Cassazione Civile, Ordinanza n. 28945/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento del compenso richiesto da un avvocato per l'attività svolta in due gradi di giudizio nell'interesse di una società. I giudici di merito avevano rigettato la domanda di pagamento, ritenendo fondata l'eccezione di grave inadempimento del professionista nel contratto d'opera professionale: l'atto introduttivo era stato redatto in modo confuso, alcune domande erano state proposte tardivamente e altre erano estranee alla competenza del giudice adito; inoltre, in appello erano state avanzate nuove domande inammissibili. L'avvocato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante sulla sussistenza del grave inadempimento; 2) omesso esame del fatto che una domanda successivamente riproposta da un altro difensore era stata poi accolta, circostanza che secondo il ricorrente dimostrerebbe l'esatto adempimento del mandato; 3) omesso esame dell'utilità che la cliente avrebbe tratto dall'appello, poiché la riforma della decisione di primo grado da rigetto a inammissibilità avrebbe consentito la riproposizione della domanda; 4) violazione delle norme sulla prestazione professionale, sull'eccezione di inadempimento e sull'onere della prova, sostenendo che l'accoglimento successivo della domanda escluderebbe danno e pregiudizio per la cliente e quindi l'inadempimento rilevante.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della corte territoriale fosse effettiva, lineare e comprensibile, e che i primi due motivi mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto, non consentita in cassazione. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché privi di interesse, in quanto le censure sull'utilità dell'appello e sull'assenza di danno non incidevano sulla ratio decidendi, che era l'accertata grave negligenza professionale e il conseguente diniego del compenso. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
primo comma, n.4; primo comma, n.5
il ricorso non può essere usato per una rivalutazione del merito; i motivi devono colpire vizi effettivi della motivazione o errori di diritto rilevanti
la motivazione è sufficiente quando rende comprensibile il fondamento della decisione; non ricorre vizio di motivazione apparente se il percorso argomentativo è chiaro
l'eccezione di inadempimento è richiamata come difesa della cliente contro la pretesa di compenso del professionista
invocato dal ricorrente in tema di diligenza professionale
invocato dal ricorrente in tema di responsabilità del professionista
invocato dal ricorrente in tema di recesso e rapporto professionale
invocato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova
l'interesse ad impugnare deve essere concreto e collegato alla decisione; un motivo scollegato dalla ratio è inammissibile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile il motivo che, sotto la veste di vizio motivazionale o violazione di legge, miri soltanto a ottenere una nuova valutazione dei fatti già compiuta dal giudice di merito.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di comprendere l'iter logico della decisione; non basta che la parte non condivida la valutazione compiuta dal giudice di merito.
- Nel giudizio di legittimità il motivo deve avere un interesse concreto e attuale rispetto alla ratio decidendi: sono inammissibili le censure che incidono su profili estranei alla ragione decisoria effettiva.
- In tema di prestazione professionale, la grave negligenza nella predisposizione e proposizione degli atti processuali può giustificare il rigetto della pretesa al compenso, quando il cliente opponga validamente l'eccezione di inadempimento.
- L'accoglimento successivo di una domanda proposta in altro giudizio o con altro difensore non esclude di per sé il grave inadempimento del precedente professionista se la precedente attività sia stata svolta con modalità tali da precludere l'esame nel merito della domanda.
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