Cassazione Civile, Ordinanza n. 24241/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di appalto/subappalto relativo a lavori di ristrutturazione e riqualificazione tecnologica ed ambientale di un impianto. Il fallimento della società subappaltatrice aveva agito per ottenere il pagamento dei corrispettivi dei lavori eseguiti e il risarcimento del danno per l’interruzione anticipata del rapporto. Il Tribunale aveva accolto le domande, ma la Corte d’appello le aveva respinte ritenendo non provata l’esecuzione dei lavori e insussistente la responsabilità della capogruppo per i danni. La Cassazione, con sentenza n. 2963/2017, aveva accolto il ricorso principale e cassato con rinvio. Contro tale sentenza la società ricorrente ha proposto revocazione ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., deducendo cinque errori di fatto: 1) confusione tra i SAL emessi dalla coop subappaltante e quelli della stazione appaltante; 2) mancata considerazione di discrepanze tra contratti e fatture; 3) omessa considerazione che il termine contrattuale era scaduto e che i contratti escludevano l’indennizzo; 4) erronea supposizione della natura pubblica dell’appalto; 5) erronea supposizione che la società fallita agisse per crediti propri e non ceduti o comunque in qualità di mandataria. Il fallimento ha resistito chiedendo inammissibilità o rigetto.
La decisione
La Corte ha ritenuto che i motivi di revocazione non denunciassero veri errori di fatto revocatori, ma si risolvessero in contestazioni di diritto, di valutazione delle prove o di merito. In particolare, ha osservato che la sentenza impugnata aveva già correttamente ricostruito i SAL come sottoscritti dal tecnico della cooperativa subappaltante e non dalla stazione appaltante; che le ulteriori doglianze sui documenti, sulla scadenza del termine contrattuale, sulla natura dell’appalto e sulla legittimazione attiva non individuavano una falsa percezione della realtà processuale, ma miravano a un nuovo esame del merito o di questioni giuridiche. Ha inoltre rilevato che la questione della legittimazione attiva era comunque coperta da giudicato interno. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Il ricorso per revocazione contro sentenze della Cassazione è ammesso solo nei limiti dell'errore materiale o dell'errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c.
L'errore revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà, oggettivamente rilevabile dagli atti, decisiva e non relativa a punti controversi o a valutazioni giuridiche.
Il riconoscimento del debito da parte di uno dei condebitori solidali non produce effetti verso gli altri condebitori.
d.lgs. n. 231 del 2002, art. 13, comma 2
È richiamato nella vicenda per il profilo della responsabilità al pagamento dei danni, ma la Corte di revocazione non entra nel merito della sua applicazione sostanziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Richiamato come norma sul rito del ricorso per revocazione proposto con gli ordinari mezzi di impugnazione.
È richiamato nel delineare quali atti possano costituire "atti interni" rilevanti ai fini dell'errore revocatorio.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. richiede una falsa percezione immediatamente e obiettivamente rilevabile dagli atti, decisiva, non riferita a un punto controverso e non confondibile con errori di diritto, di interpretazione o di valutazione delle prove.
- Il ricorso per revocazione non può essere utilizzato per ottenere un nuovo giudizio sul merito o per denunciare presunte inesattezze giuridiche della sentenza di cassazione.
- Quando la Corte di cassazione ha già ricostruito espressamente il fatto contestato, la doglianza che miri solo a prospettare una diversa lettura degli atti è inammissibile perché non integra errore percettivo.
- La revocazione contro una sentenza di cassazione con rinvio è ammissibile solo se l'errore denunciato incide direttamente sulla decisione di legittimità; non è invece uno strumento per rimettere in discussione questioni che potranno essere esaminate dal giudice di rinvio.
- La contestazione della legittimazione attiva o di altre questioni processuali già coperte da giudicato interno non può essere veicolata come errore di fatto revocatorio.
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