Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22567/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (impresa)

La controversia

La società attrice ha promosso davanti al Tribunale di Torino una domanda di inibitoria, ritiro dal commercio e distruzione di prodotti asseritamente contraffatti, oltre al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. e/o ex art. 2598 c.c., deducendo violazioni di diritti di proprietà industriale e concorrenza sleale. La controparte ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sostenendo che le condotte rilevanti si sarebbero consumate all'estero. La ricorrente ha quindi proposto regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., fondandolo su tre criteri: il centro d'interessi del soggetto leso, il luogo di registrazione dei disegni e il locus commissi delicti, valorizzando anche la commercializzazione online in Italia tramite un marketplace terzo. La resistente ha proposto controricorso e ricorso incidentale, a sua volta contestando la giurisdizione italiana e l'ammissibilità di alcune precisazioni della domanda avversaria.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità del regolamento preventivo, ritenendo tempestiva la notificazione del ricorso perché intervenuta prima del momento preclusivo individuato nella discussione e riserva della causa, e ha dichiarato inammissibile il controricorso con ricorso incidentale della resistente, perché tardivo e non convertibile in autonomo regolamento. Nel merito, ha affermato la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana. Ha ritenuto rilevante la precisazione della domanda effettuata dall'attrice nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c., ha applicato il criterio del petitum sostanziale e ha valorizzato la prospettazione di commercializzazione in Italia di prodotti asseritamente contraffatti, sia con riferimento ai marchi nazionali sia ai marchi dell'Unione europea, richiamando il Reg. (UE) n. 1215/2012, il Reg. (UE) n. 2017/1001 e il Codice della proprietà industriale. Ha quindi rimesso le parti dinanzi al Tribunale di Torino, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 1, c.p.c.

    Consente il regolamento preventivo di giurisdizione; la Corte ne ammette la proponibilità fino a quando non si sia consumato il momento preclusivo processuale, individuato nella causa trattenuta in decisione o, se vi è discussione orale, nella riserva del collegio dopo la discussione.

  • art. 189 c.p.c.

    Richiamato per la fase di rimessione al collegio e per la fissazione dell'udienza di trattazione scritta in cui si è collocato il problema della tempestività del regolamento.

  • art. 171-ter c.p.c.

    La Corte ritiene ammissibile la precisazione/modifica della domanda nelle memorie ex art. 171-ter; la prima memoria ricomprende anche le facoltà di precisare o modificare le domande conseguenti alle difese avversarie.

  • art. 183 c.p.c.

    È richiamato solo per il vecchio regime processuale e per il riferimento alla precisazione delle conclusioni; il momento preclusivo è collegato all'esaurimento dell'attività processuale e alla rimessione della causa in decisione.

  • art. 190 c.p.c.

    Citato nel dibattito sulla tempestività del regolamento, ma la Corte afferma che, nel caso concreto, la preclusione non era ancora maturata alla data di notificazione.

  • art. 275 c.p.c.

    Se è chiesta la discussione orale, il momento preclusivo per il regolamento preventivo coincide con la fine della discussione e la riserva del collegio.

  • art. 367 c.p.c.

    La sospensione del giudizio disposta dal giudice di merito in attesa del regolamento consente di recuperare la funzione acceleratoria dell'istituto e impedisce che la preclusione operi in modo ostativo.

  • art. 5 c.p.c.

    La regola di irrilevanza delle sopravvenienze vale a favorire la perpetuatio iurisdictionis e non impedisce che sopravvenienze attribuiscano giurisdizione al giudice che prima ne era privo.

  • art. 7, n. 2, Regolamento (UE) n. 1215/2012

    Per gli illeciti civili dolosi o colposi consente di convenire il convenuto davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire; la Corte lo applica alle violazioni di marchi registrati in uno Stato membro e ai danni da reputazione commerciale e da commercializzazione online.

  • art. 4, par. 1, Regolamento (UE) n. 1215/2012

    È richiamato come regola generale del foro del domicilio del convenuto, derogata dal foro speciale dell'illecito.

  • art. 35 Regolamento (UE) n. 1215/2012

    È menzionato nel confronto con la disciplina speciale dei marchi dell'Unione europea, ma escluso dall'ambito applicativo in forza del regolamento 2017/1001.

  • art. 9, par. 3, Regolamento (UE) n. 2017/1001

    Richiamato come base sostanziale della tutela del marchio UE e delle condotte potenzialmente rilevanti di uso contraffattorio.

  • art. 122, par. 2, Regolamento (UE) n. 2017/1001

    Esclude l'applicazione di alcune disposizioni del Reg. 1215/2012 alle azioni per contraffazione di marchi UE, rendendo il regolamento 2017/1001 lex specialis.

  • art. 123, par. 1, Regolamento (UE) n. 2017/1001

    Attrae la competenza dei Tribunali dei marchi dell'Unione europea secondo le regole speciali del regolamento.

  • art. 125, par. 5, Regolamento (UE) n. 2017/1001

    Consente di promuovere l'azione nel luogo in cui l'atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso; nel caso di offerta online il luogo può coincidere con lo Stato dei consumatori destinatari dell'offerta.

  • art. 126, par. 2, Regolamento (UE) n. 2017/1001

    Circostanzia la competenza del giudice adito ai soli atti commessi o minacciati sul territorio dello Stato membro in cui ha sede il tribunale del marchio UE.

  • art. 120, comma 1, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

    In materia di diritti di proprietà industriale concessi o in corso di concessione radica la giurisdizione italiana secondo un criterio di territorialità.

  • art. 41 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

    È richiamato come norma che consente di individuare le condotte di contraffazione rilevanti anche sotto il profilo dell'uso e commercializzazione del prodotto.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato quale base della domanda risarcitoria per fatto illecito e danno asseritamente subito dall'attrice.

  • art. 2598 c.c.

    Richiamato quale base della domanda per atti di concorrenza sleale e delle conseguenti pretese inibitorie e risarcitorie.

  • art. 614-bis c.p.c.

    È menzionato dalla ricorrente tra le possibili basi delle domande, ma non costituisce oggetto decisivo della ratio sulla giurisdizione.

Massime di principio

  • Nel regolamento preventivo di giurisdizione, la preclusione alla proponibilità non coincide automaticamente con la mera rimessione della causa al collegio o con la fissazione dell'udienza, ma con il momento in cui la causa è effettivamente avviata alla decisione e le attività delle parti sono ormai finalizzate solo alla pronuncia.
  • Se è stata chiesta la discussione orale, il termine ultimo per proporre il regolamento preventivo è differito al momento in cui la discussione si chiude e il collegio si riserva la decisione.
  • La sospensione del giudizio di merito in attesa della definizione del regolamento preventivo impedisce che la preclusione sia letta in modo ostativo alla funzione acceleratoria dell'istituto.
  • Il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto anche dall'attore quando sussistano ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione e vi sia un interesse concreto e immediato alla definizione definitiva della questione.
  • Nel riparto di giurisdizione in materia di violazioni di marchi e concorrenza sleale, il criterio decisivo è il petitum sostanziale, da ricavarsi dai fatti allegati e dalla vera natura della controversia, non dalla sola prospettazione difensiva del convenuto.
  • Per i marchi registrati in uno Stato membro, il foro speciale dell'illecito ex art. 7, n. 2, del Reg. 1215/2012 consente di radicare la giurisdizione anche nel luogo in cui si è verificato il danno o l'evento causale, con specifico rilievo del luogo di registrazione e del luogo di commercializzazione dei prodotti contraffatti.
  • In caso di marchi dell'Unione europea, le norme speciali del Reg. 2017/1001 prevalgono sulle regole generali del Reg. 1215/2012 e la competenza può radicarsi nello Stato membro in cui l'atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso, anche quando l'offerta avviene online.
  • Nella valutazione della giurisdizione, il giudice può considerare direttamente gli atti di causa e le risultanze già acquisite per accertare la reale natura della controversia, senza arrestarsi alla mera qualificazione data dalle parti.
  • Le precisazioni o modifiche della domanda introdotte nei termini processuali consentiti devono essere considerate anche ai fini della giurisdizione, se incidono sul petitum sostanziale e restano connesse alla vicenda sostanziale originaria.
  • Per la domanda risarcitoria e inibitoria fondata su contraffazione e concorrenza sleale, la giurisdizione italiana può sussistere quando l'illecito sia dedotto come concretizzato o minacciato sul territorio italiano, anche tramite canali di vendita online e intermediari terzi.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione internazionaleMarchiDisegni e modelliConcorrenza slealeRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileProprietà intellettualeCommerciale
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.