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Ordinanza

Ordinanza n. 148/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento con il quale il Prefetto di -OMISSIS- in data 17 novembre 2025 ha rigettato l’istanza di presa in carico nel sistema di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142/2015 presentata dal ricorrente in data 4 settembre 2025, nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per il mancato accesso alle misure di accoglienza.

Giustizia amministrativa202600303

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di presa in carico nel sistema di accoglienza ai sensi del d.lgs. n. 142/2015

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento prefettizio del 17 novembre 2025 che aveva rigettato l’istanza di presa in carico nel sistema di accoglienza presentata il 4 settembre 2025. Il diniego era motivato dal fatto che l’interessato aveva presentato una domanda di protezione internazionale presso un altro Stato membro. Il ricorrente ha dedotto la violazione del combinato disposto degli artt. 23, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 142/2015 e 29 d.lgs. n. 25/2008, sostenendo che la mera pendenza o possibile competenza di altro Stato membro ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 non legittima il diniego delle condizioni materiali di accoglienza. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal mancato accesso all’accoglienza.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia del diniego, disponendo il riesame della posizione del ricorrente. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora, in ragione del pregiudizio allegato, e il fumus boni iuris della censura. In particolare, ha affermato che la mera presentazione di una domanda di protezione internazionale in altro Stato membro e la potenziale sottoposizione alla procedura di determinazione dello Stato competente prevista dal regolamento Dublino III non comportano, di per sé, la perdita del diritto alle condizioni materiali di accoglienza nello Stato in cui il richiedente si trova, almeno fino all’eventuale trasferimento effettivo. Anche la pendenza di verifiche sulla competenza di altro Stato non giustifica il rigetto in assenza di una decisione definitiva sulla competenza o di un trasferimento effettivo. Le eventuali esigenze organizzative o temporanee indisponibilità di posti non esonerano l’amministrazione dall’obbligo di attivarsi, anche mediante soluzioni provvisorie, per garantire i livelli minimi di accoglienza previsti dalla normativa nazionale ed europea, qualora sussistano gli ulteriori presupposti di legge. La domanda risarcitoria e la regolazione delle spese sono state rinviate alla fase di merito. È stata fissata l’udienza pubblica per il 1° luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 142/2015

    La disposizione è stata ritenuta rilevante per valutare i casi di esclusione dalle misure di accoglienza; la sua applicazione non consente di equiparare la mera domanda presentata in altro Stato membro a una domanda reiterata o al riconoscimento già intervenuto dello status di protezione.

  • art. 29 d.lgs. n. 25/2008

    Il riferimento alla domanda reiterata non giustifica il diniego quando risulti soltanto la presentazione di una domanda di protezione in altro Stato membro, senza una decisione definitiva sulla competenza o un trasferimento effettivo.

  • Regolamento (UE) n. 604/2013 (Regolamento Dublino III)

    La potenziale sottoposizione alla procedura di determinazione dello Stato competente non determina, di per sé, la perdita delle condizioni materiali di accoglienza nello Stato membro in cui il richiedente si trova, almeno sino al trasferimento effettivo.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della tutela cautelare, esercitata mediante sospensione dell’efficacia del provvedimento e ordine di riesame.

Massime di principio

  • La mera presentazione di una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro e la potenziale applicazione della procedura prevista dal regolamento Dublino III non comportano, di per sé, la perdita del diritto alle condizioni materiali di accoglienza nello Stato membro in cui il richiedente si trova, almeno fino all’eventuale trasferimento effettivo.
  • La pendenza di verifiche sulla competenza di un altro Stato membro non legittima il rigetto dell’istanza di accesso alle misure di accoglienza in assenza di una decisione definitiva sulla competenza o di un trasferimento effettivo del richiedente.
  • Le esigenze organizzative dell’amministrazione o la temporanea indisponibilità di posti non esonerano l’autorità competente dall’obbligo di attivarsi per garantire i livelli minimi di accoglienza, anche mediante soluzioni temporanee, ove sussistano gli ulteriori presupposti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieProtezione internazionale e specialeTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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