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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34290/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

Il compratore aveva acquistato tra il 2002 e il 2005 sette libri e un quadro, deducendo che le opere non possedessero le qualità promesse e garantite dalla venditrice, in particolare l'autenticità e l'esclusività di ciascuna opera. In primo grado, anche a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, era stata accolta la domanda di risoluzione dei contratti; la corte d'appello ha invece accolto l'appello della venditrice, ritenendo tardiva la denuncia dei vizi e comunque maturata la prescrizione. Nel ricorso per cassazione il compratore ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1497 c.c., sostenendo che il termine di decadenza ex art. 1495 c.c. decorre dalla effettiva scoperta del vizio e, per difetti non immediatamente rilevabili, dal momento in cui si acquisisce una certezza obiettiva e completa, eventualmente anche per effetto di un accertamento tecnico giudiziale; secondo il ricorrente, solo il giudizio avrebbe consentito di accertare la mancanza di pregio artistico e di valore dei beni acquistati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Ha rilevato che il ricorrente non si era confrontato con la ratio della sentenza impugnata, la quale aveva accertato in fatto sia l'assenza di prova di una denuncia tempestiva entro otto giorni dalla scoperta, sia la risalenza delle consegne agli anni 2002, 2003 e 2005 con unica denuncia documentata nel settembre 2011. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, una volta eccepita la tardività della denuncia, spetta all'acquirente provare la tempestiva denuncia; il termine decorre dalla scoperta del vizio, ma il momento rilevante è quello della certezza obiettiva e completa solo quando la scoperta sia graduale. In ogni caso, ha osservato che l'azione era anche prescritta, poiché la garanzia ex art. 1495 c.c. si prescrive in un anno dalla consegna del bene. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1490 c.c.

    Richiamato come base della domanda di garanzia per mancanza delle qualità promesse o garantite del bene venduto.

  • art. 1492 c.c.

    Indicata quale azione di risoluzione preclusa dalla mancata tempestiva denuncia dei vizi.

  • art. 1494 c.c.

    Indicata quale azione risarcitoria anch'essa preclusa dall'inosservanza dell'obbligo di denuncia.

  • art. 1495 c.c.

    Stabilisce l'onere di denuncia entro otto giorni dalla scoperta del vizio e il termine di prescrizione annuale dell'azione dalla consegna del bene; la Corte ribadisce che l'onere della prova della tempestività della denuncia grava sull'acquirente.

  • art. 1497 c.c.

    Norma invocata dal ricorrente per sostenere la mancanza delle qualità promesse del bene venduto.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per affermare che l'apprezzamento sulla conoscibilità del vizio è censurabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Usato per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, quando il venditore eccepisce la tardività della denuncia, spetta all'acquirente provare di aver denunciato i vizi entro il termine di legge e con qualunque mezzo idoneo.
  • Il termine di otto giorni per la denuncia decorre dalla scoperta del vizio; se la scoperta è graduale e avviene in tempi diversi, il dies a quo coincide con il momento in cui la conoscenza del vizio si completa in modo obiettivo e certo.
  • La valutazione sulla conoscibilità del vizio e sul momento della sua scoperta è un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo.
  • L'azione di garanzia per vizi della cosa venduta si prescrive comunque in un anno dalla consegna del bene, indipendentemente dal fatto che i vizi siano stati scoperti o tempestivamente denunciati.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita
RamiContratti
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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