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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17491/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibili (e comunque infondate) le istanze di affidamento in prova, detenzione domiciliare e semilibertà presentate dal condannato. Il provvedimento di primo grado aveva motivato l'inammissibilità con la mancata indicazione da parte del ricorrente di una residenza o domicilio ove eseguire le misure alternative e con l'impossibilità di espletare l'indagine socio‑familiare da parte dell'UEPE. Il ricorrente deduceva violazione e erronea applicazione di norme sul procedimento e sulle misure alternative (artt. 666, 678 c.p.p., artt. 47, 47‑ter comma 1‑bis e 50 Ord. pen.) e vizio di motivazione, sostenendo che l'indicazione di residenza/domicilio non fosse prevista a pena di inammissibilità e che l'omissione non dimostrasse mancanza di volontà di reinserimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la possibilità di motivare il rigetto delle istanze alternative anche in assenza di formalità come l'indicazione della residenza, quando tale omissione renda impossibile l'esecuzione della misura e l'indagine dell'UEPE. Tuttavia ha disposto la parziale rettifica della motivazione dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 619 c.p.p., escludendo che le richieste fossero formalmente inammissibili e precisando che la decisione è comunque corretta sul merito per l'impossibilità di esecuzione e per la mancanza del necessario supporto e controllo sociale. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 666 c.p.p.

    Norma richiamata tra quelle processuali relative alle pronunce sui provvedimenti cautelari e sulle misure; evocata dal ricorrente come norma la cui applicazione sarebbe stata erronea, ma la Corte non ha ritenuto che imponga, a pena di inammissibilità, l'indicazione di domicilio/residenza.

  • art. 678 c.p.p.

    Norma sul procedimento per la concessione delle misure alternative; il ricorrente ha invocato la sua inosservanza ma la Corte ha ritenuto che, benché non imponga formalmente l'indicazione del domicilio, la mancanza di una stabile residenza può rendere ineffettiva l'esecuzione della misura.

  • art. 47 Ord. pen.

    Attribuisce all'UEPE funzioni di controllo e supporto al soggetto in misura alternativa. La Corte ha interpretato che l'assenza di una residenza stabile impedisce il contatto necessario con l'UEPE e quindi l'effettiva esecuzione e controllo della misura.

  • art. 47‑ter comma 1‑bis Ord. pen.

    Norma collegata alle indagini e ai controlli trattamentali; richiamata nel quadro della necessità dell'indagine socio‑familiare dell'UEPE per valutare l'idoneità della misura alternativa.

  • art. 50 Ord. pen.

    Riferimento alle prescrizioni e al controllo del soggetto in misura alternativa; la Corte ha ritenuto che l'assenza di un domicilio rende difficoltosa l'applicazione e l'adeguamento delle prescrizioni.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Norma sul deposito dei motivi di ricorso in Cassazione e sui limiti dell'impugnazione; citata in relazione ai limiti formali del ricorso distillati nella decisione.

  • art. 606 comma 1 lett. c) ed e) c.p.p.

    Prevede come motivi di ricorso in Cassazione la violazione di legge e il vizio di motivazione; il ricorrente li ha invocati e la Corte li ha valutati ritenendo l'argomento infondato.

  • art. 619 c.p.p.

    Consente alla Corte di Cassazione di rettificare la motivazione del provvedimento impugnato; applicata per correggere la parte dell'ordinanza che aveva parlato di 'inammissibilità' formale, precisando che il rigetto era invece fondato sul merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma sulle spese processuali; utilizzata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese per il rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'assenza di una stabile residenza o domicilio indicato dal richiedente può rendere impossibile l'esecuzione di misure alternative alla detenzione perché impedisce il contatto e il controllo dell'UEPE e del Magistrato di sorveglianza.
  • La mancata indicazione di residenza/domicilio, pur non configurando necessariamente una causa formale di inammissibilità delle istanze, può giustificare il rigetto sul merito se tale omissione rende inefficace la misura richiesta.
  • Per aumentare le chance di ottenimento di misure alternative è fondamentale fornire indicazioni concrete su luogo di esecuzione, disponibilità all'accoglienza e elementi che consentano all'UEPE di svolgere l'indagine socio‑familiare.
  • La Corte di Cassazione può correggere la motivazione del provvedimento impugnato (art. 619 c.p.p.) senza annullare l'esito quando la sostanza della decisione è confermata ma la formulazione presenta errori formali.
  • Chi propone ricorso in Cassazione deve invocare chiaramente i motivi rilevanti (art. 606 c.p.p.) e considerare che argomenti meramente formali, se privi di impatto sull'effettiva possibilità di esecuzione della misura, possono non essere ritenuti decisivi.

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