Cassazione Civile, Ordinanza n. 20738/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza relativo all’esecuzione di un giudicato che aveva riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso IRPEF per gli anni 1990-1992, per l’importo di euro 11.511,00 oltre interessi. Dopo il passaggio in giudicato della decisione di merito, l’Amministrazione finanziaria ha corrisposto solo il 50% della somma dovuta, invocando la disciplina sopravvenuta dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificata dall’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017. Il giudice dell’ottemperanza ha ritenuto sufficiente tale pagamento parziale e ha respinto la domanda del contribuente volta a ottenere l’integrale esecuzione del giudicato. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato nullità della sentenza per error in procedendo, deducendo il difettoso esercizio dei poteri propri del giudice dell’ottemperanza ex art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992, per avere questi erroneamente ritenuto che la disciplina sopravvenuta producesse una riduzione sostanziale del diritto già definitivamente accertato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo perché il giudice dell’ottemperanza ha male interpretato la disciplina sopravvenuta: essa non incide sull’an o sul quantum del credito da rimborso già accertato con giudicato, ma disciplina soltanto le modalità procedimentali e i tempi di pagamento in presenza di limiti di spesa e di disponibilità dei fondi. Conseguentemente, il pagamento del solo 50% non poteva essere considerato adempimento integrale del comando giudiziale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, affinché riesamini la domanda di ottemperanza e dia piena attuazione al giudicato, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza è stata ravvisata come error in procedendo per difettoso esercizio dei poteri del giudice dell’ottemperanza e per sostanziale elusione del giudicato.
art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve interpretare e, se necessario, integrare il dictum del giudicato; è denunciabile in cassazione non solo la violazione formale delle regole del procedimento, ma anche ogni error in procedendo e l’omessa o insufficiente attuazione del comando giudiziale.
art. 70, comma 10, d.lgs. n. 546 del 1992
violazione delle norme sul procedimento
La formula abilita il ricorso per cassazione anche contro vizi sostanziali del procedimento di ottemperanza, quando si traducano in elusione del giudicato.
art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014
La disposizione, letta con la normativa sopravvenuta, è qualificata come disciplina procedimentale sulla disponibilità e gestione dei fondi, non come norma che riduce il credito riconosciuto in giudicato.
art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017
La norma sopravvenuta non incide sull’an e sul quantum del rimborso, ma regola soltanto tempi e modalità di pagamento entro il limite delle risorse stanziate.
È richiamato insieme alle altre norme sulla gestione dei fondi per confermare che il limite di spesa incide solo sul piano procedimentale dell’esecuzione.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributaria il giudice non può limitarsi a verificare un adempimento parziale se il giudicato impone l’integrale soddisfacimento del credito, dovendo adottare tutti i provvedimenti necessari a dare piena esecuzione al comando giudiziale.
- La disciplina sopravvenuta che introduca limiti di spesa o regole di priorità nei rimborsi non estingue né riduce in via sostanziale il credito definitivamente accertato, ma disciplina solo le modalità e i tempi di pagamento.
- La mancanza o insufficienza di fondi non legittima di per sé l’inadempimento del debito riconosciuto giudizialmente; al più può giustificare un differimento dell’adempimento, con attivazione delle procedure necessarie per il pagamento.
- Nel ricorso per cassazione avverso sentenze rese in ottemperanza è deducibile anche il difettoso esercizio dei poteri del giudice, quando questo si traduca in una sostanziale elusione del giudicato.
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