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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37729/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 05/11/2021 del Tribunale di Cagliari che ha rigettato la richiesta di riesame proposta dall'indagato e dichiarato inammissibile il riesame proposto in nome di diverse società per mancata legittimazione. I decreti impugnati riguardavano perquisizioni e sequestri probatori su scritture contabili delle società (anni 2013-2019) e dispositivi elettronici, nell'ambito di indagini per i reati di dichiarazione fraudolenta continuata mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione infedele continuata (artt. 2 e 4 d.lgs. n. 74/2000). Il ricorrente deduceva, fra l'altro: mancata legittimazione delle società per assenza di procura speciale; illegittimità per mancata proroga del termine delle indagini (atti acquisiti dopo scadenza); illegittima utilizzazione di atti d'indagine provenienti da altro procedimento; omissione da parte del pubblico ministero della trasmissione di tutta la documentazione; e natura esplorativa/indefinita dei decreti di sequestro.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di Cagliari sulla inammissibilità del riesame proposto a nome delle società per mancanza di procura speciale al difensore; ha altresì affermato che l'indagato ha legittimazione a impugnare i provvedimenti cautelari reali anche se non titolare dei beni, per tutelare l'interesse a evitare l'uso probatorio degli stessi. Quanto alla proroga delle indagini, la Corte ha acquisito e considerato valido il decreto di proroga emesso dal GIP successivamente alla richiesta del PM (richiesta presentata prima della scadenza) e ha confermato il principio che la pronuncia successiva del giudice ha efficacia sanante retroattiva; di conseguenza gli atti compiuti dopo la richiesta di proroga e prima della comunicazione dell'ordinanza sono utilizzabili secondo l'art. 406, comma 8. L'acquisizione di atti provenienti da altri procedimenti è stata ritenuta legittima se funzionale alle indagini (art. 117 c.p.p.). La Corte ha inoltre ritenuto sufficiente la trasmissione, al riesame, degli atti selezionati dal PM e ha giudicato congrua e logica la motivazione del Tribunale sulle finalità probatorie del sequestro, negando la natura esplorativa illegittima dei decreti.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000

    Ha individuato i reati contestati (dichiarazione fraudolenta e dichiarazione infedele continuata) che giustificavano le indagini e i sequestri; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari raccolti giustificassero l'espletamento di acquisizioni probatorie relative a tali fattispecie.

  • art. 324 cod. proc. pen. (commi 5 e 6)

    Richiamato in relazione alla disciplina del riesame e alla valutazione della legittimazione e della motivazione del provvedimento di riesame; la Corte ha confermato che la procura speciale per le persone giuridiche è indispensabile al momento del deposito del ricorso.

  • art. 309 cod. proc. pen. (comma 5)

    Stabilisce l'obbligo del pubblico ministero di trasmettere al tribunale del riesame gli atti selezionati a sostegno della richiesta: la Corte ha precisato che non è obbligatorio trasmettere l'intero fascicolo, ma solo gli atti ritenuti utili dal PM e gli elementi a favore dell'indagato.

  • art. 117 cod. proc. pen.

    Conferisce al pubblico ministero il potere di richiedere copie di atti di altri procedimenti quando siano necessari per le indagini: la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione di atti da altri procedimenti se funzionali all'indagine in corso.

  • art. 406 cod. proc. pen.

    "Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini"

    La Corte ha applicato il comma 8 ricostruendo che la richiesta di proroga del PM era anteriore alla scadenza e che il decreto di proroga del GIP, pur successivo, ha efficacia sanante retroattiva sugli atti compiuti nel periodo intermedio, rendendoli utilizzabili.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limiti del ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali: la Corte ha ricordato che in cassazione sono censurabili violazioni di legge e vizi motivazionali gravi, non valutazioni di merito; ha ritenuto che non ricorressero i vizi dedotti dal ricorrente.

  • art. 182 cod. proc. civ.

    Citato dalla difesa come possibile rimedio per regolarizzare la rappresentanza, la Corte ha escluso l'applicazione analogica al processo penale per sanare la mancanza di procura speciale nel momento del deposito del ricorso.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Definizione del concetto di indizio: la Corte ha ricordato che per il sequestro probatorio sono sufficienti elementi indiziari che giustifichino la necessità di acquisire ulteriore prova, non la prova piena della responsabilità.

Massime di principio

  • La procura speciale è necessaria al momento del deposito del ricorso per far valere diritti di una persona giuridica: il difensore dell'amministratore non può impugnare in nome della società senza specifica procura.
  • L'indagato ha legittimazione a chiedere il riesame di sequestri probatori anche se non è titolare materiale dei beni sequestrati, perché ha interesse concreto a evitare l'utilizzo probatorio degli stessi.
  • La richiesta di proroga delle indagini deve essere presentata dal PM prima della scadenza del termine; l'ordinanza di proroga può essere adottata successivamente e produce effetto retroattivo sanante sugli atti compiuti nel frattempo, rendendoli utilizzabili se la proroga è stata autorizzata.
  • Il pubblico ministero può acquisire atti provenienti da altri procedimenti (art. 117 c.p.p.) quando tali atti sono funzionali alle indagini in corso; la loro utilizzazione è legittima se pertinenti e utili all'accertamento.
  • Al tribunale del riesame non deve essere trasmesso l'intero fascicolo ma gli atti selezionati dal PM a sostegno della richiesta e gli elementi a favore dell'indagato; è onere del ricorrente indicare e dimostrare l'omesso esame di specifici atti decisivi.
  • In cassazione su misure cautelari reali la valutazione è limitata a questioni di legge e vizi motivazionali macroscopici; le valutazioni di merito sulla congruità degli elementi probatori restano in larga misura fuori dalla sindacabilità.

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