Cassazione Civile, Sentenza n. 35109/2023 del 14/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per tardività della notifica tramite servizio postale. La questione centrale era se l'Agenzia avesse prodotto documentazione idonea a provare la tempestività della spedizione dell'atto d'appello (raccomandata) e se fosse ammissibile produrre tale prova fuori dal momento della costituzione o tramite la dichiarazione del messo speciale.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia e confermato l'inammissibilità dell'appello per tardiva notifica. Il Collegio ha ritenuto che la prova della tempestività della notifica tramite posta deve essere depositata al momento della costituzione (art. 22 d.lgs. 546/1992) e che la CTR correttamente aveva accertato incongruenze tra i numeri di raccomandata e l'assenza di asseverazione di data di spedizione da parte dell'ufficio postale. Non è ammesso depositare tardivamente i documenti probatori, salvo ricorrere tempestivamente alla rimessione in termini, ipotesi non invocata. Inoltre la mera sottoscrizione del messo speciale non sostituisce la certificazione dell'ufficio postale né l'avviso di ricevimento con timbro dell'ufficio. L'Agenzia è stata condannata alle spese di cassazione in favore della controricorrente per Euro 23.000,00.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546/1992, art. 22, comma 5
art. 22, comma 5 d.lgs. 546/1992
La norma consente l'ordine di esibizione degli originali in caso di contestazione, ma presuppone che le copie siano già state prodotte al momento della costituzione; non può essere usata per prorogare il termine perentorio di deposito della documentazione probatoria della notifica
d.lgs. n. 546/1992, art. 22 (in generale) e art. 61
art. 22 e art. 61 d.lgs. 546/1992
Il materiale probatorio relativo alla notifica effettuata a mezzo posta deve essere depositato contestualmente alla costituzione; l'art. 22 si applica anche in funzione di verifica dell'ammissibilità dell'appello
d.lgs. n. 546/1992, art. 58, comma 2
art. 58, comma 2 d.lgs. 546/1992
Il termine ordinario per la produzione di nuovi documenti non consente la produzione tardiva degli atti la cui consegna al pubblico ufficio postale era già richiesta dall'art. 22
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Motivo di cassazione relativo a violazione di norme procedurali; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla valutazione della tempestività delle produzioni
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Motivo di cassazione relativo a violazione di norme di diritto probatorio; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione sulla insufficienza probatoria della sola dichiarazione del messo speciale
codice civile, artt. 2699 e 2700
Riguardano l'onere della prova e i mezzi di prova; la Corte ha chiarito che la prova della tempestività della notifica tramite posta richiede documentazione asseverata dall'ufficio postale o certificazione dell'agente postale, non una mera scritturazione manuale o una dichiarazione del messo
legge n. 890/1982, art. 4 ultimo comma
art. 4 ultimo comma legge 890/1982
Richiamata in relazione ai mezzi di prova e alla forma delle notifiche speciali; la Corte non ha ritenuto tale norma idonea a superare i requisiti di prova richiesti per la notifica postale
Massime di principio
- Per provare la tempestività di una notifica effettuata con il servizio postale è necessario depositare al momento della costituzione la ricevuta di spedizione o l'avviso di ricevimento con la data di spedizione asseverata dall'ufficio postale (timbro meccanografico o datario)
- La produzione tardiva di documenti probatori relativi alla tempestività della notifica non sanifica l'inammissibilità, salvo che si presenti tempestiva istanza motivata di rimessione in termini per causa non imputabile
- La dichiarazione o relata sottoscritta dal messo speciale dell'ente notificante non sostituisce, di per sé, la certificazione dell'ufficio postale né l'avviso asseverato: occorre coerenza con i numeri di raccomandata e le certificazioni dell'ufficio postale
- I termini previsti dal processo tributario per la produzione di documenti sono perentori; il giudice non può prorogarli se non nell'ipotesi eccezionale e tempestivamente invocata di rimessione in termini
- In caso di controversia sulla tempestività della notificazione tramite posta, è prudente acquisire e depositare contestualmente copia dell'elenco raccomandate, ricevuta di spedizione timbrata dall'ufficio postale o avviso di ricevimento con timbro, per evitare rischi di inammissibilità
- Se si rileva un errore nella notifica (es. disallineamento numerico delle raccomandate), la parte notificante deve fornire immediata e completa documentazione probatoria e, se necessario, chiedere rimessione in termini con motivazione comprovabile
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