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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13714/2022 del 11/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma di condanna per omicidio colposo e le statuizioni civili: UNIPOLSAI denunciava contraddittorietà della motivazione della Corte d'appello (in particolare sulla prevedibilità del ghiaccio, sulla non nesso causale tra velocità e caduta nel vuoto e sulla mancata considerazione delle affermazioni del primo giudice), e contestava l'erronea applicazione dell'art. 141 Cod. Strada; l'imputato Fabbri deduceva che la condotta altamente imprudente della vittima (Mugnolo) costituiva causa sopravvenuta, idonea ad interrompere il nesso di causalità e ad escludere la responsabilità penale.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto i ricorsi, ritenendo la motivazione della Corte d'appello illogica e incoerente rispetto ai fatti. Pur riconoscendo che l'autocarro si era sbandato e aveva abbattuto il guardrail per possibile velocità su fondo ghiacciato, la Cassazione ha escluso la responsabilità penale perché la caduta nel precipizio non rientrava nello "spettro tipico" degli eventi che l'art. 141 cod. strada mira a prevenire (concretizzazione del rischio). Inoltre la condotta volontaria e imprudente della vittima (avvicinarsi al dirupo non protetto nonostante gli avvertimenti) è stata qualificata come causa sopravvenuta del tutto eccezionale e imprevedibile, idonea a interrompere il nesso di causalità penale. Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato e sono revocate le statuizioni civili.

Norme richiamate

  • art. 41 cod. pen.

    Usato per valutare l'eventuale interruzione del nesso di causalità: la causa sopravvenuta che sia assolutamente anomala ed imprevedibile esclude il rapporto di causalità penale

  • art. 589 cod. pen.

    Norma di riferimento del reato contestato (omicidio colposo/lesioni), richiamata per la verifica dei presupposti di colpa e nesso causale

  • art. 141 Codice della Strada (D.Lgs. 285/92)

    La regola cautelare relativa alla velocità tutela il controllo del veicolo e la prevenzione di sinistri stradali tipici (es. collisioni, perdita di controllo). La Corte ha ritenuto che non mira a prevenire la caduta nel vuoto di una persona che volontariamente si espone al precipizio, quindi la violazione non concretizza il rischio di quel danno specifico

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dalle doglianze sulla presunta omissione della Corte d'appello nella valutazione delle doglianze di parte e nella motivazione; la Cassazione censura la motivazione quale contraddittoria

  • art. 40 cod. pen.

    Richiamato nel quadro delle cause sopravvenute e della relazione tra condotta precedente e causa diretta; utilizzato per distinguere processi causali autonomi o altamente anomali

  • art. 43 cod. pen.

    Principio della correlazione tra violazione della regola cautelare e evento: la norma richiede che l'evento rientri nello scopo della regola violata (concretizzazione del rischio) per configurare responsabilità colposa

Massime di principio

  • Per la responsabilità colposa non basta la mera connessione causale oggettiva: occorre che l'evento rientri nello "spettro tipico" dei rischi che la regola violata intende prevenire (concretizzazione del rischio).
  • Una condotta umana successiva può interrompere il nesso di causalità penale se è del tutto anomala, eccezionale e imprevedibile rispetto allo sviluppo prevedibile della serie causale innescata dall'agente.
  • La violazione di norme sulla velocità (art. 141 cds) tutela il controllo del veicolo e la prevenzione di sinistri tipici (collisioni, perdita controllo), ma non automaticamente qualsiasi conseguenza estranea allo scopo della norma; la qualificazione dell'evento rispetto allo scopo della norma è decisiva.
  • In sede penale la valutazione della colpa richiede un giudizio ex post sulla corrispondenza evento–scopo della norma violata; in sede civile la quantificazione del concorso di colpa della vittima può restare rilevante anche se ciò non determina automaticamente responsabilità penale.
  • Nel valutare eventi complessi con più fattori contributivi, i giudici devono distinguere tra contributo causale rilevante e causa idonea a fondare responsabilità penale, evitando una estensione meramente oggettiva del rimprovero colposo.

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