Cassazione Penale, Sentenza n. 4930/2025 del 06/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di Macerata (12/01/2023) per mancata allegazione, a pena di inammissibilità, della dichiarazione/elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter e 1-quater c.p.p.; il difensore ha contestato l'applicazione della norma sostenendo che l'imputato era presente ad una udienza dibattimentale (24/02/2022) e che, comunque, erano presenti nomine difensive e procure che indicavano la rappresentanza e l'elezione di domicilio (anche in considerazione del collocamento in programma di protezione e della domiciliazione presso il Servizio centrale di protezione)
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Pur riconoscendo che l'imputato era stato presente all'udienza del 24/02/2022 e che l'art. 420, comma 2-ter favorevole consente che il difensore rappresenti l'imputato nelle udienze successive, ha ritenuto che l'atto di appello depositato il 26/05/2023 non conteneva né la dichiarazione/elezione di domicilio richiesta dall'art. 581, comma 1-ter c.p.p. né un richiamo espresso e specifico a precedenti elezioni di domicilio rintracciabili immediatamente nel fascicolo. Ha inoltre dichiarato inammissibile la questione sollevata successivamente con memoria del 03/12/2024 relativa alla domiciliazione presso il Servizio centrale di protezione (nuovo motivo). La Cassazione ha quindi confermato l'inammissibilità e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 420, comma 2-ter cod. proc. pen.
«l'imputato che. .presente ad una udienza non compaia alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore»
La Corte ha ritenuto che la presenza anche ad una sola udienza fa rientrare l'imputato nella previsione dell'art. 420, comma 2-ter, con la conseguenza che il difensore può considerarsi legittimato a rappresentarlo nelle successive udienze; da ciò deriva che, in linea di principio, una nomina difensiva conferita prima della sentenza può comprendere la facoltà di impugnazione
art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen.
Norma che impone l'allegazione, a pena di inammissibilità, della dichiarazione/elezione di domicilio per le impugnazioni; le Sezioni Unite hanno ritenuto applicabile tale obbligo alle impugnazioni proposte prima dell'abrogazione (25/08/2024) e hanno stabilito che è sufficiente, per ottemperare all'onere, un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio collocata nel fascicolo, in modo da permettere l'immediata individuazione del luogo per la notificazione
art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen.
Interpretazione della Corte: la limitazione dell'obbligo di conferire un mandato speciale successivo riguarda il caso in cui l'imputato sia stato assente durante il processo di primo grado; se l'imputato è rientrante nella previsione dell'art. 420, comma 2-ter, la nomina difensiva anteriore che include la facoltà di appellare può essere sufficiente
art. 12, comma 3-bis d.l. 15/01/1991, n. 8, conv. in l. 15/03/1991, n. 82
La domiciliazione speciale del collaboratore di giustizia presso il Servizio centrale di protezione è equiparata, ad ogni effetto, all'elezione di domicilio e rileva ai fini delle notificazioni; tuttavia la Corte ha ritenuto la questione sollevata tardiva e nuova se proposta per la prima volta in memoria aggiunta
Ha abrogato la previsione dell'art. 581, comma 1-ter c.p.p. a partire dal 25/08/2024; le Sezioni Unite hanno chiarito che la norma continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte anteriormente a tale data
Decisione delle Sezioni Unite (ud. 24/10/2024)
Ha stabilito la perdurante applicabilità dell'art. 581, comma 1-ter c.p.p. alle impugnazioni anteriori al 25/08/2024 e ha precisato i criteri di sufficienza dell'allegazione o del richiamo alla precedente elezione di domicilio
Massime di principio
- Per impugnazioni depositate prima del 25/08/2024 è necessario allegare la dichiarazione/elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter c.p.p., oppure inserire nell'atto di impugnazione un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/electione di domicilio rintracciabile immediatamente nel fascicolo
- Se l'imputato è comparso almeno a una udienza del dibattimento, l'art. 420, comma 2-ter fa sì che il difensore lo rappresenti anche nelle successive udienze non presenziate e una nomina difensiva anteriore che comprenda la facoltà di impugnazione può, in linea di principio, essere sufficiente per proporre l'appello (ferma restando l'osservanza degli oneri di cui all'art. 581, comma 1-ter quando applicabile)
- La domiciliazione presso il Servizio centrale di protezione per i collaboratori di giustizia è equiparata all'elezione di domicilio e può soddisfare gli obblighi di notifica, ma deve essere tempestivamente allegata o richiamata negli atti processuali; non è ammissibile introdurre per la prima volta tale motivo in una memoria aggiunta tardiva
- La mancata indicazione o allegazione dell'elezione di domicilio nell'atto di appello comporta il rischio di inammissibilità quando la norma è ancora vigente; pertanto è prudente allegare sempre la dichiarazione o indicare espressamente la sua collocazione nel fascicolo
- Le Sezioni Unite e le modifiche legislative successive (es. abrogazioni) possono incidere sulla valutazione dei requisiti formali: verificare sempre la normativa applicabile alla data dell'impugnazione
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