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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33624/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comproprietario)

La controversia

La controversia nasce da una lite tra comproprietari di un immobile sito in Misilmeri. In primo grado il Tribunale di Termini Imerese aveva deciso in senso opposto rispetto alla Corte d'appello; quest'ultima, in riforma della sentenza, aveva condannato tre comproprietari al pagamento in favore di una delle comproprietarie di somme a titolo di indennità per occupazione esclusiva del bene comune e di canone di locazione dell'immobile. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 281-sexies, 327, 429 e 430 c.p.c., sostenendo che l'appello fosse tardivo perché, trattandosi di sentenza pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c., il termine lungo per impugnare sarebbe decorso dalla lettura del dispositivo in udienza, benché la motivazione non fosse contestuale. Con il secondo hanno dedotto violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., oltre a vizi motivazionali, assumendo che spettasse all'attrice dimostrare il possesso esclusivo del bene da parte dei germani Campisi e che la Corte territoriale avesse erroneamente sovvertito l'onere della prova e travisato le prove testimoniali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto dei requisiti di cui all'art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c., poiché il ricorso non riportava né localizzava il verbale d'udienza di primo grado e il verbale/sentenza, impedendo di verificare se la decisione fosse stata pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. oppure secondo il rito locatizio richiamato dalla sentenza impugnata; ciò ha impedito anche di stabilire il dies a quo del termine per appellare. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché, pur evocando gli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., in realtà mirava a ottenere un riesame del merito e delle prove, estraneo al giudizio di legittimità; la Corte ha ribadito che la violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo se si fonda la decisione su prove inesistenti o non acquisite, quella dell'art. 116 c.p.c. solo se si applica un diverso regime di valutazione della prova, e quella dell'art. 2697 c.c. solo se l'onere probatorio è attribuito alla parte sbagliata. Non essendovi difese della parte intimata, la Corte non ha provveduto sulle spese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 281-sexies c.p.c.

    Richiamato per sostenere il dies a quo del termine di impugnazione quando la sentenza sia pronunciata con lettura del dispositivo in udienza; la Corte rileva però che, in mancanza di adeguata indicazione del verbale, non è verificabile se quel rito fosse effettivamente stato seguito.

  • art. 327 c.p.c.

    Evocato quale norma sul termine lungo di impugnazione, la cui decorrenza non è stata scrutinabile per difetto di allegazione degli atti rilevanti.

  • art. 429 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 447-bis e 430 c.p.c. per la disciplina decisoria del rito locatizio e per la verifica del momento di decorrenza del termine di appello.

  • art. 430 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla fase decisoria del rito del lavoro/locatizio e alla decorrenza del termine per impugnare.

  • art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c.

    La Corte lo applica come requisito di ammissibilità del ricorso, ravvisando la mancanza di esposizione sommaria dei fatti e di specifica indicazione/localizzazione degli atti e documenti rilevanti.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile solo se il giudice utilizza prove inesistenti, non acquisite o introdotte d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non consente un riesame del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La sua violazione è configurabile solo se il giudice disattende il principio del libero apprezzamento della prova senza base normativa o valuta con prudente apprezzamento una prova soggetta a diverso regime.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione è configurabile solo se l'onere della prova è stato attribuito alla parte diversa da quella su cui gravava secondo la struttura dei fatti costitutivi ed eccezioni.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma richiamata per i motivi di violazione di legge, ma la censura è stata reputata inammissibile perché in realtà mirava alla rivalutazione del fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è ritenuto estraneo al paradigma attuale quando la censura mira solo a contrapporre una diversa ricostruzione del materiale probatorio.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Evocato insieme al preteso travisamento dei fatti, ma la doglianza è stata considerata inammissibile perché sostanzialmente diretta a contestare il merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non rispetta l'onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti e dei documenti su cui si fonda, soprattutto se la censura dipende dalla verifica di verbali o provvedimenti di primo grado non trascritti o non reperibili nel fascicolo di legittimità.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile solo se il giudice ha posto a base della decisione prove inesistenti, non acquisite o introdotte d'ufficio fuori dai poteri istruttori; non basta contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. sussiste solo quando il giudice abbia applicato un regime legale di valutazione della prova diverso da quello imposto dalla legge o abbia negato il principio del libero convincimento in assenza di deroga normativa.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile esclusivamente se l'onere probatorio è stato posto a carico di una parte diversa da quella sulla quale grava secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non copre le contestazioni sulla sufficienza o credibilità della prova.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti di causa, perché tale attività appartiene al giudice di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente, se previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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