Cassazione Civile, Ordinanza n. 33701/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento IMU per l'anno 2013 relativo a un immobile concesso in locazione finanziaria. In fatto, l'immobile risultava originariamente oggetto di un contratto di leasing tra una banca concedente e una società utilizzatrice; la contribuente aveva poi stipulato una scrittura privata con cui si impegnava a subentrare nel rapporto, subordinatamente all'accettazione della cessione da parte della concedente, accettazione che assumeva non essere mai intervenuta. La CTR aveva ritenuto invece che la contribuente fosse entrata nella disponibilità del bene e che, in base al contratto di leasing, fosse tenuta al pagamento dell'IMU. Con un unico motivo di ricorso, la società denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, sostenendo di non aver mai stipulato un contratto di leasing con la banca concedente e di essere rimasta estranea al rapporto per mancata accettazione del subentro.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha richiamato il principio secondo cui, in tema di IMU, per gli immobili concessi in leasing il soggetto passivo è l'utilizzatore sin dalla sottoscrizione del contratto e fino alla sua scadenza o risoluzione, rilevando il vincolo contrattuale e non la mera detenzione materiale. Ha osservato che la CTR si era conformata a tali principi valorizzando l'esistenza in atti di un contratto di locazione finanziaria recante la banca come concedente e la società come utilizzatrice, con decorrenza anteriore all'annualità d'imposta. Le ulteriori censure sono state considerate inammissibili/sostanzialmente dirette a rimettere in discussione l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove, operazioni precluse in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
in materia di IMU sugli immobili in leasing, il soggetto passivo è l'utilizzatore; rileva il vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, non la sola disponibilità materiale del bene
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per il contributo unificato aggiuntivo
la cessazione dell'obbligazione IMU per il leasing coincide con la scadenza o risoluzione del contratto, non con la mera mancata riconsegna del bene
Massime di principio
- In materia di IMU sugli immobili concessi in leasing, il soggetto passivo è l'utilizzatore del bene fin dalla sottoscrizione del contratto e fino alla sua scadenza o risoluzione.
- Ai fini tributari, assume rilievo decisivo il vincolo contrattuale che fonda la detenzione qualificata, non la sola disponibilità materiale dell'immobile.
- Quando il motivo di ricorso mira, sotto la veste della violazione di legge, a contestare l'accertamento di fatto e la ricostruzione del rapporto compiuta dal giudice di merito, la censura è inammissibile in sede di legittimità se chiede una nuova valutazione delle prove.
- La mancata accettazione formale di un subentro nel leasing non è dirimente se dagli atti risulta un contratto di locazione finanziaria già efficace tra concedente e utilizzatore per il periodo d'imposta controverso.
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