Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4930/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di Macerata (12/01/2023) per mancata allegazione, a pena di inammissibilità, della dichiarazione/elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter e 1-quater c.p.p.; il difensore ha contestato l'applicazione della norma sostenendo che l'imputato era presente ad una udienza dibattimentale (24/02/2022) e che, comunque, erano presenti nomine difensive e procure che indicavano la rappresentanza e l'elezione di domicilio (anche in considerazione del collocamento in programma di protezione e della domiciliazione presso il Servizio centrale di protezione)

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Pur riconoscendo che l'imputato era stato presente all'udienza del 24/02/2022 e che l'art. 420, comma 2-ter favorevole consente che il difensore rappresenti l'imputato nelle udienze successive, ha ritenuto che l'atto di appello depositato il 26/05/2023 non conteneva né la dichiarazione/elezione di domicilio richiesta dall'art. 581, comma 1-ter c.p.p. né un richiamo espresso e specifico a precedenti elezioni di domicilio rintracciabili immediatamente nel fascicolo. Ha inoltre dichiarato inammissibile la questione sollevata successivamente con memoria del 03/12/2024 relativa alla domiciliazione presso il Servizio centrale di protezione (nuovo motivo). La Cassazione ha quindi confermato l'inammissibilità e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 420, comma 2-ter cod. proc. pen.

    «l'imputato che. .presente ad una udienza non compaia alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore»

    La Corte ha ritenuto che la presenza anche ad una sola udienza fa rientrare l'imputato nella previsione dell'art. 420, comma 2-ter, con la conseguenza che il difensore può considerarsi legittimato a rappresentarlo nelle successive udienze; da ciò deriva che, in linea di principio, una nomina difensiva conferita prima della sentenza può comprendere la facoltà di impugnazione

  • art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen.

    Norma che impone l'allegazione, a pena di inammissibilità, della dichiarazione/elezione di domicilio per le impugnazioni; le Sezioni Unite hanno ritenuto applicabile tale obbligo alle impugnazioni proposte prima dell'abrogazione (25/08/2024) e hanno stabilito che è sufficiente, per ottemperare all'onere, un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio collocata nel fascicolo, in modo da permettere l'immediata individuazione del luogo per la notificazione

  • art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen.

    Interpretazione della Corte: la limitazione dell'obbligo di conferire un mandato speciale successivo riguarda il caso in cui l'imputato sia stato assente durante il processo di primo grado; se l'imputato è rientrante nella previsione dell'art. 420, comma 2-ter, la nomina difensiva anteriore che include la facoltà di appellare può essere sufficiente

  • art. 12, comma 3-bis d.l. 15/01/1991, n. 8, conv. in l. 15/03/1991, n. 82

    La domiciliazione speciale del collaboratore di giustizia presso il Servizio centrale di protezione è equiparata, ad ogni effetto, all'elezione di domicilio e rileva ai fini delle notificazioni; tuttavia la Corte ha ritenuto la questione sollevata tardiva e nuova se proposta per la prima volta in memoria aggiunta

  • legge 9 agosto 2024, n. 114

    Ha abrogato la previsione dell'art. 581, comma 1-ter c.p.p. a partire dal 25/08/2024; le Sezioni Unite hanno chiarito che la norma continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte anteriormente a tale data

  • Decisione delle Sezioni Unite (ud. 24/10/2024)

    Ha stabilito la perdurante applicabilità dell'art. 581, comma 1-ter c.p.p. alle impugnazioni anteriori al 25/08/2024 e ha precisato i criteri di sufficienza dell'allegazione o del richiamo alla precedente elezione di domicilio

Massime di principio

  • Per impugnazioni depositate prima del 25/08/2024 è necessario allegare la dichiarazione/elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter c.p.p., oppure inserire nell'atto di impugnazione un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/electione di domicilio rintracciabile immediatamente nel fascicolo
  • Se l'imputato è comparso almeno a una udienza del dibattimento, l'art. 420, comma 2-ter fa sì che il difensore lo rappresenti anche nelle successive udienze non presenziate e una nomina difensiva anteriore che comprenda la facoltà di impugnazione può, in linea di principio, essere sufficiente per proporre l'appello (ferma restando l'osservanza degli oneri di cui all'art. 581, comma 1-ter quando applicabile)
  • La domiciliazione presso il Servizio centrale di protezione per i collaboratori di giustizia è equiparata all'elezione di domicilio e può soddisfare gli obblighi di notifica, ma deve essere tempestivamente allegata o richiamata negli atti processuali; non è ammissibile introdurre per la prima volta tale motivo in una memoria aggiunta tardiva
  • La mancata indicazione o allegazione dell'elezione di domicilio nell'atto di appello comporta il rischio di inammissibilità quando la norma è ancora vigente; pertanto è prudente allegare sempre la dichiarazione o indicare espressamente la sua collocazione nel fascicolo
  • Le Sezioni Unite e le modifiche legislative successive (es. abrogazioni) possono incidere sulla valutazione dei requisiti formali: verificare sempre la normativa applicabile alla data dell'impugnazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.