamato tra le norme violate nel primo motivo in materia di opposizione a sanzione amministrativa
richiamato tra le norme violate nel primo motivo in materia di opposizione a sanzione amministrativa
art. 10, comma 3, d.lgs. n. 368 del 2001
invocato dalle ricorrenti per sostenere la disciplina delle assunzioni di lavoratori extra e il termine di comunicazione al centro dell'impiego
art. 93 ccnl Turismo e pubblici esercizi del 20 febbraio 2010
invocato dalle ricorrenti per sostenere che l'attività svolta in occasione del banchetto nuziale rientrasse nei 'servizi speciali' assoggettati ad assunzione diretta temporanea
richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova
richiamato dalle ricorrenti per contestare la valutazione delle prove e l'acquisizione del materiale istruttorio
richiamato dalle ricorrenti per contestare la valutazione delle prove
richiamato dalle ricorrenti in relazione ai poteri istruttori del giudice
richiamato dalle ricorrenti in relazione ai poteri istruttori del giudice nel rito del lavoro
art. 24 Cost.
richiamato dalle ricorrenti a sostegno del diritto di difesa e delle doglianze istruttorie
richiamato per sostenere che l'elemento soggettivo della violazione amministrativa non fosse stato motivatamente accertato
la Corte ne ribadisce l'applicazione ai fini della determinazione concreta della sanzione, da commisurare alla gravità del fatto e agli elementi oggettivi e soggettivi
richiamato nel terzo motivo in relazione alla misura della sanzione amministrativa
art. 19, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003
richiamato per sostenere che la mancata consegna della dichiarazione di assunzione era già sanzionata separatamente
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è censurabile il mero cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito, poiché la Corte di cassazione non è un terzo grado di merito e non può essere chiamata a riesaminare il compendio istruttorio.
- Le censure che cumulinano in modo indistinto violazioni di legge, vizi di motivazione e omesso esame di fatti decisivi, senza consentire di distinguere le specifiche ragioni di doglianza, sono inammissibili per inestricabile promiscuità del motivo.
- In presenza di "doppia conforme", il ricorrente che denunci vizi motivazionali deve indicare e dimostrare che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito siano diverse; in difetto, il sindacato di legittimità è precluso.
- La valutazione della buona fede e dell'elemento soggettivo richiesto per la sanzione amministrativa è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile solo nei limiti consentiti dal vizio motivazionale e non mediante una diversa lettura del materiale probatorio.
- Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, se è contestata la misura della sanzione, il giudice deve verificarne autonomamente la conformità ai criteri legali e commisurarla alla gravità concreta del fatto entro i limiti edittali, senza poter gravare l'opponente di oneri allegatori ulteriori rispetto alla deduzione della richiesta di riduzione.
- Ai fini della quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria, il giudice deve considerare i parametri di cui all'art. 11 l. n. 689 del 1981 e non può limitarsi a ritenere generica la doglianza senza esaminare se dagli atti emergano gli elementi necessari per la riduzione al minimo edittale.
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