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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10159/2024 del 11/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 24/03/2023, che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado confermando responsabilità e civili obbligazioni per varie fattispecie con rideterminazione delle pene e assoluzioni parziali. I motivi di ricorso comprendevano: (i) la domanda di declaratoria di prescrizione del reato principale di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo a); (ii) censura sulla qualificazione degli imputati come amministratori di fatto (art. 2639 c.c. e art. 223 l. fall.); (iii) doglianze sulla mancanza o insufficienza di prova circa le condotte distrattive (beni d'arredo, euro 5.000, autovettura, somme raccolte per presunti "titoli obbligazionari", motonave) e sulla corretta qualificazione giuridica dei titoli; (iv) impugnazione della responsabilità per i reati di ricettazione (capo c) e tentata estorsione (capo d) e delle correlate statuizioni civili; (v) richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (artt. 62-bis, 133 c.p.); (vi) contestazione delle statuizioni civili e dell'entità delle provvisionali (richiamo all'art. 539 c.p.p. e alla necessità di prova del danno).

La decisione

La Corte di Cassazione ha deciso con esito misto: ha accolto i ricorsi agli effetti penali relativamente al reato residuo di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo a) rilevando l'intervenuta prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tale reato per la parte penale; ha però rigettato i ricorsi, agli effetti civili, con riferimento a quel medesimo reato (confermate le statuizioni civili relative alle somme accertate come distratte). Inoltre la Corte ha ritenuto fondati, ai soli effetti civili, i motivi di De Sena Vincenzo relativi alle statuizioni civili riferite ai reati di ricettazione (capo c) e tentata estorsione (capo d) — reati già dichiarati prescritti in appello — annullando la parte civile riferita a tali capi e rinviando la materia al giudice civile competente in grado d'appello per la valutazione del danno. Gli altri motivi (qualificazione di amministratore di fatto, prova della distrazione, richiesta di attenuanti, ecc.) sono stati considerati nel complesso infondati e quindi respinti. La Corte ha calcolato il decorso della prescrizione (termine massimo determinato con riferimento agli artt. 157 e 161 c.p. e con conteggio delle sospensioni) e ha applicato il principio che, se sussiste causa di estinzione, la Cassazione deve rilevarla immediatamente, con conseguente annullamento senza rinvio per l'effetto penale.

Norme richiamate

  • art. 216 l. fall.

    Norma che disciplina la bancarotta fraudolenta patrimoniale; la Corte ha ritenuto che, per quel reato, il termine di prescrizione fosse decorso e ne ha disposto la declaratoria di estinzione

  • art. 2639 cod. civ.

    Richiama i criteri per qualificare l'amministratore di fatto; la Corte ha ricordato che tale qualifica richiede prove significative dello svolgimento delle funzioni direttive e ha valutato come sufficiente la documentazione testimonial e fattuale nel caso concreto

  • art. 2483 cod. civ.

    Richiamata nella discussione sulla natura dei "titoli" emessi da una S.r.l.; la Corte ha osservato che anche i titoli di debito emessi illegittimamente da una S.r.l. possono integrare profili di bancarotta quando gli introiti sono sottratti alla massa

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    artt. 157 e 161 cod. pen.

    Norme utilizzate per determinare il termine massimo di prescrizione del reato (calcolo della durata della prescrizione e relativo periodo massimo), impiegate dalla Corte per stabilire che la prescrizione era intervenuta

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede la declaratoria di proscioglimento per cause estintive; la Corte ha richiamato il principio secondo cui la causa di estinzione del reato deve essere rilevata immediatamente in cassazione quando non sussistono elementi tali da imporre l'assoluzione per merito

  • art. 62-bis e art. 133 cod. pen.

    art. 62-bis e art. 133 cod. pen.

    Previsione delle attenuanti generiche e del loro apprezzamento nella determinazione della pena; i ricorrenti avevano richiesto il riconoscimento delle attenuanti, ma la Corte ha ritenuto che non fossero emersi "elementi convincenti e positivamente apprezzabili" per accordarle

  • art. 539 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alle statuizioni civili e alle provvisionali; nella prospettazione difensiva si sosteneva che senza adeguata documentazione di danno la liquidazione era illegittima; la Corte ha richiesto maggior rigore nell'accertamento delle pretese civili, specialmente quando i reati sono dichiarati prescritti

Massime di principio

  • La prescrizione può essere rilevata e pronunciata in Cassazione anche se il ricorso non è manifestamente inammissibile: se il termine prescrizionale è decorso il giudice di legittimità deve dichiarare l'estinzione del reato e annullare senza rinvio la sentenza per la parte penale.
  • Quando un reato viene dichiarato estinto per prescrizione in sede di legittimità, la Corte di Cassazione non può decidere sul merito della responsabilità penale, ma deve comunque valutare separatamente le conseguenze civili; le statuizioni civili non cadono automaticamente e devono essere esaminate e motivate distintamente.
  • La qualificazione di "amministratore di fatto" richiede prove concrete e significative dello svolgimento di funzioni direttive: l'apparenza esterna non è sufficiente senza elementi che dimostrino un ruolo gestionale continuativo e decisivo.
  • Per i reati di distrazione (bancarotta patrimoniale) è necessario dimostrare la sottrazione effettiva di risorse dalla massa con assenza di adeguata contropartita; la semplice formalità o l'inefficacia di atti ai sensi del diritto fallimentare non esclude automaticamente la rilevanza penale se la disponibilità è stata comunque sottratta.
  • Le pronunce di condanna a risarcimento e le provvisionali devono essere supportate da adeguata documentazione probatoria del danno; in caso di carenza motivazionale il giudice di legittimità può annullare o rinviare la valutazione al giudice civile competente.
  • Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi e apprezzabili nella motivazione per essere riconosciute; la mera collaborazione o circostanze generiche non convincenti possono non essere ritenute sufficienti.
  • Se in appello vengono dichiarati prescritti specifici reati, la Corte di merito deve comunque trattare in modo adeguato le eventuali conseguenze civili connesse a quei reati; la mancata valutazione adeguata delle ripercussioni civilistiche costituisce motivo di annullamento parziale e rinvio.

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