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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43860/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva riconosciuto la continuazione tra due condanne relative a fatti commessi il 3/11/2012 e aveva rideterminato la pena complessiva ritenendo più grave il reato di tentato furto (pena applicata anni 1 e mesi 6) anziché la ricettazione aggravata (pena applicata anni 2 e mesi 4). Il Procuratore censura: a) errata individuazione del reato "più grave" (dovrebbe essere quello con la pena più elevata inflitta in cognizione, ossia la ricettazione); b) in subordine, contestazione della riduzione di un terzo applicata sulla pena aumentata, sostenendo che tale riduzione non poteva essere concessa se la condanna più grave fosse quella pronunciata con rito ordinario.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore ritenendolo fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata relativamente al calcolo della pena complessiva. Il motivo principale ritenuto assorbente è stato l'errata applicazione dei criteri per individuare la violazione più grave e per determinare la pena unica in caso di continuazione riconosciuta in sede esecutiva. La Corte ha richiamato i criteri ricavabili dagli artt. 81 c.p., 671 c.p.p. e dall'art. 187 disp. att. c.p.p. e la giurisprudenza di legittimità in tema di riduzione connessa al rito del patteggiamento. La vicenda è stata rinviata al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Catania per un nuovo giudizio, in diverso collegio, affinché ricalcoli la pena complessiva conformemente ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    "dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata sino al triplo"

    In caso di continuazione, la pena va determinata tenendo conto della pena che si infliggerebbe per la violazione più grave, aumentandola fino al triplo; tale parametro è la base per il calcolo dell'aumento

  • art. 671, comma 2, cod. proc. pen.

    "il giudice dell'esecuzione determina la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto"

    Limita il potere del giudice dell'esecuzione: la pena unica non può eccedere la somma delle pene inflitte dalle singole sentenze; il calcolo deve rispettare i limiti individuati in cognizione

  • art. 187 disp. att. c.p.p.

    "Per l'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione si considera violazione più grave quella per la fatti posti in continuazione siano stati giudicati con sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, in riferimento alla pena 'inflitta' come risultante dal dispositivo della sentenza"

    Nella comparazione delle pene per individuare la violazione più grave si deve tener conto della pena risultante dal dispositivo, anche quando vi siano sentenze di patteggiamento; occorre considerare le modalità concrete (rito ordinario vs rito speciale) e le riduzioni applicate in sede di cognizione

  • Cass. Sez. 1, n. 30119 del 07/04/2021 (Dinari)

    "In tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito ordinario ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice, nel determinare la pena unica, deve applicare la riduzione concessa ex art. 444 cod. proc. pen."

    Quando uno dei reati è stato giudicato con patteggiamento (con la relativa riduzione ex art.444 c.p.p.), il giudice dell'esecuzione deve tenere conto della pena già ridotta se decide che quel reato è il più grave; se lo riconosce come satellite, l'aumento va commisurato alla pena determinata in sede di cognizione comprensiva della riduzione

  • Corte Cost., sent. n. 183 del 9 luglio 2013

    Citata per motivi di competenza di nuovo giudizio in diversa persona fisica (principio di terzietà/validità del collegio per rinnovazione del giudizio)

Massime di principio

  • Per riconoscere quale reato è "più grave" in sede esecutiva occorre confrontare le pene effettivamente inflitte (come risultanti dal dispositivo) e tenere conto delle riduzioni concesse in sede di cognizione (es. patteggiamento ex art.444 c.p.p.)
  • Il giudice dell'esecuzione non può determinare una pena unica superiore alla somma delle pene inflitte con le singole sentenze (art.671 c.p.p.) e deve applicare i criteri previsti dall'art.81 c.p.
  • Se uno dei reati è stato giudicato con rito speciale (patteggiamento), la riduzione concessa in sede di cognizione deve essere presa in considerazione nel calcolo della pena unica secondo la giurisprudenza consolidata: va computata se quel reato è ritenuto il più grave o va includere nella base per l'aumento se è satellite
  • In caso di divergente valutazione del giudice dell'esecuzione su tali profili è possibile il ricorso del Pubblico Ministero; la Cassazione verifica la corretta applicazione dei criteri di legge e, se necessario, annulla e rinvia per nuovo esame
  • Il rinvio per nuovo giudizio può richiedere la decisione da parte di diverso collegio o diversa persona fisica quando sussistono ragioni di terzietà o per eliminare il vizio rilevato

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