Cassazione Penale, Sentenza n. 28995/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un amministratore e socio unico di una società che, secondo l'accusa, avrebbe indicato nella dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 2019 una fattura per operazioni inesistenti di importo pari a euro 2.400, emessa da una ditta individuale ritenuta cartiera. Il giudice di primo grado aveva assolto l'imputato per particolare tenuità del fatto, e la Corte d'appello aveva confermato tale esito. Il ricorso per cassazione è stato fondato su due censure: con il primo motivo si deduceva vizio di motivazione e travisamento della prova, sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente ritenuto integrati l'elemento oggettivo e quello soggettivo del reato, trascurando che il prestatore aveva dichiarato di aver svolto anche operazioni reali, che mancavano elementi di retrocessione di denaro e che la prestazione non era necessariamente di risultato; con il secondo motivo si denunciava l'omessa valutazione dei motivi di appello sull'elemento soggettivo, in particolare l'assenza di un interesse economico all'utilizzo della fattura, dato un preteso rilevante credito IVA già esistente, incompatibile con la finalità evasiva richiesta dalla norma.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze investissero in realtà la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto, profili riservati al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione congrua e logica. Ha valorizzato la motivazione della Corte territoriale, che aveva ritenuto non credibile la tesi difensiva e aveva ricostruito la società emittente come cartiera, priva di struttura, priva di dipendenti e inadempiente sotto il profilo fiscale; aveva inoltre rilevato la genericità delle causali, l'assenza di rapporti commerciali effettivi e la circostanza del pagamento in contanti tramite terzi per una prestazione mai resa. Ha quindi reputato manifestamente infondato anche il rilievo sul dolo specifico. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile; ne è conseguita la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata come base del contestato utilizzo di fattura per operazioni inesistenti nella dichiarazione fiscale
causa di non punibilità applicata dai giudici di merito per la particolare tenuità dell'offesa, in ragione dell'entità minima dell'imponibile indicato
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende
richiamato implicitamente nel vaglio della prova e della motivazione, quanto alla valutazione delle risultanze probatorie da parte del giudice di merito
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una nuova valutazione del materiale probatorio: le censure di vizio motivazionale sono ammissibili solo se denunciano omissioni, illogicità manifeste o contraddizioni rilevanti nella motivazione, non una mera diversa lettura dei fatti.
- In materia di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, la prova dell'inesistenza dell'operazione può essere desunta da un complesso di indici fattuali convergenti, quali l'assenza di struttura organizzativa del fornitore, la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali, la genericità delle causali, l'assenza di rapporti commerciali effettivi e modalità di pagamento incongrue rispetto alla prestazione dichiarata.
- Ai fini della configurabilità del reato, il dolo specifico può essere inferito da elementi oggettivi sintomatici dell'artificiosità dell'operazione e dell'utilizzo strumentale della fattura, non essendo necessario un interesse economico di importo elevato o immediatamente appariscente.
- La circostanza che il rapporto dedotto abbia natura di obbligazione di mezzi non esclude, di per sé, la falsità della fattura o l'inesistenza dell'operazione; ciò che rileva è l'effettivo svolgimento della prestazione o, comunque, la sua riconducibilità a un rapporto reale e documentato.
- Quando i motivi di appello o di ricorso ripropongono questioni di merito già esaminate e risultano manifestamente infondati, la loro mancata trattazione analitica non determina di per sé nullità o annullamento della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29015/2026 del 30/07/2026
- Sentenza penale · 30 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29018/2026 del 30/07/2026
- Sentenza penale · 30 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29057/2026 del 30/07/2026
- Sentenza penale · 30 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29071/2026 del 30/07/2026
- Sentenza penale · 30 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29080/2026 del 30/07/2026
- Sentenza penale · 30 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28896/2026 del 30/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →