Cassazione Civile, Ordinanza n. 25811/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi alle annualità 2011-2012 emessi nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica, per maggiori imponibili IRES, IRAP e IVA. L'Ufficio contestava la decadenza dai benefici della L. n. 398/1991, l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e l'omessa registrazione di operazioni imponibili, ritenendo che l'associazione fosse stata gestita in modo non democratico e con finalità di lucro. La CTR, in riforma delle decisioni di primo grado, aveva ritenuto responsabile in solido il ricorrente, in quanto legale rappresentante dell'ente nel periodo d'imposta considerato, valorizzando anche il fatto che le dichiarazioni fiscali successive continuavano a riportarlo come rappresentante legale. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) violazione degli artt. 38 c.c., 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., perché la responsabilità sarebbe stata affermata per il solo dato formale della carica, senza prova di una concreta attività gestoria; 2) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., 2727 ss. c.c., perché non vi sarebbe stata prova dell'utilizzo di fatture false, dell'omessa registrazione e della mancata democraticità dell'ente, né della materiale ingerenza del ricorrente, che avrebbe cessato la carica prima della scadenza di alcuni adempimenti dichiarativi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in materia fiscale, la responsabilità personale e solidale del rappresentante di un'associazione non riconosciuta non dipende solo dalla titolarità formale della carica, ma dalla sua qualità di soggetto che ha diretto la gestione dell'ente nel periodo considerato; al contempo, nei debiti tributari ex lege, l'onere di provare l'estraneità alla gestione grava sul chiamato a rispondere. Nel caso concreto, la CTR aveva correttamente valorizzato la prova dell'esercizio della carica nel periodo di imposta e il fatto che le dichiarazioni successive indicassero ancora il ricorrente come rappresentante, nonché l'assenza di prova seria della sua estraneità alla gestione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
La responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non deriva dalla sola titolarità formale della rappresentanza, ma dall'effettiva ingerenza nella gestione; in materia tributaria tale responsabilità può estendersi a chi abbia diretto la complessiva gestione nel periodo considerato.
Nei debiti tributari ex lege, l'onere di provare gli elementi da cui desumere la qualità di rappresentante o gestore dell'ente grava su chi invoca la responsabilità; spetta invece al chiamato a rispondere provare la propria estraneità alla gestione.
Richiamato quale parametro di censura sul governo delle prove, ma la Corte ha ritenuto corretta la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.
Richiamato quale parametro di censura sulla valutazione delle prove, ma non è stato ravvisato alcun vizio nella decisione impugnata.
Richiamato in relazione alle presunzioni, ma la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione fattuale della CTR.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per dedotta violazione di legge.
Richiamato per la proposta del relatore in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Norma agevolativa richiamata per la contestazione di decadenza dai benefici in ragione della gestione associativa non conforme ai requisiti richiesti.
Massime di principio
- La responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. per le obbligazioni dell'associazione non riconosciuta non si fonda sulla mera carica formale, ma sulla concreta ingerenza o gestione dell'ente nel periodo in cui l'obbligazione è sorta.
- Nei debiti tributari dell'associazione non riconosciuta, l'accertamento della responsabilità del rappresentante legale richiede di considerare non solo la sua partecipazione alla gestione, ma anche l'adempimento degli obblighi fiscali che su di lui gravano; l'eventuale subentro nella carica non esonera automaticamente da responsabilità per le annualità interessate.
- Quando si discute di obbligazioni tributarie ex lege, l'onere probatorio si atteggia diversamente rispetto alle obbligazioni negoziali: l'Ufficio deve provare la qualità di rappresentante o gestore, mentre il destinatario dell'azione risarcitoria/recuperatoria deve provare la propria estraneità alla gestione dell'ente.
- In presenza di elementi documentali che colleghino il soggetto alla gestione dell'ente nel periodo d'imposta e di assenza di una prova convincente della sua estraneità, il giudice di merito può legittimamente affermare la responsabilità personale e solidale per i debiti tributari dell'associazione.
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