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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15620/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Bari che aveva rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione tra due condanne: a) Corte d'appello di Milano n. 4752/2011 (irrev. 21/05/2013) per reati connessi al traffico di stupefacenti commessi a Milano dal 7 al 15 marzo 2006 (capi 7 e 10); b) Corte d'appello di Bari n. 561/2022 (irrev. 15/01/2025) per reati di detenzione e spaccio commessi da gennaio 2007 a luglio 2008 (capo E). Il ricorrente articolava due motivi: (i) violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che le condotte dimostravano un unico disegno criminoso (ruoli collegati, stesso fornitore, contesto associativo e propensione alla durata) e che il giudice aveva dato rilevo esclusivo all'arco temporale; (ii) vizio motivazionale perché, in ordinanza precedente, la Corte aveva riconosciuto la continuazione in favore del coimputato Giuseppe Traversi, per cui la mancata estensione sarebbe contraddittoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui la continuazione richiede l'esistenza di un unico programma criminoso preesistente e provato nelle sue linee essenziali, non riscontrabile nella mera somiglianza di reati, nella prossimità temporale o nella medesima natura normativa. Nel caso concreto il giudice dell'esecuzione ha correttamente valutato: la diversa qualifica sostanziale delle condotte (nel 2006 il ricorrente quale corriere, nel 2007-2008 spacciatore al dettaglio), la diversa composizione dei soggetti coinvolti, le modalità operative e il significativo intervallo temporale, nonché il fatto che per il capo associativo richiamato dal ricorrente era intervenuta assoluzione (art. 74 DPR 309/1990), per cui non poteva essere usato come indice del preordinato disegno criminoso. Inoltre la Corte ha ribadito che il riconoscimento della continuazione in favore di altro concorrente non vincola l'autonoma valutazione sul singolo soggetto. Pertanto il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    La continuità criminoso-penale richiede l'esistenza di un unico programma criminoso originario, deliberato nelle linee essenziali; la semplice somiglianza di reati, la prossimità temporale o l'identità della norma violata non sono sufficienti a provarla

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma di riferimento per le istanze in sede di esecuzione; impugnazione del provvedimento esecutivo e relativo sindacato di legittimità

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento ai reati in concorso materiale o formale tra più persone, utilizzato nel contesto fattuale ma senza effetto automatico sul riconoscimento della continuazione

  • art. 56 cod. pen.

    Riferimento alla responsabilità per il concorso di persone nel reato; la valutazione della continuità richiede analisi autonoma per ciascun concorrente

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma relativa alle condotte di detenzione e spaccio di stupefacenti; la mera coincidanza della norma violata non prova la sussistenza di un unico piano criminoso

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: l'assoluzione dal capo associativo rende inidoneo il riferimento a un fine associativo come indice della preordinata ideazione delle condotte

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione è necessario provare un unico programma criminoso preesistente e delineato nelle sue linee essenziali; non basta la somiglianza materiale delle condotte
  • I fattori rilevanti per valutare la continuità includono: ruolo ricoperto dall'agente, identità o omogeneità dei soggetti coinvolti, modalità operative, contiguità spazio-temporale e sistematicità/abitudini programmate
  • Un significativo intervallo temporale tra le condotte e la diversa qualità del ruolo (es. corriere vs spacciatore al dettaglio) tendono a escludere la sussistenza di un unico disegno criminoso
  • L'assoluzione per capi associativi o per reati che dovrebbero attestare un fine unitario indebolisce l'argomentazione sulla preordinazione del disegno criminoso
  • Il riconoscimento della continuazione per un coimputato non vincola automaticamente il giudice sull'identica questione relativa ad altro imputato: ogni posizione conserva autonomia valutativa
  • In sede esecutiva l'accertamento della continuità è un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo se privo di adeguata motivazione

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